Testo dell'articoloVigente
Art. 65 TUEL – Articolo 65
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune
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Vedi anche
→art. 63 TUEL→art. 64 TUEL→art. 66 TUEL→art. 67 TUEL→art. 5 Cost.→art. 114 Cost. (Repubblica)→art. 118 Cost. (Sussidiarietà)→art. 1 L. 241/90→Art. 62 TUEL – Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia→Art. 68 TUEL – Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità→Art. 61 TUEL – Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia→Art. 69 TUEL – Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 65 disciplina l'incompatibilità fra cariche locali di vertice e cariche parlamentari o regionali, riflettendo l'esigenza di evitare cumuli che pregiudichino la pienezza del mandato in ciascun livello istituzionale.
Sindaco e parlamentare
Il sindaco dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti non può ricoprire contemporaneamente la carica di deputato, senatore o parlamentare europeo. La soglia tutela la specificità dei piccoli comuni, dove la combinazione delle due funzioni è considerata sostenibile. L'eletto deve optare entro il termine previsto.
Soglie di popolazione
La diversa graduazione fra grandi e piccoli comuni risponde a un principio di proporzionalità: nei grandi centri il carico amministrativo del sindaco è incompatibile con un mandato parlamentare attivo. Le soglie sono state oggetto di interventi normativi nel tempo, sicché va verificata la disciplina vigente al momento dell'elezione.
Presidente provincia e città metropolitana
La carica di presidente della provincia e di sindaco metropolitano è soggetta a regole analoghe, con specifiche introdotte dalla L. 56/2014. Il quadro è meno schematico, dato il carattere elettivo indiretto delle figure.
Consigliere regionale
Il consigliere regionale è soggetto a regole specifiche di incompatibilità definite dalle leggi regionali e dagli statuti regionali. In linea generale è ammesso il cumulo con la carica di consigliere comunale di un comune diverso da quello capoluogo di regione, ma le discipline variano.
Procedimento di opzione
L'eletto deve formalizzare l'opzione entro un termine perentorio (generalmente dieci giorni dalla proclamazione). La mancata opzione comporta decadenza automatica dalla carica più recente. La decisione è documentata da atto formale comunicato alle segreterie competenti.
Casi pratici
Caso 1: sindaco eletto parlamentare
Tizio, sindaco di un comune di 50.000 abitanti, viene eletto deputato. Entro dieci giorni deve optare fra le due cariche. Sceglie il mandato parlamentare; il vicesindaco assume le funzioni in attesa delle nuove elezioni comunali.
Caso 2: sindaco piccolo comune
Caia, sindaca di un comune con 5.000 abitanti, viene eletta consigliera regionale. Verifica la disciplina regionale e sceglie di mantenere entrambe le cariche, secondo le regole specifiche della regione di appartenenza.
Domande frequenti
Un sindaco di un piccolo comune può essere parlamentare?
In linea generale sì, se la popolazione del comune è inferiore alla soglia prevista dall'art. 65. La soglia attuale va verificata in base alla normativa vigente.
L'opzione è revocabile?
No, una volta esercitata è atto irrevocabile. La revoca richiederebbe nuove elezioni della carica abbandonata.
Cosa succede se non opto entro il termine?
Decade automaticamente dalla carica successiva, ossia quella assunta più recentemente. La decadenza è dichiarata d'ufficio dagli organi competenti.