- L'articolo elenca le cause di incompatibilità con la carica di amministratore locale.
- Si applicano a sindaci, presidenti, assessori e consiglieri.
- Riguardano rapporti economici e gestionali con l'ente di appartenenza.
- L'incompatibilità deve essere rimossa entro un termine perentorio dall'elezione.
- La mancata rimozione comporta decadenza dalla carica.
Testo dell'articoloVigente
Art. 63 TUEL — Articolo 63
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: 1) l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente; 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione , fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall’ articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma; 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest’ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest’ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’ articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L’ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L’ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l’esercizio del mandato.
Commento
L'articolo 63 individua una serie di cause di incompatibilità con la carica di amministratore locale, costruite sulla logica del conflitto di interesse. Mentre l'ineleggibilità (art. 60) opera ex ante, impedendo la candidatura, l'incompatibilità opera ex post: l'eletto deve scegliere fra la carica e la situazione incompatibile entro un termine perentorio.
Le cause tipiche
L'art. 63 considera incompatibili: chi ha un rapporto di impiego con il comune o con suoi enti partecipati, chi ha liti pendenti con l'ente, chi è debitore in mora dell'ente per somme certe e liquide, chi esercita rappresentanza professionale dei dipendenti, chi ricopre cariche in enti dipendenti dal comune. L'elenco è dettagliato per evitare interpretazioni estensive.
Rapporto di impiego
Il rapporto di impiego con l'ente è incompatibile per evidente sovrapposizione di interessi. La regola si applica anche ai dipendenti di società partecipate, salve specifiche esclusioni. Il dipendente eletto deve optare fra la carica e il rapporto di impiego, tipicamente sospendendo quest'ultimo durante il mandato.
Liti pendenti
La pendenza di una lite con il comune costituisce incompatibilità perché compromette l'imparzialità dell'amministratore. La giurisprudenza ha tipicamente chiarito che si tratta di liti civili, amministrative o tributarie aventi natura sostanziale, non di mere controversie amministrative interne.
Debiti verso l'ente
Il debito in mora verso l'ente costituisce causa di incompatibilità solo se certo, liquido ed esigibile. Il pagamento, anche tardivo, rimuove la causa. La verifica è puntuale e si svolge sulla base delle scritture contabili dell'ente.
Procedimento di rimozione
L'eletto ha dieci giorni dalla contestazione del consiglio per rimuovere la causa o formulare osservazioni. Trascorso il termine, il consiglio delibera definitivamente. La decadenza è impugnabile davanti al giudice ordinario.
Domande frequenti
Avere una causa contro il comune è sempre incompatibile?
Dipende dalla natura della lite. Liti civili, tributarie o amministrative sostanziali producono incompatibilità; controversie interne all'amministrazione tipicamente no. La valutazione spetta al consiglio con il supporto degli uffici legali.
Posso restare assessore se sono dipendente di una partecipata?
In linea generale no. La regola dell'art. 63 estende l'incompatibilità ai dipendenti delle società partecipate, salvo specifiche esclusioni. È prassi sospendere il rapporto di lavoro durante il mandato.
Il pagamento del debito chiude l'incompatibilità?
Sì. Il pagamento integrale, anche tardivo, fa venir meno la causa. È opportuno comunicarlo formalmente al consiglio per documentare la rimozione.
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