Testo dell'articoloVigente
Art. 64 TUEL – Articolo 64
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. 3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia. 150
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 64 affronta uno dei nodi fondamentali del modello di governo locale italiano: la separazione fra giunta e consiglio. La norma stabilisce che la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere, sicché il consigliere chiamato a entrare in giunta deve lasciare il seggio consiliare.
Logica della separazione
Il modello introdotto dalla L. 81/1993 ha valorizzato la distinzione fra organo di indirizzo (consiglio) e organo esecutivo (giunta). Avere assessori che siano anche consiglieri attenuerebbe il controllo del consiglio sull'esecutivo. L'incompatibilità rafforza la dialettica istituzionale e la natura fiduciaria del rapporto fra sindaco e assessori.
Sostituzione del consigliere
Quando un consigliere è nominato assessore, il seggio consiliare è assegnato al primo dei non eletti della stessa lista. Il meccanismo è automatico: la mancata accettazione del subentrante apre lo scorrimento ai successivi. La regola assicura la stabilità numerica del consiglio.
Cessazione da assessore
La cessazione dalla carica di assessore non comporta automatico rientro nel consiglio: il seggio è ormai occupato da chi è subentrato. L'ex assessore può rientrare in caso di nuove vacanze o alle successive elezioni. Lo statuto può prevedere meccanismi diversi solo entro i limiti della legge.
Eccezioni storiche
In passato alcune realtà avevano sperimentato modelli con consiglieri-assessori; il legislatore nazionale ha definitivamente preferito il modello della separazione. Resta possibile che lo statuto attribuisca al sindaco la nomina di assessori esterni al consiglio, senza alcuna correlazione con liste consiliari.
Cariche extra-comunali
La regola si applica con adattamenti alla provincia e alla città metropolitana. Le specificità del nuovo assetto introdotto dalla L. 56/2014 vanno verificate caso per caso, tenendo conto del carattere elettivo indiretto di tali enti.
Casi pratici
Caso 1: consigliere nominato assessore
Tizio, eletto consigliere comunale, viene nominato assessore dal sindaco. Il giorno successivo lascia il seggio consiliare; il primo dei non eletti della sua lista subentra automaticamente. Il consiglio resta nel suo plenum.
Caso 2: assessore dimesso
Caia, nominata assessore esterno, si dimette dopo un anno di mandato. Non rientra nel consiglio (non vi era mai entrata) e cessa ogni funzione, lasciando libero al sindaco lo spazio per una nuova nomina.
Domande frequenti
Posso essere assessore senza essere stato candidato?
Sì. Il sindaco può nominare assessori esterni al consiglio, scelti in base a competenze tecniche o politiche. Restano i limiti numerici e di genere previsti dalla legge.
Se mi dimetto da assessore, rientro automaticamente in consiglio?
No. Il seggio consiliare è stato assegnato al subentrante e non torna indietro. Il rientro è possibile solo per nuove vacanze nel consiglio o alle successive elezioni.
Il vicesindaco è assoggettato alla stessa regola?
Sì. Il vicesindaco è un assessore con funzioni di supplenza: vale dunque l'incompatibilità ex art. 64 con la carica di consigliere.