- Il consiglio contesta all'amministratore le cause di ineleggibilità o incompatibilità.
- L'eletto ha dieci giorni per osservazioni o per rimuovere la causa.
- Il consiglio delibera definitivamente entro i dieci giorni successivi.
- La deliberazione è impugnabile davanti al tribunale ordinario.
- La notifica al destinatario avviene nei cinque giorni successivi al deposito.
Testo dell'articoloVigente
Art. 69 TUEL — Articolo 69
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta.
2. L’amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l’amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l’amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
Commento
L'articolo 69 disciplina il procedimento di contestazione e di decadenza per cause di ineleggibilità o incompatibilità. È il cuore procedurale del sistema, perché traduce in atti concreti i divieti sostanziali degli artt. 60-68.
Contestazione formale
Il consiglio rileva la causa, anche su segnalazione di un singolo consigliere, e contesta formalmente all'amministratore la situazione. La contestazione deve indicare con precisione i fatti e le norme violate, perché l'eletto possa difendersi adeguatamente. L'organo procedente è il consiglio di cui l'interessato fa parte.
Termine di dieci giorni
L'amministratore ha dieci giorni per presentare osservazioni o per rimuovere la causa. Il termine è perentorio. Le osservazioni possono riguardare l'esistenza dei fatti, la qualificazione giuridica o l'idoneità della soluzione adottata per rimuovere la causa.
Decisione del consiglio
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza il consiglio delibera definitivamente. Se ritiene esistente la causa e non rimossa, dichiara la decadenza. L'amministratore può, in alternativa, optare per la carica che intende conservare quando si verta in ipotesi di incompatibilità con altra carica elettiva.
Deposito e notifica
La deliberazione è depositata nella segreteria del consiglio il giorno successivo all'adozione. Entro i cinque giorni successivi è notificata all'amministratore decaduto. La sequenza temporale è essenziale per il decorso dei termini di impugnazione.
Impugnazione
La decadenza è impugnabile davanti al tribunale ordinario competente per territorio, in funzione di giudice elettorale. Il rito è abbreviato e prevede termini perentori per il ricorso. La decisione del tribunale è a sua volta impugnabile presso la Corte d'appello e, in ultima istanza, la Corte di cassazione.
Effetti della decadenza
La decadenza opera dalla data di esecutività della deliberazione consiliare. L'amministratore decaduto cessa immediatamente dalla carica; per i consiglieri subentra il primo dei non eletti. Per gli assessori, il sindaco provvede a nuova nomina. Per il sindaco si applicano le regole dell'art. 53.
Domande frequenti
La contestazione può partire da un singolo consigliere?
Sì, ma è il consiglio in seduta plenaria a deliberare la contestazione formale. La segnalazione individuale è la fase preliminare; la decisione collegiale è il presupposto del procedimento.
Il decorso dei termini è interrotto da ricorsi al tribunale?
L'azione di accertamento ex art. 70 sospende il decorso del termine di dieci giorni per le osservazioni, che decorre nuovamente dalla notifica del ricorso.
L'amministratore può essere sospeso durante il procedimento?
In linea generale no. La sospensione preventiva è misura eccezionale, prevista solo in casi tipizzati dalla legge (per esempio in presenza di provvedimenti penali ai sensi della legge Severino).
Vedi anche