- Nei comuni oltre 15.000 abitanti l'elezione del sindaco avviene a doppio turno.
- Al primo turno è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta.
- In mancanza si procede a ballottaggio fra i due candidati più votati.
- Il ballottaggio si tiene la seconda domenica successiva al primo turno.
- Eletto il sindaco, scatta il premio di maggioranza per la lista collegata.
Testo dell'articoloVigente
Art. 72 TUEL — Articolo 72
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all’atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 . Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. 4.È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. 5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. 6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell’evento. 7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. 8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. 9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti. è proclamato eletto sindaco il candidato collegato. ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d’età.
Commento
L'articolo 72 disciplina il sistema elettorale dei comuni medio-grandi (oltre 15.000 abitanti), basato sul doppio turno con ballottaggio. Il modello, introdotto dalla L. 81/1993, ha rivoluzionato la politica locale italiana, conferendo legittimazione diretta e immediata al sindaco e introducendo un meccanismo di chiarificazione delle alleanze fra primo e secondo turno.
Primo turno
Al primo turno è proclamato sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (50% più uno). Si tratta di una soglia rigorosa, raggiungibile solo in presenza di candidature fortemente competitive o di coalizioni ampie. Generalmente al primo turno l'elezione si chiude solo in casi minoritari di forte radicamento del candidato.
Ballottaggio
In assenza di maggioranza assoluta si procede a ballottaggio fra i due candidati più votati. Il secondo turno si tiene la seconda domenica successiva al primo. Fra i due turni i candidati possono concordare apparentamenti con altre liste, definendo nuove alleanze politiche. È la fase in cui si chiariscono le coalizioni di governo.
Premio di maggioranza
Al sindaco eletto è assicurata una maggioranza solida in consiglio attraverso il premio. Il meccanismo concreto è disciplinato dall'art. 73 e varia in funzione del risultato delle liste collegate al primo turno. Generalmente è attribuito un seggio aggiuntivo per assicurare la governabilità.
Apparentamenti
Gli apparentamenti fra primo e secondo turno sono atto fondamentale del sistema: consentono ai candidati esclusi dal ballottaggio di indicare il candidato preferito fra i due rimasti in gara, trasferendogli il proprio bacino di consenso politico. La logica favorisce la formazione di coalizioni post-elettorali esplicite.
Significato politico
Il doppio turno favorisce la chiarezza dei rapporti politici e responsabilizza l'elettore in due momenti distinti: la scelta del candidato preferito e quella della maggioranza di governo. Il sistema ha mostrato grande tenuta nel tempo, contribuendo a stabilizzare l'amministrazione delle città italiane.
Quote di genere
Anche per i comuni oltre 15.000 abitanti vigono regole sulla rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste, integrate dalle norme nazionali sulla parità di genere negli organi elettivi. Le percentuali variano e vanno verificate caso per caso.
Domande frequenti
Quando si tiene il ballottaggio?
La seconda domenica successiva al primo turno. La data esatta è fissata dal decreto di indizione delle elezioni e tiene conto delle festività eventualmente in calendario.
Cosa accade se al primo turno un solo candidato supera il 50%?
È proclamato sindaco al primo turno. Il consiglio è composto secondo la distribuzione dei seggi del primo turno, con applicazione del premio di maggioranza alla lista vincente.
Gli apparentamenti vincolano gli elettori?
Politicamente sì, formalmente no. L'elettore al ballottaggio sceglie liberamente fra i due candidati rimasti. L'apparentamento produce effetti sulla distribuzione dei seggi consiliari secondo le regole dell'art. 73.
Vedi anche