← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il consiglio provinciale è eletto secondo le regole introdotte dalla L. 56/2014.
  • L'elezione è di secondo grado, riservata a sindaci e consiglieri del territorio.
  • Il voto è ponderato in base alla popolazione dei comuni di appartenenza.
  • Le liste sono presentate da gruppi di amministratori locali.
  • Le regole sostituiscono il precedente sistema elettorale diretto.

Testo dell'articoloVigente

Art. 74 TUEL — Articolo 74

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l’elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall’ art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122 , e successive modificazioni, il deposito, l’affissione presso l’albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’ art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81 , in quanto compatibili.

3. All’atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l’elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l’elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 .

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell’evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Commento

L'articolo 74, nella sua formulazione originaria, disciplinava l'elezione diretta del consiglio provinciale. Dopo la riforma della L. 56/2014 il sistema è radicalmente cambiato: l'elezione è ora di secondo grado, riservata agli amministratori locali del territorio provinciale.

Elezione di secondo grado

Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia. Il voto è ponderato in base alla popolazione dei comuni di appartenenza, secondo una scala definita dalla legge. Sono eleggibili gli amministratori locali del territorio.

Voto ponderato

Il voto degli elettori è ponderato: amministratori di comuni più popolosi hanno un peso elettorale superiore. La logica è ricostruire indirettamente la rappresentatività demografica del territorio attraverso il filtro dei sindaci e dei consiglieri.

Liste di amministratori

Le liste sono presentate da gruppi di amministratori locali, generalmente collegati a schieramenti politici nazionali o a coalizioni locali. La candidatura richiede un certo numero di firme di amministratori del territorio. La presentazione segue procedure semplificate rispetto alle elezioni dirette.

Durata del mandato

Il consiglio provinciale dura in carica due anni, in coerenza con la nuova fisionomia dell'ente di area vasta. La cessazione anticipata può verificarsi in caso di particolari condizioni previste dalla legge di riforma.

Coordinamento con l'evoluzione normativa

La materia delle province è soggetta a tensione costante fra spinte abolitive e proposte di riforma. Le regole effettive vanno verificate alla luce della normativa più recente, che può modificare profondamente sia il sistema elettorale sia le competenze degli enti.

Funzioni del consiglio provinciale

Il consiglio è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Approva i regolamenti, i bilanci e gli atti fondamentali. La sua composizione di amministratori locali ne caratterizza il funzionamento come organo intermedio fra livelli istituzionali.

Domande frequenti

Chi può votare per il consiglio provinciale?

Sindaci e consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia. Si tratta di un'elezione di secondo grado, riservata agli amministratori locali.

Il voto è uguale per tutti gli amministratori?

No, è ponderato in base alla popolazione del comune di appartenenza. Amministratori di comuni più popolosi hanno un peso elettorale superiore.

Quanto dura il consiglio provinciale?

Due anni, in coerenza con il nuovo assetto introdotto dalla L. 56/2014. La cessazione anticipata segue regole specifiche di settore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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