Testo dell'articoloVigente
Art. 71 TUEL – Articolo 71
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio.
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
3-bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,… sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.
9. Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. 149
11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall’ articolo 18, terzo , quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , consentendo, in ogni caso, l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 71 disciplina il sistema elettorale dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, basato su un meccanismo maggioritario che assicura governabilità immediata al sindaco eletto. La logica è quella della semplicità e della stabilità di governo nelle realtà di minore dimensione, dove la frammentazione politica può paralizzare l'azione amministrativa.
Sistema maggioritario a turno unico
L'elezione si svolge in un unico turno. Il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti è proclamato eletto, senza necessità di ballottaggio. Il meccanismo riduce i costi e i tempi della consultazione e assicura il governo immediato dell'ente.
Collegamento lista-candidato sindaco
Ogni lista di candidati al consiglio è collegata a un candidato sindaco. Il legame fra liste e candidato sindaco è elemento essenziale del sistema: l'elettore vota contemporaneamente il sindaco e la sua maggioranza. È ammesso il voto disgiunto in alcune varianti del sistema, ma il meccanismo principale lega le due scelte.
Premio di maggioranza
Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi del consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. Il premio assicura una maggioranza solida e stabile, evitando il rischio di paralisi assembleare. Le rimanenti liste si dividono proporzionalmente i seggi residui.
Quote di genere
Le liste devono assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi. Nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Le regole specifiche sono dettagliate al comma 3-bis.
Voto di preferenza
L'elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato consigliere della lista collegata al sindaco scelto. La preferenza assegna il seggio ai candidati con il maggior numero di voti individuali, in coerenza con la logica personalista del sistema.
Significato istituzionale
Il sistema dell'art. 71 ha conferito stabilità ai piccoli comuni italiani dal 1993 in poi, riducendo significativamente i tempi di formazione delle giunte e la conflittualità politica interna. ANCI e Ministero dell'Interno hanno più volte sottolineato la capacità del modello di rispondere alle esigenze delle comunità locali.
Casi pratici
Caso 1: lista del sindaco eletto in un comune di 8.000 abitanti
Nel comune di Tizio, candidato sindaco vincente, la sua lista ottiene i due terzi dei seggi consiliari per effetto del premio di maggioranza. I seggi rimanenti sono distribuiti fra le liste perdenti in proporzione ai voti ottenuti, secondo le regole dell'art. 71.
Caso 2: quota di genere
Caia, capolista, deve verificare che la lista del proprio comune (10.000 abitanti) rispetti le quote di genere: nessuno dei due sessi può superare i due terzi dei candidati. L'ufficio elettorale verifica il rispetto della regola al deposito.
Domande frequenti
Cosa succede se due candidati sindaci hanno lo stesso numero di voti?
Si procede a ballottaggio fra i due candidati. La regola del turno unico ammette eccezioni per situazioni di parità, secondo le specifiche disposizioni della legge elettorale comunale.
L'elettore può votare lista A e sindaco di lista B?
Nel sistema dei piccoli comuni il voto disgiunto è generalmente escluso: la scheda lega la scelta del sindaco a quella della lista collegata. Il voto separato è ammesso solo in alcuni sistemi elettorali specifici.
Come si distribuiscono i seggi alle liste perdenti?
I seggi residui, dopo l'attribuzione dei due terzi alla lista vincente, sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste in base ai voti ottenuti, con metodo di calcolo previsto dalla legge elettorale.