1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell’interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali, nonché i dati relativi alla tenuta ed all’aggiornamento anche in corso di mandato.
2. L’anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
3. Per gli amministratori non elettivi l’anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.
4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell’anagrafe.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Il consigliere che cessa dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista.
Il subentro è automatico, salvo rinuncia del subentrante.
La sostituzione preserva la rappresentatività politica del consiglio.
La procedura si applica anche a cessazione per decadenza o morte.
Il segretario comunale verifica la regolarità del subentro.
Indice dei contenuti
L'articolo 76 disciplina il meccanismo di sostituzione dei consiglieri comunali e provinciali che cessano dalla carica nel corso del mandato. La regola assicura la stabilità numerica del consiglio e la continuità della rappresentanza politica.
Subentro del primo dei non eletti
Cessato il consigliere per qualsiasi causa (dimissioni, decadenza, morte, nomina ad assessore), subentra il primo dei non eletti della stessa lista. Il meccanismo è automatico: non richiede alcuna deliberazione politica, ma solo la verifica formale del segretario.
Rinuncia del subentrante
Il primo dei non eletti può rinunciare al subentro. In tal caso il seggio passa al successivo non eletto della lista, secondo l'ordine determinato dai voti di preferenza. La rinuncia deve essere atto formale, comunicato al consiglio.
Verifica formale
Il segretario comunale verifica la regolarità del subentro: assenza di cause di ineleggibilità del subentrante, accettazione formale della carica, rispetto delle procedure di convalida. Una volta verificata la regolarità, il subentro è ratificato dal consiglio nella prima seduta utile.
Esaurimento della lista
Se la lista del consigliere cessato è esaurita (tutti i candidati sono entrati o hanno rinunciato), il seggio resta vacante o si applicano specifici meccanismi di compensazione previsti dalla normativa elettorale. Il consiglio opera comunque in plenum ridotto fino alle successive elezioni.
Continuità politica
Il meccanismo del subentro preserva la composizione politica del consiglio, evitando che le cessazioni alterino il rapporto fra maggioranza e minoranza. È un presidio della volontà espressa dagli elettori al momento del voto.
Casi pratici
Caso 1: consigliere dimissionario
Tizio, consigliere comunale, presenta le dimissioni per motivi personali. Il primo dei non eletti della sua lista è chiamato a subentrare: accetta e viene convalidato nella prima seduta utile del consiglio, assicurando la stabilità numerica dell'organo.
Caso 2: rinuncia del subentrante
Caia, prima dei non eletti, rinuncia al subentro a seguito di un cambiamento di vita personale. Il seggio passa al secondo dei non eletti, che accetta e viene a sua volta convalidato. La procedura è formalizzata in apposita deliberazione consiliare.
Domande frequenti
Il subentrante può rifiutare?
Sì. La rinuncia deve essere formalizzata e comunicata al consiglio. Il seggio passa al successivo non eletto della stessa lista.
Quanto tempo c'è per il subentro?
Il consiglio convalida il subentro nella prima seduta utile successiva alla cessazione del consigliere. Il subentrante è invitato a esprimere accettazione o rinuncia entro un termine ragionevole.
Cosa accade se la lista è esaurita?
Il seggio resta vacante e il consiglio opera con composizione ridotta fino alle successive elezioni. In casi di esaurimento generalizzato si può ricorrere a meccanismi straordinari di compensazione.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 76 disciplina il meccanismo di sostituzione dei consiglieri comunali e provinciali che cessano dalla carica nel corso del mandato. La regola assicura la stabilità numerica del consiglio e la continuità della rappresentanza politica.
Subentro del primo dei non eletti
Cessato il consigliere per qualsiasi causa (dimissioni, decadenza, morte, nomina ad assessore), subentra il primo dei non eletti della stessa lista. Il meccanismo è automatico: non richiede alcuna deliberazione politica, ma solo la verifica formale del segretario.
Rinuncia del subentrante
Il primo dei non eletti può rinunciare al subentro. In tal caso il seggio passa al successivo non eletto della lista, secondo l'ordine determinato dai voti di preferenza. La rinuncia deve essere atto formale, comunicato al consiglio.
Verifica formale
Il segretario comunale verifica la regolarità del subentro: assenza di cause di ineleggibilità del subentrante, accettazione formale della carica, rispetto delle procedure di convalida. Una volta verificata la regolarità, il subentro è ratificato dal consiglio nella prima seduta utile.
Esaurimento della lista
Se la lista del consigliere cessato è esaurita (tutti i candidati sono entrati o hanno rinunciato), il seggio resta vacante o si applicano specifici meccanismi di compensazione previsti dalla normativa elettorale. Il consiglio opera comunque in plenum ridotto fino alle successive elezioni.
Continuità politica
Il meccanismo del subentro preserva la composizione politica del consiglio, evitando che le cessazioni alterino il rapporto fra maggioranza e minoranza. È un presidio della volontà espressa dagli elettori al momento del voto.
Casi pratici
Caso 1: consigliere dimissionario
Tizio, consigliere comunale, presenta le dimissioni per motivi personali. Il primo dei non eletti della sua lista è chiamato a subentrare: accetta e viene convalidato nella prima seduta utile del consiglio, assicurando la stabilità numerica dell'organo.
Caso 2: rinuncia del subentrante
Caia, prima dei non eletti, rinuncia al subentro a seguito di un cambiamento di vita personale. Il seggio passa al secondo dei non eletti, che accetta e viene a sua volta convalidato. La procedura è formalizzata in apposita deliberazione consiliare.
Domande frequenti
Il subentrante può rifiutare?
Sì. La rinuncia deve essere formalizzata e comunicata al consiglio. Il seggio passa al successivo non eletto della stessa lista.
Quanto tempo c'è per il subentro?
Il consiglio convalida il subentro nella prima seduta utile successiva alla cessazione del consigliere. Il subentrante è invitato a esprimere accettazione o rinuncia entro un termine ragionevole.
Cosa accade se la lista è esaurita?
Il seggio resta vacante e il consiglio opera con composizione ridotta fino alle successive elezioni. In casi di esaurimento generalizzato si può ricorrere a meccanismi straordinari di compensazione.