Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2434 c.c. – Azione di responsabilita
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali , dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2433-bis - Art. 2433 bis Codice Civile: Acconti sui dividendi→Cod. civ. art. 2434-bis - Art. 2434 bis Codice Civile: Invalidità della deliberazione di a→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2433 Codice Civile: Distribuzione degli utili ai soci→Art. 2435 c.c.: Pubblicazione del bilancio e dell’elenco soci e→Art. 2435 bis Codice Civile: Bilancio in forma abbreviata→Art. 2435 ter Codice Civile: Bilancio delle micro-imprese→Articolo 2432 Codice Civile: Partecipazione agli utili→Art. 2436 c.c.: Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modif→Articolo 2431 Codice Civile: Sopraprezzo delle azioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2434 c.c. recide il potenziale collegamento tra approvazione del bilancio e liberazione degli organi sociali dalla responsabilità per la gestione. Senza questa norma si potrebbe sostenere che, approvando il bilancio che riflette (implicitamente) le scelte gestionali degli amministratori, l'assemblea abbia rinunciato all'azione di responsabilità. La norma chiarisce invece che l'approvazione del bilancio è un atto contabile e finanziario, l'assemblea si pronuncia sulla corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, e non costituisce ratifica delle singole decisioni gestionali né atto di esdebitazione degli organi controllati. La tutela si estende ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili (figura introdotta dalla legge sul risparmio) e ai sindaci, evitando disparità di trattamento tra le diverse figure che concorrono alla formazione e al controllo del bilancio.
Analisi
La norma ha un contenuto prevalentemente negativo: stabilisce ciò che l'approvazione del bilancio non implica, ossia la liberazione delle responsabilità. L'elenco dei soggetti coinvolti comprende: gli amministratori (esecutivi e non, incluso il consiglio di amministrazione nella sua collegialità), i direttori generali (art. 2396 c.c.), i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis TUF per le società quotate), e i sindaci (art. 2407 c.c.). L'azione di responsabilità rimane esperibile nei confronti di ciascuno di questi soggetti, secondo le rispettive regole di legittimazione e prescrizione: l'azione sociale ex art. 2393 c.c. si prescrive in cinque anni dalla cessazione della carica; quella dei creditori ex art. 2394 c.c. in cinque anni dall'insorgenza dell'insufficienza patrimoniale. Il principio espresso dall'art. 2434 c.c. è ribadito dall'art. 2434-bis c.c. per il bilancio consolidato.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che viene sollevata la questione se l'approvazione del bilancio possa costituire implicita rinuncia all'azione di responsabilità o ratifica dell'operato degli organi sociali. Questa situazione si presenta tipicamente quando la società, o i creditori, in caso di insolvenza, intende promuovere un'azione di responsabilità contro gli amministratori per fatti di gestione che si riflettono nel bilancio già approvato. L'art. 2434 c.c. chiarisce che l'approvazione non preclude l'azione, a meno che la società non abbia rinunciato espressamente all'azione di responsabilità attraverso una specifica delibera assembleare ex art. 2393, comma 6, c.c., atto distinto e autonomo rispetto all'approvazione del bilancio. La norma non impedisce che i singoli soci, all'atto dell'approvazione del bilancio, esprimano riserve o critiche formali che possano essere valorizzate in sede processuale.
Connessioni
L'art. 2434 c.c. si collega all'art. 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità degli amministratori), all'art. 2394 c.c. (azione dei creditori sociali), all'art. 2407 c.c. (responsabilità dei sindaci) e all'art. 2396 c.c. (responsabilità dei direttori generali). Per le società quotate, il riferimento ai dirigenti preposti rinvia all'art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998 (TUF). L'art. 2434-bis c.c. estende gli stessi principi all'approvazione del bilancio consolidato. Sul piano della governance, la norma interagisce con l'art. 2393 c.c., comma 6, che consente all'assemblea di rinunciare all'azione di responsabilità mediante delibera specifica, possibilità che l'art. 2434 c.c. implicitamente presuppone come separata dall'approvazione del bilancio. In caso di fallimento, le azioni di responsabilità possono essere esercitate dalla curatela fallimentare in base agli artt. 146 L.F. (ora art. 255 CCII).
Casi pratici
Caso 1: L'assemblea di Alfa S.p.A
approva il bilancio di esercizio predisposto dagli amministratori. Due anni dopo emerge che Tizio, amministratore delegato, aveva compiuto operazioni speculative non autorizzate che avevano causato perdite di 500.000 euro, parzialmente mascherate nel bilancio. La società intende esercitare l'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. Caio, nuovo legale della società, chiarisce che l'approvazione del bilancio non costituisce liberazione di Tizio dalla responsabilità: l'art. 2434 c.c. è esplicito sul punto e l'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione della carica.
Caso 2: Caso 2
Il collegio sindacale di Beta S.p.A., presieduto da Sempronio, non ha rilevato e segnalato gravi irregolarità nella gestione degli amministratori, pur avendo l'obbligo di vigilanza ex art. 2403 c.c. L'assemblea approva il bilancio senza obiezioni. Successivamente la società cade in crisi e i creditori avanzano un'azione di responsabilità anche contro i sindaci. Mevio, curatore fallimentare, eccepisce che l'approvazione del bilancio non ha liberato i sindaci dalla responsabilità per l'omessa vigilanza: la norma dell'art. 2434 c.c. li include espressamente tra i soggetti non esdebitati dall'approvazione.
Domande frequenti
L'approvazione del bilancio libera gli amministratori dalla responsabilità?
No. L'art. 2434 c.c. stabilisce esplicitamente che l'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori dalla responsabilità per le azioni e omissioni compiute nella gestione sociale. L'assemblea si pronuncia sulla corretta rappresentazione contabile della situazione aziendale, non sulla legittimità di ogni singola scelta gestionale.
Chi è protetto dalla regola dell'art. 2434 c.c.?
La norma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (figura rilevante soprattutto per le società quotate ai sensi del TUF) e ai sindaci. Tutti questi soggetti possono essere chiamati a rispondere delle proprie responsabilità anche dopo che l'assemblea ha approvato il bilancio.
Come si può rinunciare all'azione di responsabilità contro gli amministratori?
La rinuncia all'azione sociale di responsabilità richiede una specifica delibera assembleare adottata ai sensi dell'art. 2393, comma 6, c.c., con il voto favorevole di almeno il 20% del capitale sociale (e senza che vi sia opposizione di tale minoranza). L'approvazione del bilancio non costituisce rinuncia implicita all'azione.
Entro quando si prescrive l'azione di responsabilità contro gli amministratori?
L'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. si prescrive in cinque anni dalla cessazione della carica dell'amministratore. L'azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. si prescrive invece in cinque anni dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale diventa conoscibile all'esterno. La prescrizione non è influenzata dall'approvazione del bilancio.
L'art. 2434 c.c. vale anche per il bilancio consolidato?
Sì, l'art. 2434-bis c.c. estende espressamente gli stessi principi all'approvazione del bilancio consolidato: anche in quel caso l'approvazione non libera amministratori, direttori generali, dirigenti preposti e sindaci dalla responsabilità per la gestione sociale del gruppo.