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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 135 T.U.B. – Reati societari. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.43 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

In vigore dal 29/02/2004

Modificato da: Decreto legislativo del 17/01/2003 n. 6 Articolo 9

“1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.”

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In sintesi

  • Estende l'applicazione delle disposizioni sui reati societari (Titolo XI, Libro V del codice civile) a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche non costituite in forma societaria.
  • La norma è stata modificata dal D.Lgs. 6/2003 (riforma del diritto societario) e dal D.Lgs. 37/2004 con effetto dal 29 febbraio 2004.
  • Garantisce l'applicazione uniforme degli artt. 2621 ss. c.c. (false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza) indipendentemente dalla veste giuridica dell'ente bancario.
  • Si coordina con l'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 per la responsabilità amministrativa degli enti bancari.
  • La Cass. pen. Sez. V ha riconosciuto la piena applicabilità dei reati societari codicistici agli esponenti aziendali di banche costituite in forma diversa dalla società per azioni.
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Finalità e struttura

L'art. 135 TUB svolge una funzione di estensione soggettiva: le norme sui reati societari del codice civile (artt. 2621-2641 c.c.), pensate per le società di capitali, vengono rese applicabili a tutti i soggetti che esercitano attività bancaria, indipendentemente dalla forma giuridica. Prima della riforma del 2003-2004, le banche pubbliche, le casse rurali e artigiane o gli istituti costituiti in forma associativa rischiavano di rimanere fuori dal perimetro penale societario, creando un'ingiustificata disparità di trattamento. L'art. 135 TUB colma questa lacuna.

Ambito di applicazione: i reati societari richiamati

Il richiamo al «Titolo XI del Libro V del codice civile» comprende, tra l'altro: false comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 c.c.); falso in prospetto (art. 2623 c.c., ora in parte trasmigrato nel TUF); impedito controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione di utili (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Soggetti attivi

L'art. 135 TUB fa riferimento a «chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche». Tale formula comprende, secondo la prassi applicativa: amministratori esecutivi e non esecutivi; direttori generali; condirettori; i componenti del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza; i responsabili delle funzioni di controllo interno (internal audit, compliance, risk management) nei limiti in cui svolgano funzioni di controllo in senso stretto. La qualifica soggettiva deve essere valutata in concreto, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni effettivamente esercitate.

Rapporto con l'art. 137 TUB (mendacio bancario)

L'art. 137 TUB rappresenta la norma speciale per le false dichiarazioni rese alla banca da soggetti esterni al fine di ottenere concessioni di credito. L'art. 135 TUB, al contrario, si applica agli esponenti interni delle banche per i reati societari commessi nell'esercizio delle loro funzioni. I due articoli operano su piani diversi: soggetti attivi distinti, condotte distinte, beni giuridici in parte diversi.

D.Lgs. 231/2001 e modelli organizzativi

I reati societari richiamati dall'art. 135 TUB sono quasi integralmente inclusi nel catalogo dei reati presupposto ex art. 25-ter D.Lgs. 231/2001. Ne consegue che la banca come ente può essere chiamata a rispondere in via amministrativa per i reati commessi dai propri apicali nell'interesse o a vantaggio dell'istituto. I modelli organizzativi 231 delle banche devono dunque includere protocolli specifici per: la formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali; la gestione dei conflitti di interesse; le operazioni infragruppo; la corruzione tra privati. La Cass. pen. Sez. V ha avuto modo di precisare il coordinamento tra art. 135 TUB, art. 2638 c.c. e le fattispecie speciali del TUB, affermando la prevalenza della norma speciale quando le condotte siano riconducibili in modo specifico alle fattispecie del testo unico.

Prospettive europee

La Direttiva CRD VI 2024/1619 introduce requisiti rafforzati in materia di idoneità degli esponenti aziendali (fit and proper) e obblighi di segnalazione interna dei rischi, ampliando indirettamente il perimetro delle condotte penalmente rilevanti per gli apicali bancari nell'ordinamento italiano attraverso il necessario recepimento.

Domande frequenti

Perché l'art. 135 TUB è necessario se i reati societari sono già nel codice civile?

Perché il Titolo XI del codice civile si applica letteralmente alle «società». Le banche costituite in forma diversa (es. banche popolari prima della riforma, casse rurali, istituti di diritto pubblico) rischiavano di sfuggire all'applicazione di quelle norme. L'art. 135 TUB estende esplicitamente l'applicabilità a qualunque forma giuridica utilizzata per l'esercizio dell'attività bancaria.

Un membro del collegio sindacale di una banca può essere imputato per false comunicazioni sociali ex <a href="/articolo-2621-codice-civile/">art. 2621 c.c.</a>?

Sì, in virtù dell'art. 135 TUB, purché rientri nella categoria di «chi svolge funzioni di controllo». La qualifica va valutata in concreto: i sindaci rispondono per le omissioni nei controlli che abbiano agevolato o non impedito la formazione di comunicazioni false.

Qual è la differenza tra l'art. 135 TUB e l'art. 137 TUB?

L'art. 135 TUB si applica agli esponenti interni della banca (amministratori, direttori, sindaci) per reati societari commessi nella gestione dell'ente. L'art. 137 TUB (mendacio bancario) punisce invece i soggetti esterni, tipicamente i clienti, che rendono false dichiarazioni alla banca per ottenere finanziamenti.

La banca risponde per i reati commessi dai propri amministratori ai sensi del D.Lgs. 231/2001?

Sì. I reati societari del Titolo XI c.c. richiamati dall'art. 135 TUB sono quasi tutti reati presupposto ex art. 25-ter D.Lgs. 231/2001. Se l'azione dell'apicale è commessa nell'interesse o a vantaggio della banca e i modelli organizzativi sono assenti o inadeguati, l'ente risponde con sanzioni pecuniarie e potenzialmente interdittive.

La riforma CRD VI 2024/1619 modifica l'ambito dell'art. 135 TUB?

Non direttamente, ma in via mediata. La CRD VI rafforza i requisiti di idoneità degli esponenti aziendali e impone nuovi obblighi di segnalazione interna. Il recepimento italiano potrebbe ampliare l'elenco delle condotte rilevanti per gli esponenti bancari, agendo sui presupposti fattuali delle fattispecie già richiamate dall'art. 135 TUB.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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