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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 114 septies decies T.U.B. – Prestatori del servizio di informazione sui conti.
In vigore dal 10/06/2020
Modificato da: Decreto legislativo del 08/04/2020 n. 36 Articolo 1
“1. Ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti non si applicano gli articoli 114-octies, 114-novies, commi 4 e 5, 114-undecies, commi 1 e 1-ter, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-sexiesdecies; si applicano gli articoli 126-bis, comma 4, 126-quater, comma 1, lettera a), 128, 128-ter.”
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Vedi anche
→TUB art. 114-septies - Art. 114 septies T.U.B.: Albo degli istituti di pagamento→TUB art. 114-octies - Art. 114 octies T.U.B.: Attivita’ esercitabili→TUF art. 1 - Art. 1 TUF - Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 114 T.U.B.: Istituti di pagamento→Art. 113 ter T.U.B.: Revoca dell’autorizzazione e liquidazione→Art. 113 bis T.U.B.: Sospensione degli organi di amministrazione e controllo→Articolo 113 del T.U.B. Controlli sull’elenco previsto dall’articolo 111.→Articolo 112 bis del T.U.B. Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi→Art. 112 T.U.B.: Altri soggetti operanti nell’attività di concessione di finanziamenti→Art. 111 bis T.U.B.: Finanza etica e sostenibile
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il regime normativo degli AISP: un framework alleggerito ma non deregolato
L'art. 114-septies-decies TUB, introdotto dal D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 36 e in vigore dal 10 giugno 2020, costituisce la norma speciale che regola il trattamento degli Account Information Service Providers (AISP), ovvero i soggetti che prestano esclusivamente il servizio di informazione sui conti. Si tratta di uno dei nuovi tipi di operatori introdotti dalla PSD2 (Dir. 2015/2366/UE) nel mercato dei pagamenti: soggetti che, tramite Open Banking, accedono ai dati dei conti bancari degli utenti con il loro consenso per aggregare informazioni finanziarie, senza però disporre pagamenti né detenere fondi.
Le esenzioni applicabili agli AISP
Il cuore della norma è costituito dall'elencazione delle disposizioni TUB che non si applicano agli AISP. Sono esclusi:
Le norme che continuano ad applicarsi agli AISP
Nonostante le esenzioni, gli AISP rimangono soggetti a un nucleo di regole fondamentali a tutela degli utenti. In particolare si applicano:
Questo nucleo residuo di obblighi riflette la scelta del legislatore di garantire comunque un livello minimo di protezione contrattuale e procedurale agli utenti che affidano a un AISP l'accesso ai propri dati bancari, indipendentemente dal fatto che l'operatore non gestisca fondi.
Contesto PSD2 e Open Banking
La norma si inserisce nel framework regolamentare dell'Open Banking delineato dalla PSD2 e dagli EBA RTS in materia di Strong Customer Authentication (Reg. UE 2018/389), che disciplinano le modalità di accesso sicuro ai dati dei conti e le interfacce tecniche (API) che le banche devono mettere a disposizione degli AISP. Il servizio di informazione sui conti è, per natura, un servizio a basso rischio sistemico ma ad alto impatto sulla privacy degli utenti: da qui la scelta di alleggerire i requisiti patrimoniali mantenendo però piena applicabilità delle tutele per i consumatori.
Iscrizione nell'albo e requisiti residui
Gli AISP che intendono operare in Italia devono iscriversi nella sezione speciale dell'albo degli istituti di pagamento prevista dall'art. 114-septies, comma 2-bis TUB e stipulare una polizza di responsabilità civile o analoga garanzia. L'art. 114-septies-decies completa quindi il quadro normativo tracciato dall'art. 114-septies, definendo puntualmente quali obblighi si applicano e quali no a questi operatori specializzati.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Cosa sono gli AISP e perché hanno un regime normativo speciale?
Gli AISP (Account Information Service Providers) sono operatori che, con il consenso dell'utente, accedono ai dati dei conti bancari per fornire servizi aggregati di informazione finanziaria. Non detengono fondi né dispongono pagamenti, quindi la PSD2 e l'art. 114-septies-decies TUB prevedono per loro un regime semplificato, senza requisiti patrimoniali di vigilanza.
Quali articoli TUB non si applicano agli AISP?
Non si applicano gli artt. 114-octies (fondi propri), 114-novies commi 4 e 5 (requisiti patrimoniali), 114-undecies commi 1 e 1-ter (salvaguardia fondi), 114-duodecies (contabilità separata), 114-terdecies (investimento fondi) e 114-sexiesdecies (revoca per requisiti patrimoniali).
Gli AISP devono rispettare le norme di trasparenza verso gli utenti?
Sì. Nonostante le esenzioni patrimoniali, gli AISP restano soggetti agli artt. 126-bis comma 4, 126-quater comma 1 lett. a), 128 e 128-ter TUB, che riguardano la trasparenza contrattuale, la protezione degli utenti e l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario.
Un AISP deve ottenere un'autorizzazione dalla Banca d'Italia?
Sì, ma a condizioni semplificate rispetto agli istituti di pagamento ordinari. Deve iscriversi nella sezione speciale dell'albo ex art. 114-septies TUB, possedere i requisiti di cui all'art. 114-novies comma 1 (nelle lettere applicabili) e stipulare una polizza di responsabilità civile o analoga garanzia.
Come si coordinano l'art. 114-septies-decies TUB e gli EBA RTS sulla Strong Customer Authentication?
Il Reg. UE 2018/389 (EBA RTS SCA) disciplina le modalità tecniche con cui gli AISP accedono ai conti tramite API sicure. L'art. 114-septies-decies TUB definisce invece il perimetro normativo interno applicabile agli AISP, completando il quadro PSD2 sul versante dei requisiti soggettivi dell'operatore.