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La guida
Trasferta, turni e reperibilità nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
Nei reparti a turni avvicendati il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento compensa il disagio con maggiorazioni percentuali (20% il notturno, 4% il diurno nel settore laterizi) e non con un’indennità di turno separata; per chi si sposta disciplina la trasferta (artt. 76 e 89); non prevede invece, a livello nazionale, un’indennità di reperibilità. Il regime fiscale delle somme è quello dell’art. 51 TUIR.
Il CCNL non prevede un’indennità di turno distinta: le maggiorazioni del 20% (notturno in turni avvicendati) e del 4% (diurno in turni, solo laterizi) assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento per il lavoro a turni (art. 70). La trasferta dà diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio documentate (art. 76 operai, art. 89 impiegati); la reperibilità non è regolata dal contratto nazionale e può esserlo solo da accordi aziendali.
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Le voci in sintesi
Le somme legate ai turni e alla mobilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella le riepiloga, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.
| Voce | Quando spetta | Regime fiscale (regola di legge) |
|---|---|---|
| Indennità di trasferta (fuori Comune) | Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede | Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR) |
| Rimborso analitico (a piè di lista) | Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate | Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato |
| Indennità per trasferta nel Comune | Spostamenti entro il territorio comunale della sede | Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati |
| Rimborso spese di trasferta (artt. 76 e 89) | Spese di viaggio, vitto e alloggio nei limiti della normalità, su nota documentata, salvo accordi forfetari; per gli operai le ore di viaggio sono pagate con la retribuzione normale fino a 8 ore al giorno | Come sopra, in base al sistema adottato (analitico, forfettario, misto) |
| Indennità per ore di viaggio e missione lunga (solo impiegati, art. 89) | 35% della retribuzione oraria normale per le ore di viaggio oltre l’orario contrattuale; 15% della retribuzione giornaliera se la missione supera le 12 ore; non spettano per spostamenti entro il Comune sede dello stabilimento | Imponibile, salvo diversa qualificazione fiscale (non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale) |
| Maggiorazioni per lavoro a turni (art. 70) | 20% notturno e 4% diurno in turni avvicendati (settore laterizi); assorbono altri trattamenti per il lavoro a turni | Imponibile |
| Reperibilità | Non prevista dal CCNL nazionale: solo eventuale accordo aziendale | Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti) |
| Indennità di trasfertismo | Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) | Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR) |
Turni e maggiorazioni (art. 70)
Nei settori organizzati su turni avvicendati il contratto stabilisce che le maggiorazioni del 20% (lavoro notturno in turni avvicendati) e, solo per i laterizi, del 4% (lavoro diurno in turni avvicendati) compensano il lavoro svolto in regolari turni feriali e notturni. Nel settore dei laterizi queste percentuali assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento economico corrisposto per il lavoro a turni, salvo i riposi retribuiti già in atto in azienda; nei manufatti ai turnisti spetta un intervallo di mezz’ora retribuito. Il turno va comunicato con almeno 24 ore di anticipo, salvo forza maggiore.
Turni e riposi
La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria. Il contratto aggiunge che i turnisti a ciclo continuo non possono lasciare il posto finché non arriva il cambio e che questa maggiore prestazione è pagata come straordinario.
Effetti sulla retribuzione differita
Le maggiorazioni per il lavoro a turni hanno natura retributiva continuativa e rientrano nella base di calcolo del TFR (art. 54 del CCNL). Per gli impiegati, le indennità di viaggio e di missione lunga dell’art. 89 non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale.
I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto
La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.
1. Rimborso forfettario
Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.
2. Rimborso analitico (a piè di lista)
Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.
3. Rimborso misto
Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.
Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR
È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.
Casi pratici
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Domande frequenti
L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
Le voci di trasferta entrano nel calcolo del TFR?
Il CCNL prevede la reperibilità?
Esiste un’indennità di turno nel CCNL Laterizi?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge e al testo del CCNL (artt. 70, 76 e 89). Accordi aziendali di secondo livello possono prevedere voci ulteriori.