Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Trasferta, turni e reperibilità nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

Nei reparti a turni avvicendati il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento compensa il disagio con maggiorazioni percentuali (20% il notturno, 4% il diurno nel settore laterizi) e non con un’indennità di turno separata; per chi si sposta disciplina la trasferta (artt. 76 e 89); non prevede invece, a livello nazionale, un’indennità di reperibilità. Il regime fiscale delle somme è quello dell’art. 51 TUIR.

In sintesi

Il CCNL non prevede un’indennità di turno distinta: le maggiorazioni del 20% (notturno in turni avvicendati) e del 4% (diurno in turni, solo laterizi) assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento per il lavoro a turni (art. 70). La trasferta dà diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio documentate (art. 76 operai, art. 89 impiegati); la reperibilità non è regolata dal contratto nazionale e può esserlo solo da accordi aziendali.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
Istituti trattati
Maggiorazioni per lavoro a turni (art. 70) · Trasferta e rimborsi (artt. 76 e 89) · Reperibilità (non prevista dal CCNL nazionale)
Riferimenti
Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL artt. 67, 70, 76, 87 e 89
Fonte
Testo del CCNL 12 febbraio 2020 e rinnovi 2022 e 2025 (ipotesi di accordo sottoscritte dalle parti)

Le voci in sintesi

Le somme legate ai turni e alla mobilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella le riepiloga, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
Rimborso spese di trasferta (artt. 76 e 89) Spese di viaggio, vitto e alloggio nei limiti della normalità, su nota documentata, salvo accordi forfetari; per gli operai le ore di viaggio sono pagate con la retribuzione normale fino a 8 ore al giorno Come sopra, in base al sistema adottato (analitico, forfettario, misto)
Indennità per ore di viaggio e missione lunga (solo impiegati, art. 89) 35% della retribuzione oraria normale per le ore di viaggio oltre l’orario contrattuale; 15% della retribuzione giornaliera se la missione supera le 12 ore; non spettano per spostamenti entro il Comune sede dello stabilimento Imponibile, salvo diversa qualificazione fiscale (non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale)
Maggiorazioni per lavoro a turni (art. 70) 20% notturno e 4% diurno in turni avvicendati (settore laterizi); assorbono altri trattamenti per il lavoro a turni Imponibile
Reperibilità Non prevista dal CCNL nazionale: solo eventuale accordo aziendale Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
Il CCNL non fissa importi per la trasferta forfettaria: rinvia a rimborsi documentati e ad accordi forfetari tra le parti interessate (art. 76) e, per le diarie di pernottamento e il pasto degli autisti, a quanto stabilito in azienda. Le soglie di esenzione fiscale sono invece fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

Turni e maggiorazioni (art. 70)

Nei settori organizzati su turni avvicendati il contratto stabilisce che le maggiorazioni del 20% (lavoro notturno in turni avvicendati) e, solo per i laterizi, del 4% (lavoro diurno in turni avvicendati) compensano il lavoro svolto in regolari turni feriali e notturni. Nel settore dei laterizi queste percentuali assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento economico corrisposto per il lavoro a turni, salvo i riposi retribuiti già in atto in azienda; nei manufatti ai turnisti spetta un intervallo di mezz’ora retribuito. Il turno va comunicato con almeno 24 ore di anticipo, salvo forza maggiore.

Turni e riposi

La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria. Il contratto aggiunge che i turnisti a ciclo continuo non possono lasciare il posto finché non arriva il cambio e che questa maggiore prestazione è pagata come straordinario.

Effetti sulla retribuzione differita

Le maggiorazioni per il lavoro a turni hanno natura retributiva continuativa e rientrano nella base di calcolo del TFR (art. 54 del CCNL). Per gli impiegati, le indennità di viaggio e di missione lunga dell’art. 89 non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale.

I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

1. Rimborso forfettario

Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

2. Rimborso analitico (a piè di lista)

Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

3. Rimborso misto

Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

Casi pratici

Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
Tizio è inserito in un ciclo di turni di una fornace e questa settimana è di notte. In busta paga trova la maggiorazione del 20% sulle ore notturne, calcolata su minimo e contingenza. Non esiste un’indennità di turno separata nel contratto nazionale: la percentuale assorbe gli altri trattamenti per il lavoro a turni (art. 70).
Caia — corso di formazione fuori sede
Caia, addetta su turni, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili). Se le riconosce anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto. Le ore di viaggio sono pagate con la retribuzione normale, fino a 8 ore al giorno (art. 76).

Approfondisci con la guida pratica

Reperibilita: indennita e obblighi →

Domande frequenti

L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
Le voci di trasferta entrano nel calcolo del TFR?
I rimborsi spese non hanno natura retributiva. Per gli impiegati le indennità di viaggio e di missione lunga dell’art. 89 non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale; le maggiorazioni per il lavoro a turni, essendo continuative, rientrano nella base del TFR (art. 54 del CCNL, che elenca tra le voci le maggiorazioni per turni avvicendati)
Il CCNL prevede la reperibilità?
No: il contratto nazionale non disciplina l’indennità di reperibilità, che può derivare solo da accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale delle trasferte (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 € all’estero) sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
Esiste un’indennità di turno nel CCNL Laterizi?
No: per il lavoro a turni il contratto prevede maggiorazioni percentuali (20% il notturno, 4% il diurno nel settore laterizi) che assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento per il lavoro a turni (art. 70).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge e al testo del CCNL (artt. 70, 76 e 89). Accordi aziendali di secondo livello possono prevedere voci ulteriori.

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Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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