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La guida
Welfare, fondo Altea e previdenza complementare ARCO nel settore laterizi
Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento affida il welfare contrattuale a due fondi: Altea per l’assistenza sanitaria integrativa e ARCO per la previdenza complementare (art. 55). Dal 1° gennaio 2026 la contribuzione ad Altea è di 15 euro al mese, 12 a carico dell’azienda e 3 del lavoratore che aderisce; ad ARCO l’azienda versa l’1,80% per gli iscritti, che sale all’1,90% dal 1° luglio 2026 e al 2% dal 1° gennaio 2028.
Altea: adesione volontaria, 15 euro mensili dal 1° gennaio 2026 (12 a carico dell’azienda, 3 del lavoratore); dall’aprile 2026 gli iscritti passano dal Piano Standard al Piano Plus. ARCO: contributo del lavoratore dell’1,50% (minimo), contributo dell’azienda dell’1,80%, poi 1,90% dal 1° luglio 2026 e 2% dal 1° gennaio 2028, sulla base di minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità dei quadri; TFR al fondo per intero se la prima occupazione è dopo il 28 aprile 1993, al 40% se prima.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Pilastro | Fondo | Contribuzione | Adesione |
|---|---|---|---|
| Sanità integrativa | Altea | 15 € al mese dal 1° gennaio 2026: 12 € a carico dell’azienda e 3 € del lavoratore (7 € + 3 € dal gennaio 2025; 6 € + 3 € dal 2016) | Volontaria: l’azienda versa i 12 € per i lavoratori che aderiscono |
| Previdenza complementare | ARCO | Lavoratore 1,50% (minimo per avere il contributo aziendale); azienda 1,80%, 1,90% dal 1° luglio 2026, 2% dal 1° gennaio 2028; base: minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità di funzione dei quadri | Volontaria; per le prime assunzioni dal 1° luglio 2026 adesione automatica salvo rinuncia entro 60 giorni |
Nota: importi e decorrenze sono quelli dell’art. 55 del CCNL (testo del 12 febbraio 2020) e delle ipotesi di accordo del 31 maggio 2022 (Altea a 7 € dal gennaio 2025) e del 31 ottobre 2025 (Altea a 12 € dal 1° gennaio 2026; ARCO all’1,90% e al 2%). Le prestazioni sanitarie dipendono dal piano del fondo e sono descritte più sotto.
Il Fondo Altea: assistenza sanitaria integrativa
Altea è il fondo di assistenza sanitaria integrativa dei settori legno e materiali da costruzione (cemento, calce e gesso, lapidei, laterizi e manufatti), costituito nel 2012 da Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute. Il CCNL lo ha individuato come fondo di assistenza sanitaria dal 1° novembre 2016. Le prestazioni sono erogate in convenzione con UniSalute; il gestore amministrativo è Cassagest.
L’adesione non è automatica. Per il CCNL Laterizi e Manufatti Industria il Fondo indica l’adesione su base volontaria: il lavoratore che decide di iscriversi versa 3 euro al mese e l’azienda 12 euro mensili in favore di chi aderisce (art. 55; accordo 31 ottobre 2025). Il contratto lascia alla contrattazione di secondo livello la possibilità di integrare le prestazioni di welfare messe a disposizione dai piani del Fondo, ferma restando la quota minima di 3 euro del lavoratore.
Dal Piano Standard al Piano Plus
Per effetto dell’aumento della contribuzione, dal mese di aprile 2026 gli iscritti del settore passano dal Piano Standard al Piano Plus. Il Fondo indica inoltre, per laterizi e manufatti industria, polizze accessorie per infortuni e non autosufficienza (LTC) dal 1° gennaio 2026. Nella sintesi del Piano Plus pubblicata dal Fondo (aggiornata al 1° gennaio 2024; massimali per anno solare e per iscritto) risultano, tra le altre:
| Prestazione | Copertura |
|---|---|
| Diaria per ricovero con grande intervento chirurgico | 150 € al giorno per 60 giorni |
| Diaria per altro ricovero (compreso il parto) | 90 € al giorno per 30 giorni |
| Alta specializzazione | Gratuita in strutture convenzionate UniSalute; ticket SSN rimborsati; 70% con franchigia di 40 € in strutture non convenzionate; massimale 5.000 € |
| Visite specialistiche | Franchigia di 30 € nelle strutture convenzionate; ticket SSN rimborsati; massimale 500 € |
| Ticket SSN per visite, accertamenti e pronto soccorso | Rimborso integrale; massimale 750 € |
| Protesi ortopediche e acustiche | Rimborso all’80% con franchigia di 100 € per fattura; massimale 1.000 € |
| Check-up annuale | Esami del sangue, urine, feci ed ecografia addome in strutture convenzionate, una volta l’anno |
Le condizioni complete, le esclusioni e le procedure di rimborso sono nella guida al piano sanitario pubblicata dal Fondo.
ARCO: il fondo pensione complementare di settore
ARCO è il fondo nazionale di previdenza complementare dei lavoratori dei settori legno, sughero, mobile e arredamento, laterizi e manufatti in cemento, lapidei e maniglie, autorizzato dalla COVIP il 28 settembre 2000 (albo n. 106). Possono aderire i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, e a tempo determinato con attività di durata non inferiore a 3 mesi. Al 31 dicembre 2025 contava 84.749 associati, 4.524 aziende e 918,692 milioni di euro di patrimonio. I comparti di investimento sono tre: Garantito, Bilanciato Prudente e Bilanciato Dinamico.
Quanto si versa
- Contributo del lavoratore: 1,50% (misura minima per avere diritto al contributo dell’azienda; si può scegliere una misura maggiore).
- Contributo dell’azienda, solo per gli iscritti: 1,80% dal 1° luglio 2020, 1,90% dal 1° luglio 2026 e 2% dal 1° gennaio 2028 (ipotesi di accordo 31 ottobre 2025). Base di calcolo: minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità di funzione dei quadri.
- TFR: 100% del TFR maturato nell’anno per chi ha la prima occupazione dopo il 28 aprile 1993; 40% per gli altri (art. 55, in vigore dal 1° maggio 2004).
Chi non aderisce non riceve il contributo dell’azienda. Per le prime assunzioni nel settore privato dal 1° luglio 2026 l’adesione alla previdenza complementare è automatica: entro 60 giorni dalla prima assunzione si può rinunciare e scegliere un altro fondo oppure mantenere il TFR secondo l’art. 2120 c.c. (art. 8 D.Lgs. 252/2005, commi 7 e seguenti; L. 199/2025, art. 1, commi 202 e 205).
Vantaggi fiscali
- I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito complessivo fino a 5.164,57 euro annui; dal periodo d’imposta 2026 il limite è di 5.300 euro (art. 8, c. 4, D.Lgs. 252/2005).
- I rendimenti maturati sono tassati con un’imposta sostitutiva del 20% (art. 17 D.Lgs. 252/2005).
- Le prestazioni sono tassate al 15%, ridotto di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo fino a un minimo del 9% (art. 11, c. 6, D.Lgs. 252/2005).
Bilateralità e altri strumenti
Nel testo del CCNL non abbiamo trovato enti bilaterali che eroghino sussidi, borse di studio o contributi per maternità. Le parti hanno previsto un Osservatorio dei settori laterizi e manufatti cementizi; l’ipotesi di accordo del 31 ottobre 2025 istituisce un gruppo di lavoro che dovrà presentare un progetto per il Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC). Eventuali prestazioni di welfare aggiuntive, compresi i pacchetti integrativi dei piani Altea, passano dalla contrattazione aziendale di secondo livello.
Casi pratici
Domande frequenti
Cos’è il Fondo Altea e a chi si applica?
Qual è il contributo aziendale per Altea?
Cosa prevede il Piano Plus di Altea?
Cos’è ARCO e quanto si versa?
Si può scegliere di non aderire?
Esiste un ente bilaterale con sussidi nel settore laterizi?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e premio di risultato.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’art. 55 del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (testo del 12 febbraio 2020), sulle ipotesi di accordo del 31 maggio 2022 e del 31 ottobre 2025 e sui siti del Fondo Altea e del Fondo ARCO (consultati a ottobre 2026). Prestazioni e massimali dipendono dai piani sanitari e dai regolamenti dei fondi. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o ai fondi.