Indice
- Norma abrogata dal 2008. L'art. 98 TUIR è stato abrogato dall'art. 1, comma 33, lett. i), della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), con effetto dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2007. La disciplina è stata sostituita dalla regola generale di deducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 96 TUIR.
- Ratio originaria: contrasto alla thin capitalisation. La norma mirava a evitare che le società italiane si finanziassero artificiosamente con debiti verso soci qualificati (partecipazione ≥ 25%) per dedurre interessi passivi al posto di distribuire utili non deducibili, erodendo la base imponibile IRES.
- Meccanismo del debt/equity ratio. Quando il rapporto debito/patrimonio netto verso soci qualificati superava il limite di 4:1, gli interessi sulla parte eccedente erano indeducibili e riqualificati come dividendi (non deducibili per la società e non tassati per il socio per effetto dell'esenzione parziale).
- Rilevanza storica e transitoria. Per i periodi d'imposta fino al 2007, la disciplina rimane applicabile ai fini di eventuali accertamenti ancora aperti nei termini di decadenza. La conoscenza dell'art. 98 è quindi necessaria per contenziosi tributari relativi a quegli esercizi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 98 TUIR – Contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (N.D.R.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo v. l’art. 6, comma 13, D.L.G. 19 novembre 2005 n. 247.)
In vigore dal 02/12/2005 al 24/12/2007
Modificato da: Decreto legislativo del 18/11/2005 n. 247 Articolo 6
Soppresso dal 24/12/2007 da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
“1. La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4, direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, computata al netto della quota di interessi indeducibili in applicazione dell’articolo 3, comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e’ indeducibile dal reddito imponibile qualora il rapporto tra la consistenza media durante il periodo d’imposta dei finanziamenti di cui al comma 4 e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), sia superiore a quello di quattro a uno. 2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui:
a) l’ammontare complessivo dei finanziamenti di cui al comma 4 non eccede quattro volte il patrimonio netto contabile determinato con i criteri di cui alla lettera e) del comma 3; b) il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l’ammontare dei finanziamenti di cui al comma 4 e’ giustificato dalla propria esclusiva capacita’ di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale.
3. Ai fini dell’applicazione del comma 1: a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per la parte della loro consistenza media eccedente il rapporto di cui al comma 1;
b) si considerano parti correlate al socio qualificato le societa’ da questi controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e se persona fisica anche i familiari di cui all’articolo 5, comma 5; c) il socio e’ qualificato quando:
1) direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile il soggetto debitore; 2) partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate. Non si considerano soci qualificati i soggetti di cui all’articolo 74;
d) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate; e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile, cosi’ come risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente, comprensivo dell’utile dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione per tenere conto:
1) dei crediti risultanti nell’attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti; 2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;
3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l’accantonamento di utili o l’esecuzione di conferimenti in danaro o in natura; 4) del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio netto contabile, delle partecipazioni in societa’ controllate e collegate di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) e di cui all’articolo 5, diverse da quelle di cui al successivo comma 5;
f) la consistenza media dei finanziamenti di cui al comma 4 si determina sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di ogni giornata del periodo d’imposta e dividendo tale somma per il numero dei giorni del periodo stesso. Non concorrono alla determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti dai soci qualificati o da sue parti correlate a condizione che la remunerazione media di cui alla lettera g) non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale; g) la remunerazione dei finanziamenti eccedenti e’ calcolata applicando agli stessi il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti di cui al comma 4 maturata nel periodo d’imposta e la consistenza media degli stessi.
4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria. 5. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano i finanziamenti assunti nell’esercizio dell’attivita’ bancaria o dell’attivita’ svolta dai soggetti indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con esclusione delle societa’ che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attivita’ di assunzione di partecipazioni.
6. Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico. 7. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi settore. Si applica, in ogni caso, alle societa’ che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attivita’ di assunzione di partecipazioni.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Stesso numero, altri codici
- Art. 98 Cod. Amb. — risparmio idrico
- Art. 98 D.Lgs. 159/2011 — Articolo 98
- Art. 98 D.Lgs. 209/2005 — Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
- Art. 98 D.Lgs. 42/2004 — Dichiarazione di pubblica utilità
- Art. 98 Codice Civile: Rifiuto della pubblicazione
- Articolo 98 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Ratio
L'art. 98 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nella versione vigente fino al periodo d'imposta 2007, rispondeva all'esigenza di contrastare un fenomeno di pianificazione fiscale aggressiva noto come «thin capitalisation» (sottocapitalizzazione): le società di capitali tendevano a ricorrere in misura sproporzionata al finanziamento tramite prestiti dei soci — invece che tramite apporti di capitale — per beneficiare della deducibilità degli interessi passivi. Questo comportamento consentiva di trasferire valore verso i soci in forma di interessi (deducibili) anziché di dividendi (non deducibili), con un'erosione sistematica della base imponibile IRES delle società controllate italiane. La disciplina della sottocapitalizzazione era presente in molti ordinamenti europei e si inseriva nel più ampio filone delle norme anti-abuso in materia di finanziamenti infragruppo.
Analisi
L'art. 98 TUIR, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva un meccanismo di contrasto fondato sul rapporto tra debiti verso soci qualificati e patrimonio netto fiscale della società (il cosiddetto «debt/equity ratio»). Per «socio qualificato» si intendeva il soggetto che, direttamente o indirettamente, deteneva una partecipazione al capitale o ai diritti di voto non inferiore al 25% (soglia abbassata rispetto alle versioni precedenti). Il limite di deducibilità scattava quando il rapporto tra il totale dei finanziamenti ricevuti dal socio qualificato — comprensivi delle garanzie prestate dal medesimo per finanziamenti di terzi — e la quota di patrimonio netto di pertinenza del medesimo socio superava il coefficiente di 4:1.
La quota di interessi passivi eccedente il limite di deducibilità veniva riqualificata in «utili distribuiti» ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. e), TUIR: con ciò si evitava la deduzione per la società e si applicava al socio il regime fiscale dei dividendi (esenzione parziale per le persone giuridiche ai sensi dell'art. 89 TUIR; ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva per le persone fisiche). Questo meccanismo di riqualificazione era dunque simmetrico: non solo indeducibilità lato società, ma anche trattamento da dividendo lato percettore.
La norma prevedeva alcune esenzioni: erano esclusi i finanziamenti a breve termine connessi a operazioni commerciali correnti (forniture di beni e servizi), i finanziamenti effettuati da banche e intermediari finanziari vigilati anche se soci qualificati (per i quali operava il normale regime dell'art. 96), e le società in particolari condizioni di capitalizzazione documentate.
Il sistema era criticato per la sua complessità applicativa e per i problemi di coordinamento con le disposizioni in materia di prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7, TUIR) e con le norme CFC (art. 167 TUIR). Con la riforma fiscale del 2008 (L. 244/2007), il legislatore ha scelto di abrogare l'art. 98 e di introdurre, al suo posto, la regola generale dell'art. 96 TUIR, basata sul parametro del ROL (reddito operativo lordo) e applicabile a tutti i soggetti IRES indipendentemente dalla qualità del creditore: una norma strutturalmente più semplice, più robusta agli abusi e maggiormente coerente con la direttiva ATAD dell'Unione Europea.
Va ricordato che l'abrogazione dell'art. 98 ha effetto per i periodi d'imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 2007. Per gli esercizi precedenti, la disciplina rimane pienamente vigente e applicabile: eventuali avvisi di accertamento relativi a quegli anni che abbiano contestato la violazione della thin cap rule devono essere valutati alla luce del testo dell'art. 98 allora vigente.
Quando si applica
L'art. 98 TUIR si applica — esclusivamente in sede di eventuali accertamenti o contenziosi riguardanti periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2007 — alle società di capitali ed enti commerciali residenti (soggetti IRES) che abbiano ricevuto finanziamenti da soci qualificati (partecipazione diretta o indiretta ≥ 25%). Per i periodi d'imposta dal 2008 in poi, la disposizione è priva di effetti: si applica integralmente l'art. 96 TUIR.
I presupposti applicativi storici erano: (i) esistenza di un socio qualificato che vantasse un rapporto finanziario con la società; (ii) superamento del rapporto 4:1 tra il debito verso il socio e la quota di patrimonio netto di sua pertinenza; (iii) maturazione di interessi passivi sulla parte eccedente. In presenza di tali presupposti, la quota eccedente degli interessi era indeducibile e riclassificata come distribuzione di utili.
Connessioni
L'art. 98 TUIR si collocava in un sistema di norme anti-abuso che merita di essere ricordato anche nella sua dimensione storica:
— Art. 96 TUIR (Interessi passivi — norma attuale): ha sostituito la thin cap rule con il meccanismo del ROL. La deducibilità degli interessi passivi netti è limitata al 30% del reddito operativo lordo, indipendentemente dalla qualità del creditore.
— Art. 44, comma 1, lett. e), TUIR: la riqualificazione degli interessi eccedenti come dividendi era possibile grazie al richiamo di questa disposizione, che include tra i redditi di capitale gli utili da qualunque rapporto avente causa nella partecipazione agli utili.
— Art. 89 TUIR (Dividendi): l'esenzione parziale (95%) degli utili percepiti da soggetti IRES era il meccanismo che rendeva la riqualificazione sostanzialmente neutra per i soci persone giuridiche, pur eliminando la deduzione lato società.
— Art. 110, comma 7, TUIR (Transfer pricing): il coordinamento con le norme sui prezzi di trasferimento era problematico, poiché entrambe le discipline potevano teoricamente applicarsi agli interessi infragruppo. La prassi dell'Agenzia delle Entrate chiariva la prevalenza della thin cap rule per la parte strutturale del finanziamento.
— Art. 167 TUIR (CFC — Controlled Foreign Companies): nei gruppi multinazionali, la thin cap si integrava con la disciplina CFC per prevenire il trasferimento di base imponibile verso giurisdizioni a bassa fiscalità attraverso strumenti di finanziamento.
— Direttiva ATAD (2016/1164/UE): l'art. 4 della direttiva ha introdotto a livello europeo una regola di limitazione degli interessi ispirata al modello del ROL, confermando che la scelta del legislatore italiano del 2008 era allineata alla tendenza comunitaria.
Prassi e linee guida
Circolare · n. 11/E del 17 marzo 2005
Fonte ufficiale
L'Agenzia detta le istruzioni applicative dell'art. 98 TUIR (cd. thin capitalization rule), introdotta dal d.lgs. 344/2003: indeducibilita degli interessi passivi su finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati o loro parti correlate quando il rapporto fra finanziamento e patrimonio netto di pertinenza del socio supera il rapporto 4 a 1. La norma e stata poi abrogata dalla legge finanziaria 2008.
Leggi il documento su def.finanze.itCasi pratici
Caso 1: Thin cap contestata in accertamento (periodo ante 2008)
Tizio, socio al 40% di una S.r.l. (periodo d'imposta 2006), ha erogato alla società un finanziamento di 2.000.000 euro, a fronte di un patrimonio netto societario di 400.000 euro (di cui 160.000 di pertinenza di Tizio). Il rapporto debito/patrimonio netto di pertinenza è 2.000.000 / 160.000 = 12,5:1, ben oltre la soglia di 4:1. La quota eccedente di interessi, pari a quella maturata sulla parte di finanziamento che supera 640.000 euro (4 × 160.000), è indeducibile ai sensi dell'art. 98 TUIR allora vigente. L'Agenzia delle Entrate, in sede di accertamento notificato nel 2012, recupera a tassazione gli interessi eccedenti e ridetermina il reddito imponibile IRES della S.r.l.
Caso 2: Riqualificazione degli interessi come dividendi
Caio, socio al 30% di una S.p.A., ha percepito nel 2007 interessi passivi per 500.000 euro su un finanziamento di 5.000.000 euro verso la partecipata. Il calcolo della thin cap individua che 300.000 euro di interessi sono eccedenti rispetto al limite 4:1. La S.p.A. non può dedurre i 300.000 euro. In capo a Caio, tali importi vengono riqualificati come dividendi: poiché Caio è una S.r.l., si applica l'esenzione del 95% ai sensi dell'art. 89 TUIR, con tassazione effettiva solo sul 5% della somma riqualificata.
Domande frequenti
L'art. 98 TUIR è ancora in vigore?
No. L'art. 98 TUIR è stato abrogato dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008) con effetto dal periodo d'imposta che inizia dopo il 31 dicembre 2007. Per i periodi d'imposta dal 2008 in poi si applica la disciplina degli interessi passivi di cui all'art. 96 TUIR.
Cosa prevedeva la thin cap rule dell'art. 98 TUIR?
Limitava la deducibilità degli interessi passivi su finanziamenti ricevuti da soci qualificati (partecipazione ≥ 25%) quando il rapporto debito/patrimonio netto di pertinenza del socio superava 4:1. Gli interessi eccedenti erano indeducibili e riqualificati come dividendi distribuiti.
Perché l'art. 98 TUIR è stato abrogato?
Il legislatore ha preferito sostituire la thin cap rule con la norma generale dell'art. 96 TUIR, basata sul parametro del ROL (30% del reddito operativo lordo), applicabile a tutti i soggetti IRES indipendentemente dalla qualità del creditore e più coerente con l'approccio europeo poi recepito dalla direttiva ATAD.
L'art. 98 TUIR può ancora essere applicato dall'Agenzia delle Entrate?
Sì, ma solo per i periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2007, nei limiti dei termini di decadenza dell'accertamento. Gli atti impositivi relativi a quegli esercizi devono essere valutati sulla base del testo dell'art. 98 allora vigente.
Come interagiva la thin cap rule con i prezzi di trasferimento?
L'art. 98 TUIR e la disciplina del transfer pricing (art. 110, comma 7, TUIR) potevano sovrapporsi sui finanziamenti infragruppo transfrontalieri. La prassi dell'Agenzia delle Entrate riconosceva la prevalenza della thin cap rule per la componente strutturale del finanziamento eccedente il 4:1, ferma restando l'applicabilità del transfer pricing al tasso di interesse praticato.
Vedi anche