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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Provvedimenti IVASS di diniego o cancellazione dal RUI impugnabili dinanzi al giudice amministrativo.
  • Provvedimenti CONSAP sul ruolo dei periti assicurativi seguono lo stesso regime.
  • Termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione.
  • Giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a.
  • Competenza territoriale: TAR Lazio, sede di Roma.

Testo dell'articoloVigente

Art. 350 D.Lgs. 209/2005 — Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. I provvedimenti adottati dall' IVASS a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.

2. I provvedimenti adottati dalla CONSAP a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.

Commento

L'articolo 350 chiude il sistema disciplinare sugli intermediari assicurativi e sui periti dei sinistri stabilendo la tutela giurisdizionale. La norma è breve ma riveste rilevanza pratica notevole: agenti, broker e periti che si vedano negare l'iscrizione o disporne la cancellazione hanno una sola via per reagire, davanti a un giudice ben preciso e in un tempo molto stretto.

Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

La scelta del legislatore è coerente con l'art. 133 lett. l) del codice del processo amministrativo, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie su provvedimenti delle autorità di vigilanza. IVASS è autorità indipendente (legge n. 135/2012 di soppressione ISVAP) e le sue decisioni sul Registro Unico degli Intermediari esercitano potestà autoritativa, non meri atti di gestione di un albo privato. La Cassazione a sezioni unite ha confermato il riparto in numerose pronunce sulla vigilanza assicurativa.

Termine perentorio di sessanta giorni

Il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento all'intermediario o al perito. La decorrenza si applica anche se la comunicazione avviene via PEC, come ormai standard nella prassi: la notifica al domicilio digitale produce piena conoscenza legale. Trascorso il termine, il provvedimento diventa inoppugnabile: non residuano rimedi straordinari oltre il ricorso per revocazione ex art. 106 c.p.a., ipotesi marginali legate a errori revocatori o dolo del controinteressato. Restano salvi i rimedi amministrativi interni a IVASS (riesame, autotutela), che però non sospendono il termine processuale.

Tipologia dei provvedimenti impugnabili

Il diniego di iscrizione colpisce chi non possiede requisiti di onorabilità, professionalità (esame IVASS), copertura RC professionale o capacità contributiva al fondo di garanzia. La cancellazione consegue di norma a violazioni disciplinari accertate ex artt. 324-326 del Codice, oppure alla perdita sopravvenuta di requisiti (es. condanna penale ostativa, mancato pagamento contributo annuale, sospensione superiore a sei mesi). I provvedimenti CONSAP sui periti riguardano il ruolo previsto dall'art. 157 del Codice, oggi gestito da CONSAP per delega in regime di concessione di servizio pubblico.

Tutela cautelare e onere probatorio

L'intermediario può chiedere al TAR la sospensione cautelare ex art. 55 c.p.a., particolarmente utile quando la cancellazione comporterebbe perdita immediata del portafoglio e dei mandati di compagnia. La giurisprudenza amministrativa richiede dimostrazione del periculum in mora (danno grave e irreparabile, non meramente economico) oltre al fumus boni iuris: il Consiglio di Stato sez. VI è particolarmente rigoroso quando la cancellazione discende da accertamenti di vigilanza solidi.

Tutela del danneggiato terzo

Resta indipendente la posizione dei consumatori e dei terzi che abbiano subito danni dall'attività dell'intermediario cancellato: la cancellazione non estingue le obbligazioni civilistiche pregresse, e la CONSAP gestisce il Fondo di garanzia per i mediatori assicurativi a tutela dei terzi danneggiati da condotte abusive. Cross-reference: artt. 109, 324-326 del Codice; art. 133 c.p.a.; reg. IVASS n. 40/2018 sui requisiti di onorabilità.

Domande frequenti

Qual è il giudice competente sui ricorsi contro IVASS in materia di RUI?

Il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva. Per competenza territoriale è il TAR Lazio sede di Roma, perché IVASS ha sede nella capitale.

Cosa accade se l'intermediario non impugna entro 60 giorni?

Il provvedimento diventa inoppugnabile: l'intermediario non può più contestarlo nel merito, salvo eccezionali ipotesi di revocazione previste dal codice del processo amministrativo.

Si può chiedere la sospensione cautelare della cancellazione dal RUI?

Sì, ai sensi dell'art. 55 del codice del processo amministrativo. Occorre dimostrare il fumus del ricorso e un danno grave e irreparabile, di norma legato alla perdita immediata del portafoglio e dei mandati.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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