← Torna a T.U. IVA - DPR 633/72
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo disciplina la cessazione del regime di franchigia transfrontaliera per il soggetto passivo non stabilito, individuando quattro fattispecie tassative al comma 1: rinuncia volontaria (lettera a), perdita dei requisiti soggettivi del 70-quaterdecies (lettera b), superamento della soglia italiana di 100.000 euro (lettera c), disattivazione del numero EX (lettera d).
  • La rinuncia volontaria ex lettera a) ha effetto dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto la comunicazione, salvo che la comunicazione sia ricevuta nell'ultimo mese del trimestre: in tal caso slitta al primo giorno del secondo mese del trimestre successivo, evitando cambi di regime mid-trimester.
  • La perdita dei requisiti di cui all'art. 70-quaterdecies, comma 1, lettera b) e comma 2 (es. lavoratore dipendente con redditi superiori a 20k, datore di lavoro, attività in altri Stati UE in cui non è in franchigia) determina cessazione dall'anno civile successivo a quello del venir meno.
  • Il superamento della soglia di 100.000 euro di volume d'affari italiano (lettera c) ha effetto immediato: l'IVA è dovuta dall'effettuazione dell'operazione che ha causato il superamento e dalla stessa data il soggetto deve identificarsi in Italia. Si tratta dell'unica fattispecie con effetto retroattivo all'interno dell'anno.
  • L'Agenzia delle entrate comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data di cessazione, attivando il flusso di informazione bilaterale previsto dal Reg. UE 904/2010 e dal sistema CESOP.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 70 septies decies T.U.IVA – Cessazione del regime di franchigia.

In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

“1. Un soggetto passivo non stabilito cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato:

a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale comunicazione o, se tale comunicazione e’ stata ricevuta nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo;

b) se sono venute meno le condizioni di cui all’articolo 70-quaterdecies, comma 1, lettera b), e comma 2, a partire dall’anno civile successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno;

c) se e’ superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari dello Stato, a partire dall’anno civile nel corso del quale la soglia e’ stata superata. In tale caso l’imposta e’ dovuta a partire dall’effettuazione dell’operazione che comporta il superamento di tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo e’ tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

d) negli altri casi in cui e’ disattivato il numero di identificazione EX, dal momento in cui tale identificazione e’ venuta meno.

2. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento nonche’ di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.”

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

Commento

L'art. 70-septiesdecies T.U.IVA chiude la disciplina del Titolo V-ter sul regime di franchigia transfrontaliera per le micro-imprese (SES, Small Enterprise Scheme) introdotto dal D.Lgs. 13/11/2024 n. 180 in recepimento della direttiva UE 2020/285. La norma individua le quattro fattispecie tassative di cessazione del regime per il soggetto passivo non stabilito che operava in Italia in franchigia, declinando per ciascuna la decorrenza temporale degli effetti e i conseguenti obblighi di identificazione e dichiarazione. Si tratta di una norma cardinale nell'architettura del nuovo regime europeo perché definisce il momento esatto di passaggio dalla disciplina semplificata a quella ordinaria, con effetti diretti su fatturazione, liquidazione e versamento dell'IVA.

Lettera a): rinuncia volontaria al regime di franchigia

La rinuncia è il caso fisiologico: il soggetto passivo non stabilito comunica al proprio Stato di stabilimento di non voler più avvalersi del regime di franchigia in Italia. Il legislatore ha articolato la decorrenza secondo una regola del trimestre: gli effetti decorrono dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento riceve la comunicazione (es. comunicazione del 5 maggio → cessazione dal 1° luglio). La regola è temperata da una cautela tecnica: se la comunicazione è ricevuta nell'ultimo mese del trimestre (marzo, giugno, settembre, dicembre), gli effetti slittano al primo giorno del secondo mese del trimestre successivo (es. comunicazione del 25 settembre → cessazione dal 1° novembre, non dal 1° ottobre). La ratio è duplice: dare allo Stato di stabilimento e all'Italia il tempo materiale di processare la comunicazione, aggiornare i sistemi VIES/CESOP e, soprattutto, evitare che il contribuente si trovi a metà trimestre con regime cambiato senza preavviso, con conseguente difficoltà di gestire fatturazione e dichiarazioni periodiche. La rinuncia è discrezionale: il soggetto può decidere di passare al regime ordinario IVA in Italia, ad esempio per recuperare l'imposta sugli acquisti o per superare le limitazioni del regime di franchigia (impossibilità di emettere fattura con IVA, divieto di addebitare l'imposta in rivalsa).

Lettera b): perdita dei requisiti soggettivi del 70-quaterdecies

La perdita dei requisiti soggettivi richiama l'art. 70-quaterdecies, comma 1, lettera b) e comma 2. Le condizioni che vengono meno tipicamente sono: il soggetto inizia a svolgere attività di lavoro dipendente con redditi annui superiori a 20.000 euro (incompatibile con la qualifica di soggetto passivo IVA in regime di franchigia); diventa datore di lavoro assumendo personale dipendente; supera le soglie nazionali di accesso al regime in altri Stati UE (i requisiti dell'art. 70-quaterdecies sono cumulativi rispetto al regime UE). In tutti questi casi la cessazione decorre dall'anno civile successivo a quello in cui le condizioni sono venute meno (es. soggetto che assume un dipendente nel marzo 2025 → cessazione del regime di franchigia in Italia dal 01/01/2026). Si tratta di una decorrenza annuale (e non trimestrale) perché i requisiti soggettivi del 70-quaterdecies operano su base d'anno, ed è coerente con l'analoga disciplina del regime forfettario domestico (art. 1 c. 71 L. 190/2014).

Lettera c): superamento della soglia italiana di 100.000 euro

La terza fattispecie è la più rilevante operativamente: il superamento del volume d'affari di 100.000 euro nel territorio dello Stato. Si tratta della soglia europea fissata dalla direttiva 2020/285 per la franchigia transfrontaliera, che ha effetto in ogni Stato UE in cui il soggetto opera in franchigia. La cessazione decorre dall'anno civile nel corso del quale la soglia è stata superata, e, qui sta la peculiarità, l'IVA è dovuta dall'effettuazione dell'operazione che comporta il superamento: si tratta dell'unica fattispecie con effetto immediato e retroattivo all'interno dell'anno, in deroga alle altre fattispecie. Conseguenza pratica: il soggetto deve identificarsi in Italia (rappresentante fiscale o art. 35-ter) e fatturare con IVA l'operazione che ha causato lo sforamento e tutte le successive dell'anno. Le operazioni precedenti restano in franchigia. La gestione della fattura split è delicata: se l'operazione che fa sforare ha base imponibile elevata (es. una fattura da 50.000 euro che porta il volume da 70k a 120k), l'intera operazione è soggetta a IVA al 22% (o aliquota di legge), non solo la quota eccedente. La norma replica la logica del regime forfettario interno (art. 1 c. 73 L. 190/2014 come modificato dalla L. 197/2022) ma estesa ai non stabiliti UE in franchigia transfrontaliera.

Lettera d): disattivazione del numero EX

La quarta fattispecie è residuale e sistematica: la cessazione del regime nei casi residuali di disattivazione del numero EX. Il numero EX è il codice identificativo speciale (es. EXIT12345 per un soggetto francese) rilasciato dallo Stato di stabilimento ex art. 70-quinquiesdecies T.U.IVA. La sua disattivazione può avvenire per: cessazione dell'attività del soggetto passivo nello Stato di stabilimento; revoca disciplinare per violazione degli obblighi comunicativi; superamento della soglia UE complessiva di 100.000 euro nei vari Stati membri (come somma dei volumi d'affari nei diversi Paesi); cancellazione amministrativa per inattività. La cessazione in Italia decorre dal momento in cui l'identificazione EX è venuta meno: si tratta di una decorrenza puntuale coincidente con la disattivazione comunicata via VIES. Anche qui il soggetto deve identificarsi in Italia e applicare il regime ordinario per le operazioni successive.

Comma 2: la comunicazione tempestiva tra Stati membri

Il comma 2 attiva il flusso di informazione bidirezionale tra Italia e Stato di stabilimento del soggetto passivo. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento (tramite il sistema CESOP attuativo del Reg. UE 2020/284) e di quelle eventualmente a sua disposizione (controlli interni, banca dati VIES, integrazioni Eurofisc), comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data di cessazione del regime in Italia. La comunicazione tempestiva è essenziale perché lo Stato di stabilimento deve aggiornare i propri sistemi e, soprattutto, non considerare più il volume d'affari italiano nelle comunicazioni trimestrali che il soggetto è tenuto a inviare. Si tratta di un'attuazione concreta del principio di cooperazione amministrativa rafforzata sancito dall'art. 17-bis del Reg. UE 904/2010 e specificato dal Reg. UE 2020/284 sul sistema CESOP per la registrazione transfrontaliera dei pagamenti elettronici.

Adempimenti del soggetto che cessa il regime: identificazione e dichiarazione

La cessazione del regime, qualunque sia la lettera applicabile, comporta per il soggetto passivo non stabilito tre obblighi sopravvenuti: (1) identificazione fiscale in Italia entro 30 giorni dalla data di cessazione, mediante apertura di rappresentante fiscale (art. 17 c. 3 T.U.IVA) o identificazione diretta art. 35-ter T.U.IVA per i soggetti UE; (2) fatturazione con IVA delle operazioni effettuate dal momento della cessazione, applicando le aliquote di legge e gli adempimenti ordinari (registri IVA, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale); (3) presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno della cessazione, dichiarando le operazioni in franchigia (esposte nel quadro VE come operazioni non imponibili o esenti, secondo le istruzioni in attesa di provvedimento direttoriale di adeguamento) e quelle imponibili in regime ordinario. La dichiarazione è dovuta anche se il volume d'affari complessivo non raggiunge soglie di obbligo perché si tratta di un'attivazione obbligatoria della posizione IVA italiana.

Soppressione dal 01/01/2027 e regime transitorio

L'art. 170 del Testo Unico delle imposte indirette diverse dall'IVA del 19/01/2026 n. 10, emanato in attuazione della delega fiscale L. 9 agosto 2023 n. 111 (riforma Meloni Atto III), sopprime l'intero Titolo V-ter del T.U.IVA dal 01/01/2027. La disciplina della cessazione confluirà nel nuovo Testo Unico IVA in elaborazione, con tutta probabilità mantenendo la struttura a quattro lettere e le decorrenze temporali, essendo le stesse derivate direttamente dalla direttiva UE 2020/285 e quindi vincolanti per l'Italia. Per i soggetti in franchigia che cessano il regime tra il 01/01/2025 e il 31/12/2026 vale dunque l'art. 70-septiesdecies così come qui descritto; dal 01/01/2027 si applicheranno le corrispondenti norme del nuovo Testo Unico, salva eventuale disciplina transitoria specifica. Le cessazioni in corso al 31/12/2026, segnatamente quelle della lettera c) con effetto retroattivo all'anno, proseguiranno secondo le regole vigenti al momento dell'evento generatore, in applicazione del principio di tempus regit actum in materia tributaria.

Prassi e linee guida

Circolare · n. 13/E del 16 dicembre 2025

Documento di prassi sistematico sul nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA introdotto dal D.Lgs. 180/2024 di recepimento della Direttiva UE 2020/285. Illustra il funzionamento delle Sezioni II e III del Titolo V-ter del DPR 633, con particolare riferimento alle ipotesi di cessazione del regime per superamento delle soglie nazionali/UE o per rinuncia volontaria.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Provvedimento · Provvedimento del Direttore AE del 30 dicembre 2024

Disposizioni attuative del D.Lgs. 180/2024: definisce le procedure di comunicazione preventiva, l'attribuzione del suffisso 'EX' alla partita IVA e le modalita' di cessazione del regime di franchigia (disattivazione del suffisso EX al venir meno dei presupposti o per superamento delle soglie di volume d'affari).

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Quali sono i casi di cessazione del regime di franchigia transfrontaliera in Italia?

Sono quattro casi tassativi disciplinati dal comma 1 dell'art. 70-septiesdecies: (a) rinuncia volontaria comunicata allo Stato di stabilimento; (b) perdita dei requisiti soggettivi del 70-quaterdecies (es. lavoro dipendente con redditi superiori a 20k, assunzione di personale, perdita requisiti UE); (c) superamento della soglia italiana di 100.000 euro di volume d'affari nello Stato; (d) disattivazione del numero EX rilasciato dallo Stato di stabilimento. Le decorrenze sono diverse per ciascuna fattispecie e seguono regole specifiche di tutela del contribuente.

Quando ha effetto la rinuncia volontaria al regime di franchigia?

Dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento riceve la comunicazione. Se la comunicazione è ricevuta nell'ultimo mese del trimestre (marzo, giugno, settembre, dicembre), gli effetti slittano al primo giorno del secondo mese del trimestre successivo: ad esempio comunicazione del 25 settembre → cessazione dal 1° novembre, non dal 1° ottobre. La regola tempera la decorrenza trimestrale per consentire una transizione ordinata e permettere allo Stato di stabilimento e all'Italia di processare la comunicazione e aggiornare i sistemi VIES/CESOP.

Cosa succede se supero la soglia di 100.000 euro nel corso dell'anno?

Il superamento ha effetto immediato, in deroga alle altre fattispecie: l'IVA è dovuta dall'operazione che comporta il superamento in poi (l'intera operazione, non solo l'eccedenza) e dalla stessa data il soggetto deve identificarsi in Italia. Le operazioni precedenti dell'anno restano in franchigia. È l'unica fattispecie con effetto retroattivo all'interno dell'anno civile, replicando la logica del regime forfettario interno (art. 1 c. 73 L. 190/2014 come modificato dalla L. 197/2022).

Cosa devo fare se cessa il mio regime di franchigia in Italia?

Tre adempimenti sopravvenuti: (1) identificazione in Italia entro 30 giorni dalla data di cessazione, mediante apertura di rappresentante fiscale (art. 17 c. 3 T.U.IVA) o identificazione diretta art. 35-ter T.U.IVA per i soggetti UE; (2) fatturazione con IVA delle operazioni effettuate dal momento della cessazione, applicando le aliquote di legge e gli adempimenti ordinari (registri IVA, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale); (3) presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno della cessazione, dichiarando sia le operazioni in franchigia sia quelle imponibili in regime ordinario.

Lo Stato di stabilimento è informato della cessazione?

Sì. Il comma 2 prevede che l'Agenzia delle entrate comunichi tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data di cessazione del regime in Italia, attivando il flusso di cooperazione amministrativa previsto dal Reg. UE 904/2010 e dal sistema CESOP del Reg. UE 2020/284. La comunicazione tempestiva è essenziale perché lo Stato di stabilimento deve aggiornare i propri sistemi e non considerare più il volume d'affari italiano nelle comunicazioni trimestrali ricevute dal soggetto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.