Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 24 D.Lgs. 28/2010 – Disposizioni transitorie e finali

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. (1) 3

In sintesi

  • Le disposizioni dell'art. 5, comma 1 acquistano efficacia decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.
  • Si applicano ai processi successivamente iniziati.
  • La clausola transitoria attenuava l'impatto immediato della mediazione obbligatoria, consentendo l'adeguamento degli operatori.
  • Il rinvio dell'efficacia di 12 mesi rifletteva l'esigenza di formazione, costituzione di organismi e divulgazione.
  • Norma di chiusura sistematica del decreto originario del 2010.
Indice dei contenuti

L'articolo 24 chiude il decreto legislativo 28/2010 con una clausola transitoria che ha avuto rilievo applicativo significativo nei primi anni di vita della normativa. La disposizione, breve nella forma, esprime una scelta legislativa importante: differire di dodici mesi l'efficacia dell'obbligo di mediazione condizione di procedibilità (articolo 5, comma 1) per consentire al sistema (operatori, organismi, avvocatura, magistratura) di prepararsi all'impatto della novità.

La logica della transizione

L'introduzione di un meccanismo di filtro alla giurisdizione, come la mediazione obbligatoria, comporta conseguenze sistemiche profonde. Senza un periodo di adeguamento, il rischio sarebbe stato il caos: organismi insufficienti per il volume di domande, mediatori non ancora formati, avvocati non informati sulle nuove procedure, cittadini disorientati. Il differimento di dodici mesi mirava a evitare questo scenario, dando tempo a tutte le componenti del sistema di organizzarsi. Il decreto è entrato in vigore il 21 marzo 2010 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010); l'articolo 5, comma 1 ha acquistato efficacia il 21 marzo 2011.

L'applicazione ai processi successivamente iniziati

L'ulteriore precisazione - "si applicano ai processi successivamente iniziati" - riflette il principio del tempus regit actum e tutela il legittimo affidamento delle parti. I processi già pendenti al 21 marzo 2011 non subiscono la condizione di procedibilità sopravvenuta. La nuova regola opera solo per le nuove iniziative giudiziali. Si evita così l'effetto paradossale di processi avviati legittimamente che si trovassero, in corso d'opera, soggetti a un filtro conciliativo non previsto al momento dell'avvio.

L'impatto della Corte Costituzionale del 2012

Pur essendo l'articolo 24 una norma transitoria di breve durata, la storia della mediazione obbligatoria è stata movimentata. La sentenza Corte Costituzionale n. 272 del 6 dicembre 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1 - proprio la norma soggetta a transito ex articolo 24 - per eccesso di delega. La pronuncia ha sospeso l'efficacia della mediazione obbligatoria fino all'intervento del legislatore. Il D.L. 69/2013 (decreto "del fare"), convertito con modifiche dalla L. 98/2013, ha reintrodotto la mediazione obbligatoria con un nuovo articolo 5, comma 1-bis (poi confluito nelle riforme successive). La transizione "originaria" prevista dall'articolo 24 è dunque storicamente assorbita; resta come traccia normativa del 2010-2011.

Le successive riforme

Dal 2010 al 2024 la disciplina della mediazione obbligatoria ha conosciuto numerose modifiche. Il D.L. 69/2013, come visto, ha reintrodotto l'obbligatorietà con assestamenti procedurali (primo incontro informativo, durata massima della procedura). Successivi interventi hanno ampliato e ristretto materie, modificato profili applicativi. La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha riscritto in profondità l'articolo 5, ampliando le materie obbligatorie, introducendo la mediazione demandata strutturata (articolo 5-quater), valorizzando la formazione dei mediatori. Il D.Lgs. 216/2024 ha ulteriormente affinato alcuni aspetti procedurali. L'articolo 24 originario, in questo flusso di riforme, mantiene rilievo come ricostruzione storica della genesi del sistema.

Lo stato attuale

Oggi la mediazione obbligatoria si applica nelle materie ampliate dalla riforma Cartabia: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e ulteriori materie. La condizione di procedibilità impone alla parte che intenda agire in giudizio di esperire previamente il tentativo di mediazione presso un organismo iscritto al registro. L'omissione comporta improcedibilità rilevabile su eccezione di parte o d'ufficio non oltre la prima udienza.

Il valore normativo dell'articolo 24 oggi

Pur essendo la transizione dei dodici mesi storicamente assorbita, l'articolo 24 resta nel decreto come parte integrante del testo originario. La sua rilevanza è oggi prevalentemente di ricostruzione storica e sistematica: ricorda agli operatori la logica del legislatore originario, la cautela del differimento, l'attenzione al tempus regit actum. Per la prassi attuale, gli operatori si confrontano con le riforme successive, non con la transizione del 2010-2011. Resta tuttavia significativo il principio sotteso: ogni riforma della giustizia richiede tempi di adattamento, e la previsione esplicita del differimento è una tecnica legislativa di rispetto degli operatori e dei cittadini.

Lezioni applicative

Per l'avvocato che assiste un cliente oggi, l'analisi sulla procedibilità non passa più per la verifica della data di entrata in vigore (riferimento dell'articolo 24). Passa invece per la verifica dell'attuale formulazione dell'articolo 5 del decreto, modificato da ultimo dal D.Lgs. 149/2022, e per la verifica della materia (è soggetta a mediazione obbligatoria? quale organismo è competente? quali sono gli oneri informativi?). L'articolo 24, in questa prospettiva, ha valore di archivio normativo: documenta il punto di partenza di un sistema in continuo movimento.

La sopravvivenza letterale e l'attenzione del legislatore

Il fatto che l'articolo 24 sia rimasto in vigore nel testo nonostante l'esaurimento del suo effetto pratico riflette una scelta legislativa di non operare interventi di pulizia testuale ridondanti. Il legislatore, modificando ripetutamente il decreto 28/2010 nei suoi articoli sostanziali, ha lasciato in piedi questa disposizione finale come traccia storica. È una scelta di "stratificazione" normativa che, pur funzionale alla stabilità del testo, richiede al lettore moderno una contestualizzazione storica per non confondersi.

Casi pratici

Caso 1: la verifica della normativa applicabile a una controversia attuale

L'avvocato Tizio assiste Caia in una controversia condominiale del 2025. Per stabilire se sia dovuta la mediazione obbligatoria, Tizio non si rifà al disposto transitorio dell'articolo 24 (oggi obsoleto), ma all'attuale formulazione dell'articolo 5 del D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia). La materia condominiale è obbligatoria; Tizio attiva il tentativo di mediazione presso un organismo competente. La storia del sistema (i differimenti del 2010, la sentenza costituzionale del 2012, la reintroduzione del 2013) è interessante ma non rilevante per il caso pratico.

Caso 2: la lettura storica per uno studente o ricercatore

Sempronio, dottorando in diritto processuale civile, sta studiando la genesi della mediazione obbligatoria in Italia. L'articolo 24 gli fornisce un punto di partenza essenziale: la scelta del legislatore del 2010 di differire l'efficacia per consentire l'adeguamento, la successiva sentenza costituzionale del 2012, la reintroduzione con il "decreto del fare" del 2013. La norma, pur priva di rilevanza operativa attuale, è cruciale per comprendere la logica storica del sistema e le tensioni applicative emerse nei primi anni.

Domande frequenti

Cosa prevedeva l'articolo 24 nella versione originale?

Differiva di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto (21 marzo 2010) l'efficacia dell'obbligo di mediazione condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1. L'obbligo si applicava ai processi iniziati a partire dal 21 marzo 2011, salvaguardando il principio del tempus regit actum.

L'articolo 24 è ancora rilevante oggi?

No nella sua dimensione applicativa: la transizione del 2010-2011 è storicamente esaurita. Resta nel testo come traccia storica e sistematica. Per la verifica della procedibilità attuale, si fa riferimento alla versione vigente dell'articolo 5, come modificato dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia).

Cosa è accaduto dopo l'entrata in vigore della mediazione obbligatoria?

La Corte Costituzionale, con sent. n. 272/2012, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, comma 1 per eccesso di delega. Il D.L. 69/2013 (decreto "del fare"), convertito dalla L. 98/2013, ha reintrodotto la mediazione obbligatoria con il nuovo art. 5, comma 1-bis. Le riforme successive (Cartabia 2022, D.Lgs. 216/2024) hanno ulteriormente modificato la disciplina.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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