- Atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione esenti da imposta di bollo e da ogni spesa/tassa.
- Verbale e accordo di conciliazione esenti dall'imposta di registro entro 100.000 euro di valore; oltre, imposta sulla parte eccedente.
- Le parti corrispondono all'organismo, all'avvio o all'adesione, un'indennità comprensiva di spese di avvio e spese per il primo incontro.
- Se la mediazione si conclude senza accordo al primo incontro, niente importi ulteriori dovuti dalle parti.
- Decreto ministeriale fissa: ammontare delle indennità degli organismi pubblici, criteri tabelle privati, maggiorazioni fino a 25% in caso di successo, riduzioni per mediazione condizione di procedibilità.
- Esonero totale dalle indennità per la parte ammessa al patrocinio nelle mediazioni obbligatorie.
- Rivalutazione triennale ISTAT degli importi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 17 D.Lgs. 28/2010 — Risorse, regime tributario e indennità
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.
5. 5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati: a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro; d) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice; f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione.
8. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
9. 9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all' articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 , che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all' articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206 . (9) (10)
Commento
L'articolo 17 è uno dei pilastri economici del sistema della mediazione: disciplina simultaneamente il regime fiscale agevolato, la struttura delle indennità dovute all'organismo, gli incentivi premiali per chi raggiunge l'accordo e le riduzioni per la mediazione obbligatoria. È una norma densa, di lettura non immediata, che richiede un approccio analitico sia all'avvocato che assiste la parte sia all'organismo che pianifica il proprio business model.
Il regime fiscale agevolato
Il comma 1 esenta dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione. L'esenzione è totale e mira a non gravare di costi accessori la procedura, favorendone l'utilizzo. In pratica: la domanda di mediazione, il verbale, l'accordo, le comunicazioni dell'organismo non scontano bollo. Per il professionista è un vantaggio significativo rispetto al processo ordinario, dove ogni atto comporta marche da bollo o contributo unificato.
L'imposta di registro
Il comma 2 prevede una soglia di esenzione per l'imposta di registro su verbale e accordo: fino a 100.000 euro di valore, esenzione totale. Oltre tale soglia, l'imposta è dovuta solo sulla parte eccedente. La logica è duplice: da un lato incentivare la conciliazione di controversie di valore medio-piccolo (la stragrande maggioranza), dall'altro contenere l'esenzione sui valori più alti per ragioni di equità fiscale. La soglia di 100.000 euro è significativa: copre una larga fetta delle controversie ordinarie. La parte eccedente sconta l'imposta secondo le regole ordinarie del T.U. registro (D.P.R. 131/1986).
Le indennità dell'organismo: la struttura base
Il comma 3 disciplina il pagamento alle parti dell'organismo. Ciascuna parte, alla presentazione della domanda o al momento dell'adesione, corrisponde un importo comprensivo di spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro. Il modello "tutto compreso" per il primo incontro è un'innovazione importante: le parti sanno in anticipo l'esborso iniziale, senza scoperte successive. La somma è dovuta a prescindere dall'esito del primo incontro: anche se la mediazione si chiude senza accordo, l'organismo trattiene quanto incassato a copertura dei costi sostenuti.
La gratuità degli incontri ulteriori senza accordo
Sempre il comma 3 chiarisce una regola fondamentale: quando la mediazione si conclude senza accordo al primo incontro, le parti non devono corrispondere importi ulteriori. È un disincentivo per gli organismi a "trascinare" procedure prive di prospettiva conciliativa: se al primo incontro è chiaro che non c'è spazio, l'organismo non può richiedere indennità aggiuntive. La regola tutela le parti contro costi sproporzionati e responsabilizza l'organismo nella valutazione iniziale.
Le indennità per accordo e incontri successivi
Il comma 4 prevede che il regolamento dell'organismo indichi le ulteriori spese di mediazione dovute per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo. È qui che la tariffa "lievita" in caso di mediazione effettiva: incontri di approfondimento, redazione tecnica dell'accordo, eventuali consulenze. Per l'utente è cruciale leggere preventivamente le tabelle dell'organismo per stimare il costo complessivo in caso di esito conciliato.
Il decreto ministeriale: i parametri
Il comma 5 attribuisce al decreto ministeriale ex articolo 16, comma 2 una serie di parametri determinanti. La lettera a) fissa ammontare minimo e massimo delle indennità degli organismi pubblici, criteri di calcolo e modalità di ripartizione tra le parti. La lettera b) detta i criteri di approvazione delle tabelle proposte dagli organismi privati. La lettera c) fissa gli importi per spese di avvio e primo incontro. La lettera d) prevede le maggiorazioni massime, non superiori al 25%, nell'ipotesi di successo della mediazione (incentivo premiale). La lettera e) stabilisce le riduzioni minime per le mediazioni condizione di procedibilità e quelle demandate dal giudice. La lettera f) detta i criteri per la determinazione del valore dell'accordo ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
L'esonero per la parte ammessa al patrocinio
Il comma 6 sancisce un'eccezione cruciale: quando la mediazione è condizione di procedibilità (articolo 5, comma 1) o demandata dal giudice ai sensi dell'articolo 5-quater, alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è dovuta alcuna indennità dall'organismo. L'esonero è totale, non parziale. L'organismo viene compensato indirettamente tramite il credito d'imposta dell'articolo 20, comma 4. È un meccanismo che assicura il diritto di accesso effettivo alla giustizia conciliativa per i non abbienti.
Il monitoraggio del Ministero
Il comma 7 affida al Ministero della giustizia il monitoraggio delle mediazioni con soggetti esonerati. Il dato serve sia per la rendicontazione finanziaria (rapporto con il Fondo Cartabia ex articolo 15-undecies) sia per le statistiche sulla giustizia civile.
La rivalutazione triennale
Il comma 8 prevede l'aggiornamento triennale degli importi sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. È un meccanismo di adeguamento automatico che evita la necessità di ritocchi normativi ad hoc.
Le disposizioni di copertura finanziaria
Il comma 9 fornisce la copertura finanziaria per le esenzioni fiscali dei commi 1 e 2, con stime puntuali per ciascun anno e con identificazione delle fonti (Fondo unico giustizia, Fondo per l'efficienza del processo civile). Si tratta della clausola di sostenibilità contabile dell'intero impianto fiscale agevolato.
Interpretazione pratica per l'operatore
Per un'applicazione operativa, alcuni snodi pratici. Primo, l'avvocato deve illustrare al cliente la struttura economica: indennità iniziale fissa, eventuale gratuità in caso di chiusura al primo incontro, maggiorazioni in caso di successo, riduzioni per la mediazione obbligatoria. Secondo, va consultata la tabella specifica dell'organismo scelto: gli organismi privati hanno tabelle variabili entro i limiti del decreto ministeriale. Terzo, per controversie sopra 100.000 euro va tenuta presente l'imposta di registro sulla parte eccedente, da inserire nei calcoli di convenienza. Quarto, per i clienti potenzialmente ammessi al patrocinio, va sempre verificata in via preliminare la possibilità di esenzione totale.
Domande frequenti
Il verbale di mediazione è esente da imposta di registro?
Sì, fino a un valore di 100.000 euro. Oltre tale soglia, l'imposta di registro è dovuta solo sulla parte eccedente, secondo le regole ordinarie del T.U. registro. L'intera procedura è inoltre esente dall'imposta di bollo.
Quanto costa una mediazione che si chiude senza accordo al primo incontro?
Ciascuna parte corrisponde solo l'indennità iniziale, comprensiva di spese di avvio e spese per il primo incontro, secondo la tabella dell'organismo. Non sono dovuti importi ulteriori se la mediazione si chiude al primo incontro senza accordo.
La parte ammessa al patrocinio paga le indennità all'organismo?
No. Nelle mediazioni condizione di procedibilità o demandate dal giudice, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non deve corrispondere alcuna indennità all'organismo. L'organismo viene compensato tramite il credito d'imposta ex art. 20, comma 4.
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