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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi di mediazione presso ciascun tribunale.
  • L'organismo si avvale del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale.
  • Iscrizione al registro "a semplice domanda", nel rispetto dei criteri dei decreti ex art. 16.
  • Il modello facilita l'accesso alla mediazione tramite l'avvocatura territoriale.
  • Sinergia istituzionale tra giustizia ordinaria e ADR.

Testo dell'articoloVigente

Art. 18 D.Lgs. 28/2010 — Organismi presso i tribunali

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Commento

L'articolo 18 disciplina una tipologia particolare di organismi di mediazione: quelli istituiti dai consigli degli ordini degli avvocati presso i tribunali. È una previsione di rilievo sistematico, che valorizza il ruolo dell'avvocatura nella gestione delle ADR e crea un canale di mediazione integrato con il sistema della giustizia ordinaria. Pur breve, la norma definisce una soluzione organizzativa con implicazioni pratiche significative.

La potestà di istituzione

Il comma 1 attribuisce ai consigli degli ordini degli avvocati la facoltà — non l'obbligo — di istituire organismi di mediazione presso ciascun tribunale. La scelta è quindi rimessa all'autonomia di ciascun consiglio dell'ordine, che valuterà la convenienza, la sostenibilità organizzativa, la domanda del territorio. Nella prassi, molti consigli dell'ordine si sono dotati di propri organismi, riconoscendo nella mediazione un'opportunità sia di servizio alla collettività sia di valorizzazione della professionalità dei propri iscritti.

L'utilizzo di proprio personale e dei locali del tribunale

L'organismo si avvale del personale del consiglio dell'ordine (segreteria, eventualmente mediatori provenienti dall'avvocatura iscritta) e dei locali "loro messi a disposizione dal presidente del tribunale". La formula segna la collaborazione istituzionale: il tribunale, in quanto presidio del sistema giurisdizionale ordinario, contribuisce con spazi al sistema delle ADR. Si tratta di una sinergia logistica che riduce i costi di avvio dell'organismo e collega fisicamente l'esperienza conciliativa al luogo della giustizia. La concessione dei locali da parte del presidente del tribunale è un atto amministrativo discrezionale, basato sulle disponibilità del singolo ufficio giudiziario.

L'iscrizione "a semplice domanda"

L'aspetto più qualificante della disciplina è l'iscrizione al registro "a semplice domanda". Si tratta di un regime semplificato: il consiglio dell'ordine non deve dimostrare ex novo tutti i requisiti di serietà ed efficienza dell'articolo 16, ma beneficia di una presunzione di idoneità derivante dal proprio status istituzionale. L'iscrizione resta comunque condizionata al rispetto dei criteri stabiliti dai decreti ministeriali ex articolo 16. In pratica: la domanda è semplificata, ma la documentazione di regolamento di procedura, codice etico e tabelle indennità deve comunque essere depositata. Il Ministero della giustizia verifica la coerenza con i decreti attuativi senza svolgere un'istruttoria approfondita sull'idoneità soggettiva del consiglio dell'ordine.

Profili di indipendenza e terzietà

Un tema delicato riguarda l'indipendenza e la terzietà dell'organismo presso il tribunale. La collocazione fisica nei locali del tribunale e l'origine forense dei mediatori potrebbero in astratto suggerire una qualche connessione con la struttura giudiziaria. La normativa cura però la distinzione: la mediazione resta procedura amichevole, gestita dal mediatore secondo principi di imparzialità (articolo 14), e l'organismo opera con autonomia rispetto al tribunale. Il mediatore non è un giudice e non assume funzioni giurisdizionali. I locali sono solo lo spazio fisico in cui si svolgono gli incontri, senza incidere sulla natura della procedura.

Vantaggi del modello

Per le parti, gli organismi presso i tribunali presentano alcuni vantaggi pratici. Primo, l'accessibilità geografica: la sede coincide con il tribunale competente in caso di mancato accordo, evitando spostamenti separati per la mediazione obbligatoria. Secondo, la familiarità dell'avvocatura locale con il modello, che facilita la designazione del mediatore e la gestione della procedura. Terzo, il rapporto fiduciario con il consiglio dell'ordine, che può rappresentare un punto di riferimento per eventuali criticità. Quarto, le tabelle indennitarie tipicamente contenute, in coerenza con la natura pubblicistica dell'iniziativa.

Coordinamento con altri organismi del territorio

Gli organismi presso i tribunali coesistono con organismi privati e con quelli istituiti presso ordini professionali o camere di commercio (articolo 19). La parte ha facoltà di scelta tra gli organismi competenti per la materia e il territorio, salvo le regole di competenza specifica per la mediazione obbligatoria (articolo 4). Il pluralismo dell'offerta è un valore: garantisce concorrenza qualitativa, specializzazione settoriale e libertà di scelta. Il consiglio dell'ordine, attraverso il proprio organismo, partecipa a questo mercato con i propri standard.

Sostenibilità e prospettive

La sostenibilità degli organismi presso i tribunali dipende dal volume di pratiche gestite, dalla qualità del servizio offerto, dalla capacità del consiglio dell'ordine di promuovere il proprio organismo presso l'avvocatura iscritta e la cittadinanza. Nei territori dove l'iniziativa ha avuto successo, l'organismo è divenuto un'infrastruttura stabile della giustizia locale. Dove la domanda è bassa o la gestione poco efficiente, alcuni consigli dell'ordine hanno deciso di sciogliere il proprio organismo, lasciando il mercato ad altri soggetti. La riforma Cartabia, ampliando le materie di mediazione obbligatoria, ha generalmente sostenuto la domanda di servizi conciliativi e la sostenibilità di questi organismi.

Domande frequenti

Cosa caratterizza un organismo di mediazione istituito presso un tribunale?

È istituito dal consiglio dell'ordine degli avvocati, si avvale del personale del consiglio e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale. L'iscrizione al registro è "a semplice domanda", con regime semplificato ma nel rispetto dei criteri dei decreti ex art. 16.

L'organismo presso il tribunale ha funzioni giurisdizionali?

No. L'organismo svolge mediazione, procedura amichevole non giurisdizionale. I locali del tribunale sono solo lo spazio fisico in cui si svolge la mediazione. Il mediatore è imparziale e non è un giudice. La distinzione tra ADR e processo è rigorosa.

Cosa significa "iscrizione a semplice domanda"?

L'iscrizione al registro avviene con procedura semplificata, sulla base della presunzione di idoneità derivante dallo status istituzionale del consiglio dell'ordine. Resta necessaria la documentazione di regolamento, codice etico e tabelle indennità conforme ai decreti ministeriali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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