Testo dell'articoloVigente
Art. 16-bis D.Lgs. 28/2010 – Enti di formazione
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato
1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis , lettera a), e 1-ter.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.
3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi. (9) (10)
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 16-bis, introdotto dal D.Lgs. 149/2022, separa nettamente l'attività di formazione in materia di mediazione dall'attività di gestione dei procedimenti. È una scelta di sistema: la formazione è infrastruttura essenziale per la qualità del servizio, e merita una disciplina autonoma con requisiti propri. La distinzione tra organismi di mediazione (articolo 16) ed enti di formazione (articolo 16-bis) consente specializzazioni e accountability differenziate.
L'accesso all'elenco
Il comma 1 prevede l'iscrizione nell'apposito elenco degli enti di formazione per gli enti pubblici o privati con garanzie di serietà ed efficienza. Il rinvio alle disposizioni dell'articolo 16 è significativo: l'onorabilità dei soggetti (art. 16, comma 1-bis, lett. a) e il cluster di efficienza (art. 16, comma 1-ter) si applicano per analogia. Resta esclusa, nella sostanza, la lettera b) del comma 1-bis dell'art. 16 (oggetto sociale esclusivo): un ente di formazione può legittimamente svolgere anche altre attività formative, purché disponga di una specifica struttura dedicata alla mediazione.
Il responsabile scientifico
La grande novità dell'articolo 16-bis è la figura del responsabile scientifico, prevista dal comma 2. Non si tratta di un mero amministratore: il responsabile scientifico deve essere di "chiara fama ed esperienza" in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie. La formula richiama analoghe previsioni in altri settori (università, enti pubblici di ricerca) e mira ad assicurare un controllo qualificato sul contenuto formativo. La chiara fama si valuta in base a pubblicazioni, esperienze professionali, incarichi accademici o istituzionali precedenti. L'esperienza richiede una storia professionale documentata in mediazione o materie ADR.
Le funzioni del responsabile scientifico
Il comma 2 dettaglia le funzioni: qualità della formazione erogata, completezza, adeguatezza e aggiornamento del percorso formativo, competenza ed esperienza dei formatori, anche maturate all'estero. È un mandato ampio che combina aspetti contenutistici (cosa insegnare), didattici (come insegnare), gestionali (chi insegna). L'aggiunta della formazione "anche all'estero" valorizza i formatori con esperienza internazionale, particolarmente utile per l'evoluzione del sistema italiano in linea con le best practice europee (Direttiva 2008/52/CE e Direttiva 2013/11/UE).
La comunicazione al Ministero
Sempre il comma 2 impone al responsabile scientifico di comunicare periodicamente al Ministero della giustizia il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti. La comunicazione periodica consente al Ministero di verificare la coerenza del programma con gli standard nazionali e di mantenere aggiornato il quadro complessivo della formazione in materia. Le modalità sono definite dal decreto ministeriale ex articolo 16, comma 2, che fissa anche i requisiti minimi di formazione (numero di ore, contenuti obbligatori, modalità di verifica).
Requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori
Il comma 3 rinvia al decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 2 per la definizione dei requisiti di qualificazione necessari per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori e dei formatori. Si tratta di requisiti dinamici, aggiornati periodicamente: titolo di studio, ore di formazione iniziale (tipicamente almeno 50-80 ore), tirocinio pratico, formazione continua annuale, eventuali specializzazioni per materie tecniche (sanitaria, bancaria, internazionale).
La sinergia tra ente di formazione e organismo di mediazione
L'articolo 16-bis, pur introducendo una netta separazione formale, lascia spazio a sinergie operative. Un ente può essere contemporaneamente organismo di mediazione (art. 16) ed ente di formazione (art. 16-bis), purché soddisfi i requisiti propri di ciascun elenco. È una soluzione frequente nella pratica: gli ordini professionali, alcune università, alcune fondazioni operano su entrambi i piani. La cura dell'organizzazione interna è fondamentale per evitare conflitti di ruoli e per garantire la qualità di entrambe le attività.
Profili pratici per gli enti
Per l'ente che intenda iscriversi nell'elenco dei formatori, alcuni snodi operativi. Primo, individuazione del responsabile scientifico: scelta strategica, perché la sua autorevolezza incide sulla qualità percepita e sulla valutazione del Ministero. Secondo, predisposizione del programma formativo: deve coprire i contenuti obbligatori del decreto ministeriale (teoria della mediazione, tecniche di conciliazione, deontologia, profili giuridici), con eventuali approfondimenti specialistici. Terzo, selezione dei formatori: vanno scelti professionisti qualificati, di norma con esperienza diretta in mediazione, anche con valorizzazione di profili internazionali. Quarto, sistema di valutazione e aggiornamento: l'ente deve dotarsi di meccanismi di verifica della qualità (questionari ai partecipanti, esami finali, monitoraggio dell'inserimento professionale dei diplomati).
Casi pratici
Caso 1: l'università che si iscrive nell'elenco dei formatori
L'Università X, sede di una facoltà di Giurisprudenza con consolidato gruppo di studio sulle ADR, decide di iscriversi nell'elenco degli enti di formazione. Nomina come responsabile scientifico il prof. Tizio, ordinario di Diritto processuale civile con numerose pubblicazioni in materia di mediazione e ruoli istituzionali in organismi italiani ed europei. Predispone un programma di 80 ore con sezioni su teoria, tecnica, deontologia, profili giuridici, casi pratici. Comunica al Ministero della giustizia il programma e i nominativi dei formatori (docenti universitari, magistrati, avvocati esperti). L'iscrizione viene accolta.
Caso 2: la cancellazione per mancato aggiornamento
L'ente di formazione Alfa, iscritto nell'elenco da anni, non ha aggiornato il programma alle novità della riforma Cartabia. Le segnalazioni dei partecipanti evidenziano contenuti obsoleti. Il Ministero della giustizia, in sede di verifica, riscontra l'inadeguatezza del programma e contesta la violazione dell'obbligo di completezza e aggiornamento (comma 2). L'ente non si adegua tempestivamente: il Ministero dispone prima la sospensione, poi la cancellazione. Il responsabile scientifico, in carica nel periodo, è soggetto a valutazione di responsabilità anche personale per inadempimento delle proprie funzioni.
Domande frequenti
Chi può iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione?
Gli enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza, applicando per analogia i requisiti dell'art. 16, commi 1-bis lett. a) e 1-ter. È necessario nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di ADR.
Qual è il ruolo del responsabile scientifico?
Assicura la qualità della formazione, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo, la competenza e l'esperienza dei formatori (anche maturate all'estero). Comunica periodicamente al Ministero della giustizia il programma e i nominativi dei formatori.
Un ente può essere insieme organismo di mediazione e ente di formazione?
Sì. Le due figure sono distinte ma compatibili: un ente può iscriversi sia all'elenco degli organismi (art. 16) sia all'elenco dei formatori (art. 16-bis), purché soddisfi i requisiti specifici di ciascun elenco e curi l'organizzazione interna per evitare conflitti di ruolo.