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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Riconosciuto alle parti credito d'imposta commisurato all'indennità versata all'organismo (fino a 600 euro) e al compenso dell'avvocato (fino a 600 euro) in caso di accordo.
  • Limite massimo annuale: 2.400 euro per persone fisiche; 24.000 euro per persone giuridiche.
  • In caso di insuccesso della mediazione, i crediti sono ridotti della metà.
  • Ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato in caso di accordo che estingue il giudizio (fino a 518 euro).
  • Agli organismi di mediazione credito d'imposta per indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio (fino a 24.000 euro annui).
  • Modalità di riconoscimento stabilite con decreto interministeriale Giustizia/MEF.

Testo dell'articoloVigente

Art. 20 D.Lgs. 28/2010 — Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

3. È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

4. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all' articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206 .

7. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio". (9) 10

Commento

L'articolo 20 è la spina dorsale fiscale del sistema della mediazione: trasforma i costi della procedura conciliativa in benefici tributari per parti, avvocati e organismi. La logica del legislatore è duplice. Da un lato, incentivare la mediazione abbattendo il suo costo netto a carico dell'utente; dall'altro, garantire la sostenibilità economica del sistema, compensando gli organismi per le indennità non esigibili dai beneficiari del patrocinio. La disposizione è stata profondamente riformata dal D.Lgs. 149/2022 (Cartabia) per potenziare gli incentivi.

Il credito d'imposta per l'indennità all'organismo

Il comma 1 attribuisce alle parti, in caso di accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'organismo ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a un massimo di 600 euro. È il "rimborso fiscale" classico già presente nella versione originaria del decreto, ma riformulato e potenziato. La condizione è il raggiungimento dell'accordo: senza accordo, l'incentivo (per questa voce) è dimezzato (vedi comma 2). La logica premiale è coerente con tutta la disciplina della mediazione: chi raggiunge l'accordo merita lo sgravio pieno.

Il credito d'imposta per il compenso dell'avvocato

Sempre il comma 1 introduce una novità importante della riforma Cartabia: il credito d'imposta per il compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza nella mediazione, fino a 600 euro, nei casi di mediazione condizione di procedibilità (articolo 5, comma 1) o demandata dal giudice. Il credito è commisurato al compenso pagato, nei limiti dei parametri forensi. È un riconoscimento dell'importanza dell'assistenza legale qualificata in mediazione, soprattutto nelle materie obbligatorie. La somma totale dei due crediti — indennità organismo + compenso legale — può raggiungere 1.200 euro per procedura.

I limiti annuali

Il comma 2 fissa i tetti annuali: 2.400 euro per le persone fisiche, 24.000 euro per le persone giuridiche. Si tratta di un decuplico per soggetti d'impresa, riconoscendone la maggiore esposizione a controversie multiple. Una società con flussi consistenti di contenzioso commerciale può quindi cumulare crediti d'imposta per importi significativi. Il limite di 600 euro per procedura resta invece invariato, indipendentemente dal soggetto. Lo stesso comma riduce della metà i crediti in caso di insuccesso della mediazione: anche senza accordo, la parte conserva un beneficio fiscale (300 euro massimo per voce), ridotto. È un incentivo al tentativo conciliativo che si attiva indipendentemente dall'esito, riconoscendo il valore dell'iniziativa.

Il credito per il contributo unificato

Il comma 3 prevede un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte nel giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a 518 euro. È un dispositivo specifico per le mediazioni che si svolgono in pendenza del giudizio (mediazione demandata o avviata dopo l'instaurazione del processo): se la conciliazione porta all'estinzione del giudizio, il contributo unificato già pagato viene riconosciuto come credito d'imposta. È un meccanismo redistributivo che alleggerisce l'utente dal costo dell'avvio del processo, una volta che il processo stesso si chiude per conciliazione.

Il credito per gli organismi di mediazione

Il comma 4 disciplina il credito d'imposta a favore degli organismi di mediazione, commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio (ex articolo 15-septies, comma 2), fino a 24.000 euro annui. È il dispositivo che assicura la sostenibilità economica degli organismi nel sistema del patrocinio gratuito: l'organismo non incassa dalla parte ammessa, ma recupera la perdita tramite credito fiscale. La cifra di 24.000 euro annui è significativa: corrisponde a circa 200-400 mediazioni patrocinate l'anno (a seconda dell'indennità media), un volume rilevante anche per organismi di media grandezza.

La fonte regolamentare

Il comma 5 demanda a un decreto interministeriale Giustizia/MEF, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della L. 206/2021, la definizione delle modalità operative: come riconoscere i crediti, quale documentazione esibire, quali controlli applicare, come trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari. Si tratta della "guida operativa" indispensabile per la pratica applicazione. In sua assenza, la fruizione del credito può essere problematica.

La copertura finanziaria

Il comma 6 fissa il costo per lo Stato: 51.821.400 euro annui dal 2023. La copertura è assicurata, come per altre disposizioni della riforma, mediante riduzione del Fondo per l'efficienza del processo civile ex L. 206/2021. Il comma 7 disciplina il meccanismo di versamento del Ministero della giustizia all'Agenzia delle Entrate sulla contabilità speciale dedicata. Sono dettagli tecnico-contabili importanti per la solidità dell'impianto.

Profili pratici per le parti

Per chi attiva una mediazione, l'articolo 20 offre una matrice di vantaggi fiscali da sfruttare con consapevolezza. Primo, conservare tutta la documentazione: ricevute di pagamento all'organismo, fattura dell'avvocato, attestazione di accordo di conciliazione, eventuale documento di estinzione del giudizio. Secondo, in caso di mediazione di alto valore, valutare la suddivisione strategica delle pratiche per ottimizzare i tetti annuali (rilevante per persone giuridiche). Terzo, per soggetti con scarsa capacità fiscale assorbente (basso reddito), valutare l'utilità effettiva del credito d'imposta: se non si pagano imposte sufficienti, il credito può non essere pienamente fruibile. Quarto, restare informati sulle istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate per la fruizione concreta.

Profili pratici per gli organismi

Per gli organismi, il credito d'imposta del comma 4 è una voce di entrata da pianificare nel bilancio. Tenere registri ordinati delle mediazioni patrocinate, monitorare l'utilizzo del tetto annuale di 24.000 euro, predisporre la documentazione richiesta dall'amministrazione (provvedimenti di ammissione al patrocinio, calcolo dell'indennità non esigibile, attestazioni di svolgimento della mediazione). Per organismi di grandi dimensioni, il volume di pratiche patrocinate può facilmente saturare il tetto: in tal caso, vanno valutate strategie di pianificazione fiscale e, eventualmente, segnalazioni al Ministero per richiedere innalzamenti normativi del tetto.

Coordinamento con altri incentivi

I crediti d'imposta dell'articolo 20 si cumulano con le esenzioni fiscali dell'articolo 17 (bollo, imposta di registro entro 100.000 euro). Si tratta di un pacchetto fiscale articolato che, sommato, rende la mediazione decisamente più conveniente del processo per molte controversie. Per il calcolo della convenienza, l'avvocato dovrebbe predisporre una stima comparativa: costo netto della mediazione (indennità - crediti d'imposta) versus costo netto del processo (contributo unificato + parcella + tempi + rischio esito).

Domande frequenti

Quale credito d'imposta è riconosciuto in caso di accordo conciliativo?

Le parti ottengono un credito d'imposta commisurato all'indennità versata all'organismo (fino a 600 euro) e al compenso pagato all'avvocato (fino a 600 euro). In caso di mediazione che estingue un giudizio in corso, ulteriore credito sul contributo unificato versato (fino a 518 euro).

Cosa succede ai crediti se la mediazione non si conclude con accordo?

I crediti d'imposta del comma 1 sono ridotti della metà in caso di insuccesso della mediazione. Resta dunque un incentivo, sia pur dimezzato, anche per chi ha tentato senza successo: il sistema valorizza il tentativo conciliativo a prescindere dall'esito.

Esistono limiti annuali ai crediti?

Sì. Per le persone fisiche, il limite annuale complessivo è 2.400 euro. Per le persone giuridiche, 24.000 euro. Gli organismi di mediazione hanno un proprio tetto di 24.000 euro annui per il credito sulle indennità non esigibili dalla parte ammessa al patrocinio.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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