Testo dell'articoloVigente
Art. 20 D.Lgs. 28/2010 – Credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato
1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.
3. È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
4. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.
6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all' articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206 .
7. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio". (9) 10
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 20 è la spina dorsale fiscale del sistema della mediazione: trasforma i costi della procedura conciliativa in benefici tributari per parti, avvocati e organismi. La logica del legislatore è duplice. Da un lato, incentivare la mediazione abbattendo il suo costo netto a carico dell'utente; dall'altro, garantire la sostenibilità economica del sistema, compensando gli organismi per le indennità non esigibili dai beneficiari del patrocinio. La disposizione è stata profondamente riformata dal D.Lgs. 149/2022 (Cartabia) per potenziare gli incentivi.
Il credito d'imposta per l'indennità all'organismo
Il comma 1 attribuisce alle parti, in caso di accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'organismo ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a un massimo di 600 euro. È il "rimborso fiscale" classico già presente nella versione originaria del decreto, ma riformulato e potenziato. La condizione è il raggiungimento dell'accordo: senza accordo, l'incentivo (per questa voce) è dimezzato (vedi comma 2). La logica premiale è coerente con tutta la disciplina della mediazione: chi raggiunge l'accordo merita lo sgravio pieno.
Il credito d'imposta per il compenso dell'avvocato
Sempre il comma 1 introduce una novità importante della riforma Cartabia: il credito d'imposta per il compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza nella mediazione, fino a 600 euro, nei casi di mediazione condizione di procedibilità (articolo 5, comma 1) o demandata dal giudice. Il credito è commisurato al compenso pagato, nei limiti dei parametri forensi. È un riconoscimento dell'importanza dell'assistenza legale qualificata in mediazione, soprattutto nelle materie obbligatorie. La somma totale dei due crediti - indennità organismo + compenso legale - può raggiungere 1.200 euro per procedura.
I limiti annuali
Il comma 2 fissa i tetti annuali: 2.400 euro per le persone fisiche, 24.000 euro per le persone giuridiche. Si tratta di un decuplico per soggetti d'impresa, riconoscendone la maggiore esposizione a controversie multiple. Una società con flussi consistenti di contenzioso commerciale può quindi cumulare crediti d'imposta per importi significativi. Il limite di 600 euro per procedura resta invece invariato, indipendentemente dal soggetto. Lo stesso comma riduce della metà i crediti in caso di insuccesso della mediazione: anche senza accordo, la parte conserva un beneficio fiscale (300 euro massimo per voce), ridotto. È un incentivo al tentativo conciliativo che si attiva indipendentemente dall'esito, riconoscendo il valore dell'iniziativa.
Il credito per il contributo unificato
Il comma 3 prevede un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte nel giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a 518 euro. È un dispositivo specifico per le mediazioni che si svolgono in pendenza del giudizio (mediazione demandata o avviata dopo l'instaurazione del processo): se la conciliazione porta all'estinzione del giudizio, il contributo unificato già pagato viene riconosciuto come credito d'imposta. È un meccanismo redistributivo che alleggerisce l'utente dal costo dell'avvio del processo, una volta che il processo stesso si chiude per conciliazione.
Il credito per gli organismi di mediazione
Il comma 4 disciplina il credito d'imposta a favore degli organismi di mediazione, commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio (ex articolo 15-septies, comma 2), fino a 24.000 euro annui. È il dispositivo che assicura la sostenibilità economica degli organismi nel sistema del patrocinio gratuito: l'organismo non incassa dalla parte ammessa, ma recupera la perdita tramite credito fiscale. La cifra di 24.000 euro annui è significativa: corrisponde a circa 200-400 mediazioni patrocinate l'anno (a seconda dell'indennità media), un volume rilevante anche per organismi di media grandezza.
La fonte regolamentare
Il comma 5 demanda a un decreto interministeriale Giustizia/MEF, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della L. 206/2021, la definizione delle modalità operative: come riconoscere i crediti, quale documentazione esibire, quali controlli applicare, come trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari. Si tratta della "guida operativa" indispensabile per la pratica applicazione. In sua assenza, la fruizione del credito può essere problematica.
La copertura finanziaria
Il comma 6 fissa il costo per lo Stato: 51.821.400 euro annui dal 2023. La copertura è assicurata, come per altre disposizioni della riforma, mediante riduzione del Fondo per l'efficienza del processo civile ex L. 206/2021. Il comma 7 disciplina il meccanismo di versamento del Ministero della giustizia all'Agenzia delle Entrate sulla contabilità speciale dedicata. Sono dettagli tecnico-contabili importanti per la solidità dell'impianto.
Profili pratici per le parti
Per chi attiva una mediazione, l'articolo 20 offre una matrice di vantaggi fiscali da sfruttare con consapevolezza. Primo, conservare tutta la documentazione: ricevute di pagamento all'organismo, fattura dell'avvocato, attestazione di accordo di conciliazione, eventuale documento di estinzione del giudizio. Secondo, in caso di mediazione di alto valore, valutare la suddivisione strategica delle pratiche per ottimizzare i tetti annuali (rilevante per persone giuridiche). Terzo, per soggetti con scarsa capacità fiscale assorbente (basso reddito), valutare l'utilità effettiva del credito d'imposta: se non si pagano imposte sufficienti, il credito può non essere pienamente fruibile. Quarto, restare informati sulle istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate per la fruizione concreta.
Profili pratici per gli organismi
Per gli organismi, il credito d'imposta del comma 4 è una voce di entrata da pianificare nel bilancio. Tenere registri ordinati delle mediazioni patrocinate, monitorare l'utilizzo del tetto annuale di 24.000 euro, predisporre la documentazione richiesta dall'amministrazione (provvedimenti di ammissione al patrocinio, calcolo dell'indennità non esigibile, attestazioni di svolgimento della mediazione). Per organismi di grandi dimensioni, il volume di pratiche patrocinate può facilmente saturare il tetto: in tal caso, vanno valutate strategie di pianificazione fiscale e, eventualmente, segnalazioni al Ministero per richiedere innalzamenti normativi del tetto.
Coordinamento con altri incentivi
I crediti d'imposta dell'articolo 20 si cumulano con le esenzioni fiscali dell'articolo 17 (bollo, imposta di registro entro 100.000 euro). Si tratta di un pacchetto fiscale articolato che, sommato, rende la mediazione decisamente più conveniente del processo per molte controversie. Per il calcolo della convenienza, l'avvocato dovrebbe predisporre una stima comparativa: costo netto della mediazione (indennità - crediti d'imposta) versus costo netto del processo (contributo unificato + parcella + tempi + rischio esito).
Casi pratici
Caso 1: l'accordo conciliativo e il pieno utilizzo dei crediti
Caia attiva una mediazione obbligatoria condominiale e raggiunge l'accordo con la controparte. Ha versato 80 euro di indennità all'organismo e 700 euro di compenso al proprio avvocato. Ottiene un credito d'imposta di 80 euro (per l'indennità, entro il limite di 600) e 600 euro (per il compenso dell'avvocato, al massimo previsto). Totale credito utilizzabile: 680 euro, entro il tetto annuo personale di 2.400 euro. Lo utilizzerà in compensazione nelle imposte sui redditi dell'anno successivo. Inoltre, la mediazione era stata avviata dopo l'instaurazione di un giudizio: l'accordo estingue il processo e Caia ottiene un credito anche per il contributo unificato già versato (200 euro), entro il limite di 518.
Caso 2: la società con plurimi crediti annuali
Alfa S.r.l. nel corso dell'anno fiscale ha sostenuto otto mediazioni obbligatorie su contratti commerciali, di cui sei concluse con accordo. Per ciascuna delle sei mediazioni conciliate, ha versato indennità all'organismo e compenso al proprio legale per cifre che, sommate, generano crediti d'imposta complessivi di 8.500 euro (indennità) + 3.600 euro (compensi legali) = 12.100 euro. Per le due mediazioni non conciliate, i crediti sono ridotti della metà. Totale crediti utilizzabili nell'anno: ben sotto il tetto annuale di 24.000 euro per persone giuridiche. Alfa li compensa con IRES e IVA, ottenendo un significativo abbattimento del carico fiscale.
Domande frequenti
Quale credito d'imposta è riconosciuto in caso di accordo conciliativo?
Le parti ottengono un credito d'imposta commisurato all'indennità versata all'organismo (fino a 600 euro) e al compenso pagato all'avvocato (fino a 600 euro). In caso di mediazione che estingue un giudizio in corso, ulteriore credito sul contributo unificato versato (fino a 518 euro).
Cosa succede ai crediti se la mediazione non si conclude con accordo?
I crediti d'imposta del comma 1 sono ridotti della metà in caso di insuccesso della mediazione. Resta dunque un incentivo, sia pur dimezzato, anche per chi ha tentato senza successo: il sistema valorizza il tentativo conciliativo a prescindere dall'esito.
Esistono limiti annuali ai crediti?
Sì. Per le persone fisiche, il limite annuale complessivo è 2.400 euro. Per le persone giuridiche, 24.000 euro. Gli organismi di mediazione hanno un proprio tetto di 24.000 euro annui per il credito sulle indennità non esigibili dalla parte ammessa al patrocinio.