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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Ministero della giustizia cura la divulgazione al pubblico di informazioni sul procedimento di mediazione.
  • L'attività è svolta tramite il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio.
  • Risorse: fondi previsti dalla L. 7 giugno 2000, n. 150 (disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle PA).
  • Strumenti: campagne pubblicitarie, in particolare via internet.
  • Doppio scopo: informare sul procedimento e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 21 D.Lgs. 28/2010 — Informazioni al pubblico

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 , la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

Commento

L'articolo 21 è una norma "promozionale" che impegna il Ministero della giustizia a divulgare al pubblico le informazioni sulla mediazione. Pur breve e in apparenza secondaria, ha una funzione strategica: nessun istituto, per quanto valido, funziona se non è conosciuto. La consapevolezza dell'esistenza della mediazione, dei suoi vantaggi e degli organismi disponibili è il presupposto perché lo strumento sia utilizzato anche al di fuori delle ipotesi di obbligatorietà.

Il dovere informativo del Ministero

Il Ministero della giustizia è il soggetto istituzionalmente competente. La sua titolarità riflette la natura "ibrida" della mediazione: strumento privato di risoluzione delle controversie, ma con effetti incisivi sul sistema giurisdizionale (condizione di procedibilità, effetto esecutivo dell'accordo, esonero dal contributo unificato in caso di estinzione). Il Ministero è dunque il ponte tra la dimensione amministrativa e quella civilistica. La divulgazione non è facoltà discrezionale ma compito istituzionale.

Il canale operativo: il Dipartimento per l'informazione e l'editoria

La norma individua il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri come canale operativo. È una scelta tecnica: il Dipartimento ha competenza professionale e infrastruttura per campagne di comunicazione di vasta scala. Il Ministero della giustizia, titolare dell'iniziativa, si avvale dell'expertise del Dipartimento per la realizzazione concreta. La sinergia interministeriale evita la duplicazione di competenze e razionalizza la spesa.

La copertura finanziaria: fondi della L. 150/2000

Le risorse provengono dai fondi della legge 7 giugno 2000, n. 150, che disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. La L. 150/2000 stabilisce principi generali sulla comunicazione pubblica e prevede risorse dedicate per campagne istituzionali. L'inserimento della mediazione tra le tematiche oggetto di comunicazione pubblica è coerente con la natura di servizio rilevante per la collettività.

Gli strumenti: campagne pubblicitarie, in particolare via internet

La norma menziona espressamente le "campagne pubblicitarie, in particolare via internet". L'enfasi sul web riflette la consapevolezza del legislatore che il canale digitale è oggi quello più efficace per raggiungere il pubblico generale, in particolare le fasce giovani e medio-adulte. Sono possibili: spot televisivi e radiofonici istituzionali, banner web, campagne sui motori di ricerca, contenuti sui social media istituzionali, infografiche divulgative, video esplicativi del procedimento. Il Ministero della giustizia mantiene altresì sul proprio sito istituzionale una sezione dedicata alla mediazione, con elenchi degli organismi iscritti, normativa di riferimento, FAQ.

Il doppio scopo informativo

L'oggetto della divulgazione è duplice: informazioni "sul procedimento di mediazione" (cosa è, come funziona, vantaggi e limiti) e informazioni "sugli organismi abilitati a svolgerlo" (chi sono, come sceglierli, dove sono ubicati). Il primo profilo è di natura sostanziale: spiegare al cittadino le caratteristiche dello strumento. Il secondo è di natura operativa: fornire l'accesso pratico, le coordinate per attivare concretamente la procedura. Il binomio "sostanza + operatività" è indispensabile: la sola conoscenza astratta non basta, occorrono indicazioni concrete.

Profili applicativi e criticità

Nell'esperienza applicativa, l'efficacia delle campagne informative ministeriali è stata variabile. Periodicamente, il Ministero ha promosso iniziative di comunicazione, con esiti più o meno marcati a seconda dell'investimento e della creatività degli strumenti utilizzati. Una criticità ricorrente è la difficoltà di mantenere alta l'attenzione del pubblico su un tema percepito come tecnico e marginale, salvo nel momento in cui il cittadino è coinvolto in una controversia specifica. Per superare il limite, alcune campagne si sono concentrate su target specifici (consumatori, imprese, professionisti) e su materie sensibili (responsabilità medica, contratti bancari).

Il ruolo complementare di altri soggetti

Pur essendo il Ministero della giustizia il titolare istituzionale, l'opera di divulgazione vede protagonisti molti altri soggetti. Gli ordini degli avvocati, attraverso pubblicazioni e siti, informano gli iscritti e indirettamente la clientela. Le camere di commercio promuovono la mediazione commerciale. Le associazioni dei consumatori divulgano le possibilità di tutela conciliativa. Gli organismi di mediazione hanno proprie attività promozionali. L'articolo 21 si inserisce in questa rete complessa, attribuendo al Ministero il ruolo di coordinamento e di garante di una comunicazione istituzionale corretta e completa.

Implicazioni pratiche

Per l'avvocato, la norma ha un riflesso pratico: il cliente che si rivolge al professionista potrebbe non avere piena consapevolezza della mediazione. L'obbligo deontologico di informativa preliminare (articolo 4, comma 3 del decreto) impone all'avvocato di spiegare al cliente la possibilità di accedere alla mediazione. La campagna informativa ministeriale è dunque complementare al dovere informativo del professionista: nessuna delle due fonti basta da sola, ma insieme costruiscono la consapevolezza del cittadino. Per il mediatore e l'organismo, la disposizione apre uno spazio di interlocuzione istituzionale: contribuire al Ministero con dati statistici, esperienze applicative, segnalazioni di criticità, per orientare le campagne future.

Domande frequenti

Chi promuove la conoscenza della mediazione presso il pubblico?

Il Ministero della giustizia, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, con i fondi della L. 150/2000 sulla comunicazione pubblica. Le campagne si svolgono anche tramite internet.

Cosa contengono le campagne informative?

Informazioni sul procedimento di mediazione (cosa è, come funziona, vantaggi) e sugli organismi abilitati a svolgerlo (elenchi, sedi, contatti). L'obiettivo è la consapevolezza del cittadino sia sull'istituto sia sulle modalità pratiche di accesso.

L'avvocato ha doveri informativi propri?

Sì. L'art. 4, comma 3 del decreto impone all'avvocato di informare il cliente sulla possibilità di mediazione. Si tratta di un dovere deontologico complementare alle campagne ministeriali: il professionista trasla la consapevolezza generale sul caso concreto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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