In sintesi
- I consigli degli ordini professionali (non solo avvocati) possono istituire organismi di mediazione per le materie di propria competenza.
- Per gli organismi dei consigli professionali serve previa autorizzazione del Ministero della giustizia.
- Gli organismi delle camere di commercio (ex art. 2, c. 4, L. 580/1993) operano sempre tramite iscrizione a semplice domanda.
- Iscrizione al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri dei decreti ex art. 16.
- L'art. 19 estende la rete della mediazione professionale specializzata.
Testo dell'articoloVigente
Art. 19 D.Lgs. 28/2010 — Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
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Commento
L'articolo 19 amplia il novero degli organismi di mediazione "istituzionali" oltre gli organismi presso i tribunali (articolo 18). Disciplina gli organismi istituiti dai consigli degli ordini professionali (avvocati esclusi, già coperti dall'articolo 18) e quelli istituiti dalle camere di commercio. È una norma che valorizza la specializzazione settoriale: ciascuna categoria professionale e ciascuna camera di commercio può sviluppare competenze specifiche utili alla composizione di controversie del proprio ambito.
Gli organismi presso i consigli degli ordini professionali
Il comma 1 prevede che i consigli degli ordini professionali (commercialisti, notai, ingegneri, architetti, medici, ecc.) possano istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali. Tre elementi qualificanti. Primo, la limitazione alle "materie riservate alla loro competenza": un ordine dei commercialisti può istituire un organismo di mediazione per controversie tributarie o societarie, ma non per controversie sanitarie. Si tratta di una specializzazione coerente con la professione di riferimento. Secondo, la "previa autorizzazione" del Ministero, che distingue questi organismi da quelli presso tribunali (iscrizione a semplice domanda diretta). Terzo, l'utilizzo di personale e locali propri, replicando il modello di sostenibilità dell'articolo 18.
Gli organismi delle camere di commercio
Il comma 2 estende la disciplina agli organismi istituiti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Le camere di commercio sono enti pubblici autonomi a base associativa, con funzioni di sostegno e regolazione del mercato. La legge 580/1993 le ha individuate, già da molto prima del D.Lgs. 28/2010, come organismi di conciliazione naturali per le controversie commerciali. L'articolo 19 incorpora pienamente questa tradizione nel sistema della mediazione, attribuendo agli organismi camerali l'iscrizione a semplice domanda.
L'iscrizione a semplice domanda
Sia per gli organismi degli ordini professionali (dopo l'autorizzazione ministeriale) sia per quelli delle camere di commercio, l'iscrizione al registro avviene a semplice domanda. È un regime di favore, coerente con la natura pubblicistica o semi-pubblicistica dei soggetti istituenti. Restano comunque obbligatori il rispetto dei criteri dei decreti ministeriali ex articolo 16 (regolamento di procedura, codice etico, tabelle indennità, requisiti dei mediatori). La semplicità riguarda la procedura, non i requisiti sostanziali.
Le specializzazioni settoriali
Gli organismi degli ordini professionali sviluppano spesso competenze altamente specialistiche. L'organismo dei dottori commercialisti gestisce mediazioni in materia tributaria, societaria, bilancistica. L'organismo dei notai si occupa di successioni, divisioni, contratti immobiliari complessi. L'organismo degli ingegneri o degli architetti tratta controversie tecniche su appalti e progettazione. La presenza di mediatori con formazione specifica nella materia ne fa interlocutori privilegiati per controversie tecnicamente complesse, dove la sola formazione giuridica del mediatore "generalista" potrebbe non bastare.
Le camere di commercio: la specializzazione commerciale
Le camere di commercio sono storicamente sede di conciliazione per controversie commerciali, contratti tra imprese, servizi e prodotti. Il loro radicamento territoriale e la conoscenza del tessuto economico locale rendono i loro organismi particolarmente adatti a controversie B2B. Molte camere di commercio gestiscono inoltre arbitrato commerciale e altri strumenti ADR, offrendo un ventaglio completo di soluzioni. La sinergia tra mediazione e arbitrato presso lo stesso ente facilita la scelta dello strumento più adatto al caso.
L'autorizzazione ministeriale per gli ordini professionali
Per gli ordini professionali, l'autorizzazione preventiva del Ministero della giustizia richiede valutazione di alcuni aspetti: la coerenza tra la materia oggetto dell'organismo e la competenza professionale dell'ordine, l'adeguatezza organizzativa, la formazione dei mediatori (che devono essere qualificati sia come mediatori sia per la materia specialistica). Una volta autorizzato, l'ordine procede all'iscrizione a semplice domanda. La doppia fase (autorizzazione + iscrizione) può apparire ridondante, ma riflette l'esigenza di un controllo qualitativo a monte sulla specializzazione settoriale.
Coordinamento con la disciplina dei consumatori
Per le controversie consumeristiche, oltre alla mediazione ordinaria, esiste un sistema specifico di organismi ADR ai sensi del D.Lgs. 130/2015 (Direttiva 2013/11/UE). Alcuni di questi organismi sono istituiti dalle camere di commercio o da consigli professionali. Il coordinamento tra i due sistemi è curato dal Ministero della giustizia (per il registro ex D.Lgs. 28/2010) e dal Ministero dello sviluppo economico (per gli organismi ADR consumatori). La sezione del registro ex art. 16 dedicata alla materia di consumo accoglie organismi qualificati per questa specifica funzione.
Profili pratici per l'utente
Per chi deve attivare una mediazione, la scelta dell'organismo deve considerare la natura della controversia. Per controversie tecniche-specialistiche, gli organismi dei consigli professionali offrono mediatori esperti della materia. Per controversie commerciali B2B, le camere di commercio sono spesso la scelta naturale. Per controversie generali (condominio, locazione, responsabilità da circolazione), gli organismi privati ordinari e quelli presso i tribunali sono altrettanto idonei. Il principio guida è la competenza tecnica del mediatore, fondamentale per condurre la negoziazione con piena comprensione della materia.
Domande frequenti
Quali ordini professionali possono istituire organismi di mediazione?
Tutti i consigli degli ordini professionali (commercialisti, notai, ingegneri, architetti, medici, ecc.), limitatamente alle materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia.
Le camere di commercio devono ottenere autorizzazione preventiva?
No. Gli organismi delle camere di commercio operano sulla base della L. 580/1993 e si iscrivono al registro a semplice domanda, senza necessità di previa autorizzazione ministeriale. Devono comunque rispettare i criteri dei decreti ex art. 16.
Perché scegliere un organismo presso un ordine professionale?
Per la specializzazione tecnica dei mediatori sulla materia. Un organismo dei commercialisti è utile per controversie fiscali o societarie; uno dei notai per successioni o questioni immobiliari complesse; uno degli ingegneri per controversie tecniche di costruzione. La competenza specialistica facilita la composizione di liti complesse.
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