In sintesi
- Modifica l'art. 10, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) aggiungendo il punto 5-bis.
- Inserisce la mediazione tra le attività di cui all'art. 60 della L. 69/2009 nel novero dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.
- Organismi di mediazione e mediatori sono tenuti agli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette.
- Sinergia con il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
- Conferma la rilevanza giuridica del flusso economico veicolato dalla mediazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 22 D.Lgs. 28/2010 — Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato
1. All' articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell' articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ;».
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Commento
L'articolo 22 ha natura prevalentemente "tecnica": modifica una disposizione del decreto antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) per includere gli organismi di mediazione nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Pur breve, la previsione ha implicazioni applicative significative per la gestione concreta degli organismi: l'inclusione nell'ambito soggettivo della disciplina antiriciclaggio comporta un complesso di obblighi documentali, di segnalazione e di formazione.
La tecnica della modifica per relationem
La disposizione interviene per modifica testuale dell'articolo 10, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Tale norma elenca le attività di esercizio professionale di cui i prestatori sono destinatari della disciplina antiriciclaggio (commercialisti, notai, avvocati nei limiti previsti, revisori, ecc.). Aggiunge il punto 5-bis che richiama la mediazione "ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69" — la legge delega da cui è nato il D.Lgs. 28/2010. La tecnica della modifica per relationem è frequente nelle riforme di sistema: integra il quadro normativo preesistente senza riscrivere ex novo i contenuti.
L'inclusione degli organismi e dei mediatori
L'effetto sostanziale è l'inclusione degli organismi di mediazione e dei mediatori, in quanto soggetti che svolgono "professionalmente" l'attività di mediazione, tra i destinatari della disciplina antiriciclaggio. Conseguentemente, applicano gli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007: adeguata verifica della clientela (KYC — Know Your Customer), conservazione dei dati e dei documenti, segnalazione di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia. È un quadro impegnativo che richiede attenzione operativa e investimenti formativi.
L'adeguata verifica della clientela
L'organismo di mediazione, in fase di apertura della pratica, deve effettuare l'adeguata verifica delle parti. Ciò comporta: identificazione del cliente (documento di identità, codice fiscale, residenza), verifica dell'identità (anche tramite metodi remoti per pratiche telematiche), identificazione dell'eventuale titolare effettivo (per persone giuridiche), acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto (oggetto della controversia, valore, contesto). Le procedure di verifica sono modulate sul rischio: standard nei casi ordinari, rafforzata per soggetti politicamente esposti o per operazioni che presentano elementi di rischio.
La conservazione dei dati
L'organismo deve conservare la documentazione raccolta per dieci anni dalla cessazione del rapporto. Sono inclusi: copie dei documenti di identità, dati anagrafici, verbali e accordi conciliativi, documentazione contabile sui flussi economici (indennità versate, eventuali trasferimenti di somme nell'ambito dell'accordo). La conservazione consente eventuali ispezioni delle autorità competenti e il supporto a indagini penali.
La segnalazione di operazioni sospette
L'obbligo più sensibile è la segnalazione di operazioni sospette (SOS) all'UIF. Quando l'organismo o il mediatore, nel corso dell'attività, riscontra elementi che fanno sospettare il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo (ad esempio accordi conciliativi che movimentano somme di provenienza opaca, parti che richiedono pagamenti in modalità anomale, controversie "fittizie" funzionali a giustificare trasferimenti), deve segnalare immediatamente all'UIF. La segnalazione è coperta da riservatezza: il segnalante non risponde verso il cliente. La mancata segnalazione è invece sanzionata amministrativamente e, in casi gravi, penalmente.
Il rapporto con il segreto della mediazione
Una tensione delicata si pone tra obblighi antiriciclaggio e segreto della mediazione (articolo 9 del decreto). Il principio generale è quello della prevalenza dell'interesse pubblico alla prevenzione del riciclaggio: il segreto della mediazione cede di fronte agli obblighi di legge in materia antiriciclaggio. La segnalazione UIF non viola il segreto perché è imposta per legge. Resta fermo che le informazioni segnalate non possono essere utilizzate dal segnalante in ambiti diversi (ad esempio nell'ipotetico processo successivo al fallimento della mediazione).
Implicazioni organizzative per l'organismo
L'organismo deve dotarsi di un'organizzazione adeguata: un responsabile della funzione antiriciclaggio (figura interna o esterna), procedure scritte, formazione periodica dei mediatori e del personale, software per la gestione delle informazioni e per la segnalazione UIF. Per organismi di piccole dimensioni, gli adempimenti possono essere percepiti come gravosi. Tuttavia, il livello di rischio nella mediazione è generalmente contenuto (le procedure sono trasparenti, i flussi economici limitati e tracciati), e gli adempimenti possono essere modulati di conseguenza.
Il rischio specifico nella mediazione
Le aree di rischio antiriciclaggio nella mediazione includono: accordi conciliativi che prevedono pagamenti di somme rilevanti in contanti o tramite canali non tracciabili, controversie tra società di comodo, transazioni internazionali con paesi non cooperativi, schemi di "settlement" che mascherano trasferimenti di patrimoni. Il mediatore attento può cogliere segnali di anomalia (incoerenza tra valore della controversia e flussi economici proposti, modalità di pagamento inusuali, parti che evitano la trasparenza). La formazione specifica è cruciale per sviluppare la sensibilità necessaria.
Sanzioni in caso di inadempimento
L'inosservanza degli obblighi antiriciclaggio comporta sanzioni amministrative (multe da migliaia a centinaia di migliaia di euro), conseguenze disciplinari (per i mediatori iscritti agli ordini professionali), e nei casi più gravi sanzioni penali. La cancellazione dell'organismo dal registro del Ministero della giustizia può scaturire dalla constatazione di violazioni significative del sistema antiriciclaggio, in quanto inerente alla efficienza e affidabilità dell'organismo (articolo 16, comma 1-ter). La compliance è dunque essenziale anche per la sostenibilità del business dell'organismo.
Domande frequenti
Gli organismi di mediazione sono soggetti alla normativa antiriciclaggio?
Sì. L'art. 22 ha esteso espressamente la disciplina del D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) agli organismi di mediazione, aggiungendo il punto 5-bis all'art. 10, comma 2, lett. e). Si applicano gli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei dati e segnalazione di operazioni sospette.
Come si concilia il segreto della mediazione con l'obbligo di segnalazione?
L'obbligo di segnalazione UIF prevale sul segreto della mediazione, in quanto imposto per legge nell'interesse pubblico alla prevenzione del riciclaggio. La segnalazione è coperta da riservatezza nei confronti del cliente. Le informazioni segnalate non possono essere utilizzate in altri ambiti.
Quali sono le aree di rischio tipiche nella mediazione?
Accordi che prevedono pagamenti in contanti o tramite canali non tracciabili, controversie tra società di comodo, transazioni internazionali con paesi non cooperativi, schemi che mascherano trasferimenti patrimoniali, sproporzione tra valore della controversia e flussi economici previsti dall'accordo.
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