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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del D.Lgs. 5/2003 sulla mediazione societaria.
  • I rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 28/2010.
  • Restano ferme le disposizioni che prevedono procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione comunque denominati.
  • Restano ferme le procedure di conciliazione per controversie ex art. 409 c.p.c. (lavoro).
  • I procedimenti speciali sono esperiti in luogo di quelli previsti dal D.Lgs. 28/2010.

Testo dell'articoloVigente

Art. 23 D.Lgs. 28/2010 — Abrogazioni

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 , e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all' articolo 409 del codice di procedura civile . I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

Commento

L'articolo 23 chiude formalmente il transito da un sistema frammentato di conciliazione e mediazione, regolato da norme disperse e settoriali, al sistema unitario del D.Lgs. 28/2010. La norma realizza una pulizia normativa essenziale: abroga le previsioni precedentemente vigenti che la nuova disciplina sostituisce, e al contempo salvaguarda specifiche procedure conciliative settoriali che il legislatore intende conservare in via autonoma.

L'abrogazione della mediazione societaria preesistente

Il comma 1 abroga gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Tali norme, all'interno della riforma del rito societario, avevano disciplinato un procedimento di conciliazione obbligatoria per le controversie societarie. Si trattava di un sistema sperimentale, antesignano della mediazione generale, ma rimasto isolato e con problemi applicativi. Il D.Lgs. 28/2010, costruendo un sistema generale di mediazione, ha assorbito anche queste fattispecie: le controversie societarie rientrano oggi nelle materie di mediazione (obbligatoria nelle ipotesi previste dall'articolo 5). L'abrogazione è dunque conseguenza logica della costruzione del sistema unitario.

L'effetto sostitutivo dei rinvii

Sempre il comma 1 prevede una clausola di "sostituzione automatica" dei rinvii normativi: dove la legge richiama gli articoli 38-40 del D.Lgs. 5/2003, il rinvio si intende ora riferito alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 28/2010. È una tecnica legislativa di chiusura sistematica che evita di dover ricercare e modificare ogni singola disposizione che faccia riferimento alla disciplina abrogata. Nella pratica, gli operatori (avvocati, magistrati, professionisti) interpretano i riferimenti residui alla mediazione societaria come riferimenti al D.Lgs. 28/2010.

La salvaguardia delle procedure conciliative obbligatorie

Il comma 2 contiene una clausola di salvezza importante: restano ferme le disposizioni che prevedono procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione comunque denominati. Il legislatore riconosce che in alcuni settori esistono procedure conciliative specifiche, sviluppate prima del D.Lgs. 28/2010 e ritenute meritevoli di conservazione. Si pensi alla conciliazione presso il CO.RE.COM (Comitato regionale per le comunicazioni) per le controversie con operatori di telecomunicazioni, alla conciliazione presso l'Autorità per l'energia (ARERA) per le controversie con fornitori di energia e gas, alla conciliazione bancaria presso l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Queste procedure mantengono la loro autonomia e specificità.

La conciliazione del lavoro

Sempre il comma 2 fa salve le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. Si tratta delle controversie individuali di lavoro privato, già dotate di un sistema specifico di conciliazione (commissioni di conciliazione presso le Direzioni territoriali del lavoro, conciliazione sindacale, conciliazione monocratica). La materia del lavoro ha sempre conservato un sistema proprio di ADR, distinto dalla mediazione civile generale. Il D.Lgs. 28/2010 conferma questa separazione: le controversie di lavoro non sono soggette alla mediazione del decreto, ma alle proprie procedure speciali.

Il principio di alternatività

Il secondo periodo del comma 2 chiarisce il rapporto tra le procedure speciali e quella generale: i procedimenti speciali "sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto". Significa che, dove esista una procedura conciliativa obbligatoria specifica per una determinata materia, essa sostituisce la mediazione del D.Lgs. 28/2010. Non si tratta di una duplicazione cumulativa, ma di un'alternativa. La parte deve attivare la procedura specifica del settore, e adempie così all'eventuale condizione di procedibilità. Sarebbe paradossale, ad esempio, che il consumatore in controversia telco fosse costretto sia alla conciliazione CO.RE.COM sia alla mediazione D.Lgs. 28/2010.

Il quadro delle conciliazioni settoriali

Per inquadrare l'ambito delle disposizioni fatte salve, è utile una mappatura. Settore telecomunicazioni: conciliazione presso il CO.RE.COM. Settore energia, gas e idrico: SRC presso ARERA. Settore bancario e finanziario: ABF presso Banca d'Italia, ACF presso CONSOB per investimenti finanziari. Settore assicurativo: IVASS gestisce reclami ma non un sistema strutturato di conciliazione vincolante (la mediazione obbligatoria assicurativa segue quindi il D.Lgs. 28/2010). Settore consumatore generale: organismi ADR ai sensi del D.Lgs. 130/2015 (recepimento Direttiva 2013/11/UE). Settore lavoro: commissioni di conciliazione presso le Direzioni territoriali del lavoro. Ciascuno di questi sistemi conserva la propria autonomia.

Implicazioni pratiche per l'avvocato

Per il professionista, l'individuazione della corretta procedura conciliativa è il primo step. Errare comporta inammissibilità della successiva azione giudiziale e possibili sanzioni in termini di costi. La domanda da porsi è: la controversia rientra in un settore che ha una propria procedura conciliativa obbligatoria specifica? In caso affermativo, va attivata quella procedura. In caso negativo, si applica la mediazione del D.Lgs. 28/2010 (obbligatoria se la materia è elencata nell'articolo 5, comma 1, facoltativa altrimenti). Per controversie ibride (ad esempio bancarie con profili contrattuali generali), l'analisi caso per caso può essere complessa.

Una norma di coordinamento sistematico

L'articolo 23, nel suo doppio movimento di abrogazione e salvaguardia, esprime la filosofia del D.Lgs. 28/2010: costruire un sistema generale di mediazione, evitando duplicazioni con il vecchio (mediazione societaria) ma rispettando la specificità di settori dotati di propria identità conciliativa (lavoro, ADR settoriali). È una norma di coordinamento sistematico, di lettura non immediata ma di rilievo strutturale per chi vuole comprendere il quadro complessivo della giustizia conciliativa italiana.

Domande frequenti

Cosa è stato abrogato dall'articolo 23?

Gli articoli da 38 a 40 del D.Lgs. 5/2003, che disciplinavano la mediazione societaria precedente al D.Lgs. 28/2010. I rinvii a tali articoli si intendono ora riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 28/2010.

Le procedure conciliative settoriali (telco, energia, banca) sono state abolite?

No. Il comma 2 fa salve le disposizioni che prevedono procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione comunque denominati. Le procedure specifiche (CO.RE.COM, ARERA, ABF, ACF) restano e sono esperite in luogo della mediazione del D.Lgs. 28/2010.

Le controversie di lavoro seguono la mediazione del D.Lgs. 28/2010?

No. Le controversie di lavoro ex art. 409 c.p.c. mantengono le proprie procedure di conciliazione (commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro, conciliazione sindacale, conciliazione monocratica). La mediazione del D.Lgs. 28/2010 non si applica al lavoro privato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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