← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi conferiti agli amministratori in ragione del mandato.
  • La regola tutela la naturale partecipazione dei consiglieri a commissioni e organismi.
  • Si applica a comune, provincia e circoscrizione.
  • Gli incarichi devono essere previsti da legge, statuto o regolamento.
  • La norma evita interpretazioni sproporzionate del sistema delle incompatibilità.

Testo dell'articoloVigente

Art. 67 TUEL — Articolo 67

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

Commento

L'articolo 67 introduce una clausola di chiusura del sistema delle ineleggibilità e incompatibilità: gli incarichi che derivano direttamente dal mandato elettivo non sono cause di esclusione. Si tratta di una norma di buon senso, necessaria per evitare che l'attività ordinaria del consigliere possa generare paradossali cause di decadenza.

Natura delle esclusioni

La norma riguarda incarichi e funzioni conferiti agli amministratori in ragione del mandato: partecipazione a commissioni consiliari, organismi consultivi, conferenze di servizi, comitati istituzionali. Si tratta di funzioni che il consigliere o l'assessore svolge proprio in quanto tale, e che dunque non possono fondare incompatibilità.

Fonte degli incarichi

Gli incarichi devono essere previsti da legge, statuto o regolamento. La fonte normativa garantisce trasparenza e stabilizzazione: non bastano nomine informali o consuetudinarie. L'individuazione degli incarichi rilevanti spetta ai documenti organizzativi dell'ente.

Ambito soggettivo

Il principio si applica agli amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione. La sua portata è generale e copre tutte le situazioni in cui l'incarico è funzionale all'esercizio del mandato. Restano fuori le funzioni puramente personali, non collegate al ruolo elettivo.

Equilibrio del sistema

L'art. 67 bilancia la tutela dell'imparzialità (artt. 60-66) con la praticità dell'esercizio del mandato. Senza questa clausola, ogni partecipazione a commissioni o a organismi tecnici rischierebbe di generare cause di decadenza, paralizzando l'attività amministrativa.

Verifica caso per caso

L'applicazione concreta richiede una valutazione caso per caso: se l'incarico è strumentale al mandato, è coperto dall'esclusione; se invece costituisce un ruolo autonomo, le regole generali di incompatibilità si applicano. La giurisprudenza ha tipicamente seguito una linea di equilibrio.

Domande frequenti

La partecipazione a una commissione consiliare può creare incompatibilità?

No, se la commissione è prevista da statuto o regolamento e il consigliere vi partecipa in ragione del mandato. La regola dell'art. 67 esclude espressamente questi incarichi.

L'incarico in una società partecipata è coperto dall'esclusione?

Solo se previsto da statuto o regolamento e conferito in ragione del mandato. In caso contrario si applicano le regole generali di incompatibilità (art. 63).

L'esclusione vale anche per gli assessori?

Sì. La norma fa riferimento agli amministratori in generale, comprendendo dunque assessori, consiglieri e organi di governo nei limiti delle rispettive competenze.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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