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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 557 c.c. – Soggetti che possono chiedere la riduzione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

Essi non possono rinunziare a questo diritto, finchè vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d’inventario.

Spiegazione

L’azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima può essere chiesta solo dai legittimari, dai loro eredi o aventi causa. Non vi si può rinunciare finché vive il donante.

Come funziona e quando si applica

È lo strumento con cui l’erede legittimario «recupera» la quota di patrimonio che la legge gli riserva, intaccata da donazioni o lasciti eccessivi. La rinuncia preventiva è vietata per evitare pressioni sul legittimario.

Esempio pratico

Solo il figlio o il coniuge leso (o i loro eredi) può agire per ridurre le donazioni che hanno intaccato la sua quota di legittima.

Domande frequenti

Chi può impugnare le donazioni lesive della legittima?

Solo i legittimari e i loro eredi o aventi causa; non vi possono rinunciare finché il donante è in vita.

Norme collegate

Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

In sintesi

  • L'azione di riduzione può essere esercitata solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.
  • I legittimari non possono rinunciare all'azione finché vive il donante, né espressamente né tramite assenso alla donazione.
  • Donatari e legatari non sono legittimati attivi e non possono trarne profitto.
  • I creditori del defunto sono esclusi se il legittimario ha accettato con beneficio d'inventario.
  • L'azione tutela un diritto personalissimo ma trasmissibile mortis causa e cedibile dopo l'apertura della successione.
Indice dei contenuti

Legittimazione attiva all'azione di riduzione

L'art. 557 c.c. circoscrive la legittimazione attiva all'azione di riduzione, riservandola in via esclusiva ai legittimari individuati dall'art. 536 c.c. (coniuge, figli e loro discendenti, ascendenti in difetto di discendenti) e ai loro eredi o aventi causa. La norma esprime il carattere personale dell'azione, che mira a tutelare un diritto qualificato, la quota di riserva, riconosciuto solo a specifici soggetti per ragioni di solidarietà familiare.

Eredi e aventi causa del legittimario

La trasmissibilità mortis causa è espressamente prevista: se il legittimario muore prima di aver esercitato l'azione, i suoi eredi vi subentrano. Per gli aventi causa (cessionari) la giurisprudenza ha precisato che il diritto può essere ceduto solo dopo l'apertura della successione: prima si tratterebbe di disposizione di diritti relativi a successione futura, vietata dall'art. 458 c.c.

Divieto di rinuncia anticipata

Il secondo periodo del 1° comma vieta espressamente al legittimario di rinunciare all'azione di riduzione finché vive il donante, sia con dichiarazione espressa sia mediante consenso alla donazione lesiva. La ratio è impedire pressioni o accordi che svuoterebbero la tutela della legittima nel periodo in cui il donante può ancora disporre del proprio patrimonio. Dopo l'apertura della successione, invece, la rinuncia diventa valida e produce gli effetti dell'art. 521 c.c.

Esclusione di donatari e legatari

Donatari e legatari, benché destinatari di benefici, non possono chiedere la riduzione né approfittarne indirettamente. L'esclusione comprende anche l'ipotesi in cui la riduzione di un'altra disposizione potrebbe avvantaggiarli: il legislatore preserva il monopolio dei legittimari sull'azione e impedisce strumentalizzazioni.

Limite per i creditori del defunto

I creditori del defunto, che potrebbero teoricamente esercitare l'azione in via surrogatoria (art. 2900 c.c.), incontrano un limite: se il legittimario ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario, i creditori del defunto non possono chiedere né approfittarsi della riduzione. La norma protegge l'autonomia del legittimario nel gestire il proprio patrimonio successorio quando ha utilizzato lo strumento della separazione dei patrimoni.

Prescrizione e termini

L'azione di riduzione si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dall'apertura della successione, e non dalla conoscenza della lesione (Cass. SS.UU. n. 20644/2004). Per i legittimari che vogliano impugnare donazioni a favore di terzi non eredi, la riforma del 2005 ha introdotto un ulteriore termine di vent'anni dalla trascrizione della donazione entro il quale il legittimario può opporsi (art. 563 c.c.).

Caso pratico

Tizio aveva due figli, Caio e Sempronio. In vita aveva donato a Caio un immobile di rilevante valore. Sempronio, consapevole della donazione, durante la vita di Tizio si reca dal notaio per rinunciare espressamente all'azione di riduzione: la rinuncia è nulla ex art. 557, comma 1, c.c. Alla morte di Tizio, Sempronio è invece libero di rinunciare o di agire. Diversamente, un creditore di Sempronio, che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario, non può surrogarsi per chiedere la riduzione.

Domande frequenti

Chi può esercitare l'azione di riduzione?

Solo i legittimari (coniuge, figli, discendenti, ascendenti in difetto di discendenti) e i loro eredi o aventi causa. È un'azione personale strettamente legata alla qualità di riservatario.

Si può rinunciare all'azione di riduzione durante la vita del donante?

No, l'art. 557 c.c. vieta espressamente ogni rinuncia anticipata, sia dichiarata sia implicita nell'assenso alla donazione. La rinuncia è valida solo dopo l'apertura della successione.

I donatari possono chiedere la riduzione di altre disposizioni che li danneggiano?

No, donatari e legatari sono espressamente esclusi dalla legittimazione attiva e non possono nemmeno trarre profitto indiretto dall'azione esercitata da altri.

I creditori del legittimario possono agire in surrogatoria?

Sì, in linea di principio i creditori del legittimario possono surrogarsi ex art. 2900 c.c., trattandosi di diritto patrimoniale. La giurisprudenza richiede però che il legittimario sia inerte. Resta invece esclusa la legittimazione dei creditori del defunto se il legittimario ha accettato con beneficio d'inventario.

L'azione di riduzione si trasmette agli eredi del legittimario?

Sì, se il legittimario muore senza averla esercitata, gli eredi possono proseguirla. Si tratta di un diritto patrimoniale trasmissibile mortis causa, soggetto al termine prescrizionale ordinario di dieci anni dall'apertura della successione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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