← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La legittimazione all’intervento in assemblea e al voto è attestata da una comunicazione dell’intermediario all’emittente, basata sulle proprie scritture contabili.
  • Per le assemblee su strumenti ammessi a mercati regolamentati o MTF, la comunicazione è effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze contabili alla record date (chiusura della giornata del settimo giorno di mercato aperto prima dell’assemblea).
  • Chi ha venduto le azioni dopo la record date non ha più diritto di intervento e voto; chi ha acquistato dopo la record date può intervenire solo se ottiene delega o se l’emittente prevede norme statutarie specifiche.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 83 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Diritto d’intervento in assemblea ed esercizio del voto

In vigore dal 01/07/1998

1. La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all’emittente, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell’emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell’Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 è effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all’articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell’unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione. (45)

3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell’assemblea. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21 )) . Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l’eventuale cessione degli stessi comporta l’obbligo per l’intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata. (45)

4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all’emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2, ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine stabilito nello statuto delle società indicate nel comma

3. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all’emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. (45)

5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e

4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell’emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell’Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi. (45) (68)

Il sistema della record date

L’art. 83-sexies TUF disciplina la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto per le società con strumenti finanziari in gestione accentrata. Il meccanismo si basa sulla «record date»: la data di riferimento in base alla quale si determina chi ha diritto di partecipare all’assemblea.

La comunicazione dell’intermediario

Il comma 1 stabilisce il meccanismo di attestazione: la legittimazione all’intervento in assemblea è attestata da una comunicazione che l’intermediario effettua all’emittente, basata sulle proprie scritture contabili. La comunicazione certifica la titolarità delle azioni alla record date e dà all’azionista la legittimazione a intervenire in assemblea.

La record date per le società quotate

Il comma 2 disciplina la record date per le assemblee di società con strumenti ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati o MTF: è la chiusura della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente l’assemblea. La comunicazione dell’intermediario deve essere effettuata entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente l’assemblea. Il meccanismo disaccoppia la proprietà formale al momento dell’assemblea dall’eligibilità al voto: chiunque deteneva le azioni alla record date può votare, anche se le ha vendute prima dell’assemblea.

Effetti sulle transazioni dopo la record date

Chi vende le azioni dopo la record date perde il diritto di voto (che trasferisce all’acquirente solo attraverso una delega). Chi acquista dopo la record date non ha diritto di voto nell’assemblea già convocata, ma lo acquisterà per le assemblee successive. Questo meccanismo crea una separazione tra proprietà economica e diritto di voto, oggetto di crescente attenzione accademica e normativa in relazione ai fenomeni di «empty voting».

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Regolamento Consob – Intermediari

Leggi il documento su www.consob.it

Domande frequenti

Tizio vende le azioni di Delta Quotata due giorni dopo la record date: può partecipare all’assemblea?

Sì. Poiché alla record date Tizio era titolare delle azioni, ha il diritto di partecipare all’assemblea anche se ha successivamente venduto le azioni. Il diritto di voto matura alla record date e non è trasferito automaticamente con la vendita successiva.

Caio compra azioni di Delta Quotata il giorno dopo la record date: può votare nell’assemblea?

No. Avendo acquistato dopo la record date, Caio non ha maturato il diritto di voto per quell’assemblea. Potrà votare nelle assemblee successive alla propria record date. Potrebbe però ricevere una delega da Tizio (il precedente titolare) per esercitare il voto.

Cosa succede se Delta Quotata calcola male la record date?

Se l’emittente convoca l’assemblea con una record date non conforme all’art. 83-sexies, l’assemblea potrebbe essere impugnabile per irregolarità nel procedimento di convocazione. La Consob può intervenire d'ufficio nelle assemblee di emittenti vigilati.

Come funziona la record date per un aumento di capitale con diritti di opzione?

La record date per i diritti di opzione si riferisce alla data di stacco dei diritti. Chi detiene le azioni alla data di stacco riceve i diritti di opzione (negoziabili o esercitabili per sottoscrivere nuove azioni). Chi acquista le azioni dopo lo stacco non ha diritto all’opzione per quell’aumento di capitale.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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