Indice
- Valutazione dei derivati al fair value. L'art. 112 del TUIR (D.P.R. 917/1986) disciplina la valutazione fiscale degli strumenti finanziari derivati per i soggetti passivi IRES, riconoscendo rilevanza fiscale alle valutazioni al fair value operate in bilancio secondo i principi contabili applicabili.
- Derivati di copertura e derivati speculativi. La norma distingue tra derivati stipulati a fini di copertura di rischi su attività o passività iscritte in bilancio (hedging) e derivati con finalità speculativa. Per i derivati di copertura, la simmetria temporale tra la valutazione del derivato e quella dell'elemento coperto è garantita da regole specifiche.
- Derivati su tassi, cambi e merci. La disciplina si applica alle principali categorie di derivati (contratti a termine, swap, opzioni, futures) su tassi d'interesse, tassi di cambio e merci, con regole differenziate per la rilevazione dei proventi e degli oneri.
- Rinvio ai principi contabili nazionali e IAS/IFRS. Per i soggetti che redigono il bilancio in conformità agli IAS/IFRS, la norma accoglie i criteri di valutazione degli standard internazionali (in particolare IFRS 9); per i soggetti OIC si applicano i principi contabili nazionali (OIC 32).
Testo dell'articoloVigente
Art. 112 TUIR – Strumenti finanziari derivati (ex art. 103-bis) (1)
In vigore dal 01/03/2017
Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2016 n. 244 Articolo 13 bis
“1. (Comma abrogato dall’art. 13-bis, comma 2, lett. f), n. 1 decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19).
2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio.
3. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio. Per la determinazione di quest’ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri, l’ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell’esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 94;
c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell’esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 9.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita’ alle disposizioni del codice civile, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.
4. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio con finalita’ di copertura di attivita’ o passivita’, ovvero sono coperte da attivita’ o passivita’, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attivita’ o passivita’ rispettivamente coperte o di copertura.
5. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio con finalita’ di copertura dei rischi relativi ad attivita’ e passivita’ produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita’ di copertura di rischi connessi a specifiche attivita’ e passivita’, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalita’ di copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita’ e passivita’.
6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalita’ di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa.”
(1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 13-bis, comma 2 lett. f) decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, vedasi i commi 5, 7 e 8 del citato art. 13-bis decreto-legge n. 244 del 2016.
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Commento
Ratio
L'art. 112 del TUIR (D.P.R. 917/1986) — già art. 103-bis nella numerazione precedente alla riforma del 2003, e rubricato come «strumenti finanziari derivati» — risolve una delle questioni più tecnicamente complesse della fiscalità d'impresa: come trattare ai fini delle imposte sul reddito gli strumenti finanziari la cui valorizzazione è per definizione variabile e dipende dall'andamento di un sottostante (tasso d'interesse, tasso di cambio, prezzo di un'azione, prezzo di una merce). I derivati, per loro natura, non generano proventi certi e definitivi al momento della stipula, ma producono guadagni o perdite che si determinano nel tempo in funzione dell'evoluzione del mercato. La questione fiscale fondamentale è se tali variazioni di valore debbano essere riconosciute ai fini del reddito d'impresa di periodo (approccio mark-to-market) oppure soltanto al momento del realizzo (approccio del costo storico).
Analisi
L'art. 112 TUIR ha optato per un approccio che segue, in larga misura, la valorizzazione di bilancio dei derivati, riconoscendo fiscalmente le variazioni di fair value rilevate in conto economico secondo i principi contabili applicabili. Questo significa che, per i soggetti IRES che valutano i propri strumenti derivati al fair value con variazioni a conto economico (come imposto dagli IAS/IFRS per la gran parte dei derivati non designati come strumenti di copertura), le plusvalenze e minusvalenze «da valutazione» concorrono alla determinazione del reddito imponibile già nell'esercizio in cui sono rilevate contabilmente, indipendentemente dal realizzo monetario.
Per i derivati designati come strumenti di copertura (hedge accounting), la disciplina è più articolata. In questo caso, la variazione di fair value del derivato è compensata dalla variazione di valore dell'elemento coperto (un'attività, una passività o una transazione futura). La norma garantisce la simmetria fiscale: la variazione del derivato di copertura ha rilevanza fiscale nello stesso esercizio in cui viene tassata o dedotta la variazione dell'elemento coperto, evitando così asimmetrie temporali che potrebbero distorcere il reddito imponibile. Questo meccanismo di «specularità» è fondamentale per la coerenza della disciplina, perché senza di esso si potrebbe verificare la situazione paradossale in cui la perdita sul derivato di copertura è deducibile in un esercizio mentre il guadagno sull'elemento coperto è tassato in un esercizio successivo (o viceversa).
La norma si applica a tutte le principali tipologie di derivati: contratti a termine (forward) su valute, tassi e merci; contratti swap (interest rate swap, currency swap, commodity swap); opzioni (call, put); contratti futures quotati su mercati regolamentati. Per ciascuna categoria, la disciplina prevede regole specifiche per la determinazione dei componenti positivi e negativi di reddito, tenendo conto della natura del contratto e delle modalità di liquidazione (a consegna fisica del sottostante o per differenziali in denaro).
Un aspetto rilevante riguarda i derivati su proprie azioni o su azioni di terzi: la norma prevede regole particolari per i contratti che abbiano come sottostante azioni proprie o partecipazioni, in coordinamento con la disciplina della participation exemption (art. 87 TUIR) e con le norme sul regime fiscale dei dividendi (art. 89 TUIR).
Quando si applica
L'art. 112 TUIR si applica ai soggetti passivi IRES che detengono strumenti finanziari derivati, sia nell'ambito dell'attività caratteristica (intermediari finanziari, banche, assicurazioni) sia come strumenti di gestione dei rischi aziendali (copertura di tassi, cambi, costi delle materie prime). Per le persone fisiche che detengono derivati nell'ambito di attività finanziarie, la disciplina applicabile è invece quella dei redditi diversi (art. 67 TUIR) con le relative regole di calcolo delle plusvalenze e minusvalenze. La norma non si applica ai contratti assicurativi o alle operazioni che, pur avendo caratteristiche analoghe ai derivati, sono qualificate diversamente dall'ordinamento (ad esempio, certi contratti di leasing finanziario o di pronti contro termine).
Connessioni
L'art. 112 TUIR si inserisce nel quadro delle disposizioni sulla determinazione del reddito d'impresa per i soggetti IRES (artt. 83-142 TUIR). È strettamente connesso con l'art. 83 TUIR (rinvio al bilancio come punto di partenza per la determinazione del reddito) e con l'art. 109 TUIR (principi di competenza e certezza dei componenti di reddito). Per i soggetti IAS adopter, la disciplina si raccorda con il D.Lgs. 38/2005 (IAS adoption) e con le circolari dell'Agenzia delle Entrate che hanno fornito interpretazioni sull'applicazione del fair value ai fini fiscali. Sul piano contabile, il riferimento è all'OIC 32 per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi nazionali e all'IFRS 9 («Financial Instruments») per i soggetti IAS. La norma interagisce altresì con l'art. 101 TUIR (perdite su crediti e su investimenti) per le minusvalenze definitive su derivati che non trovano compensazione nell'esercizio.
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · Accantonamenti per lavori ciclici di manutenzione e revisione
Art. 112 TUIR
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCasi pratici
Caso 1: Interest rate swap a copertura di un mutuo a tasso variabile
Tizio S.p.A. ha contratto un mutuo bancario a tasso variabile di 5 milioni di euro. Per coprirsi dal rischio di rialzo dei tassi, stipula un interest rate swap (IRS) con cui paga un tasso fisso e riceve il tasso variabile. Il derivato è designato come strumento di copertura del rischio di tasso sul mutuo. In applicazione dell'art. 112 TUIR, la variazione di fair value del derivato ha rilevanza fiscale in modo simmetrico rispetto alla variazione di costo del mutuo: se i tassi salgono, Tizio S.p.A. ha un onere aggiuntivo sul mutuo (deducibile) ma un guadagno sull'IRS (tassabile); se i tassi scendono, la situazione è rovesciata. La neutralità fiscale del hedging è preservata.
Caso 2: Opzione su cambio a fini speculativi
Caio S.r.l. acquista un'opzione call sul dollaro con scadenza a sei mesi, senza che vi sia un sottostante da coprire (finalità speculativa). A fine esercizio, prima della scadenza dell'opzione, il suo fair value è aumentato di 50.000 euro rispetto al costo di acquisto. Trattandosi di un derivato speculativo valutato al fair value con variazioni a conto economico, i 50.000 euro di rivalutazione concorrono al reddito imponibile IRES di Caio S.r.l. nell'esercizio di valutazione, anche se l'opzione non è stata ancora esercitata né liquidata.
Domande frequenti
Le variazioni di fair value dei derivati sono sempre tassabili nell'anno?
Per i soggetti IAS/IFRS che valutano i derivati al fair value con variazioni a conto economico, sì: le variazioni di valore concorrono al reddito imponibile IRES nell'esercizio di rilevazione. Per i derivati di copertura in hedge accounting, la rilevanza fiscale è simmetrica rispetto all'elemento coperto.
Un derivato di copertura riduce il rischio fiscale da asimmetrie temporali?
Sì, proprio per evitare asimmetrie l'art. 112 TUIR garantisce che la variazione del derivato di copertura abbia rilevanza fiscale nello stesso esercizio in cui viene riconosciuta quella dell'elemento coperto, preservando la neutralità fiscale dell'operazione di hedging.
Le persone fisiche che investono in derivati sono soggette all'art. 112 TUIR?
No. Le persone fisiche che detengono derivati al di fuori dell'attività d'impresa seguono la disciplina dei redditi diversi (art. 67 e 68 TUIR): le plusvalenze realizzate sui derivati concorrono ai redditi diversi e sono tassate al momento del realizzo, non per valutazione periodica.
Come vengono trattate fiscalmente le perdite su derivati speculativi?
Le perdite su derivati speculativi, rilevate in conto economico come variazioni negative di fair value, sono in linea generale deducibili dal reddito d'impresa nell'esercizio di competenza, nel rispetto delle regole generali dell'art. 109 TUIR sulla certezza e determinabilità delle componenti negative.
Esistono limitazioni alla deducibilità delle perdite su derivati?
Sì. Alcune limitazioni specifiche possono derivare dalla classificazione del derivato (speculativo o di copertura), dal tipo di sottostante (ad esempio, limitazioni per derivati su partecipazioni collegate alla PEX) e dalle regole generali di inerenza (art. 109 TUIR). L'Agenzia delle Entrate ha fornito orientamenti specifici con circolari e risposte a interpello.
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