← Torna a TUIR - Testo Unico Imposte sui Redditi
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 131 TUIR disciplinava gli effetti dell'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale mondiale (artt. 130-142 TUIR). L'opzione consentiva di imputare al soggetto controllante, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti (definizione ex art. 133 TUIR).
  • L'imputazione operava per la quota parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllante e delle società controllate residenti di cui al c. 2, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo (proporzionalità lungo la catena partecipativa).
  • Quando la partecipazione nella controllata non residente fosse detenuta in tutto o in parte per il tramite di controllate residenti, per la validità dell'opzione era necessario che la controllante e ciascuna di tali controllate residenti esercitassero l'opzione di cui alla Sezione II (consolidato nazionale, artt. 117 e ss. TUIR). La quota di reddito della non residente da includere nella base di gruppo corrispondeva alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna società residente.
  • L'imputazione avveniva nel periodo d'imposta del controllante e delle controllate residenti del c. 2 in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società controllata estera: meccanismo di allineamento temporale tra periodo d'imposta italiano ed esercizio sociale estero.
  • STATO ATTUALE: il regime è disapplicato dall'art. 14 D.Lgs. 142/2018 (ATAD): nessuna nuova opzione esercitabile dai periodi successivi al 31/12/2018. Le opzioni esercitate entro tale data hanno completato il quinquennio dell'opzione mondiale, dopodiché il regime ha cessato di operare. La disposizione è oggi disciplina museale, applicabile solo a contenziosi e effetti differiti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Articolo 131 TUIR – Effetti dell’esercizio dell’opzione

In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1988

Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

“1. L’esercizio dell’opzione consente di imputare al soggetto controllante indipendentemente dalla distribuzione i redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti di cui all’articolo 133 per la quota parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante e delle societa’ controllate residenti di cui al comma 2, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo.
2. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata non residente sia detenuta in tutto o in parte per il tramite di una o piu’ controllate residenti, per la validita’ dell’opzione di cui all’articolo 130 e’ necessario che la societa’ controllante e ciascuna di tali controllate residenti esercitino l’opzione di cui alla sezione II. In tal caso la quota di reddito della controllata non residente da includere nella base imponibile del gruppo corrisponde alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna societa’ residente di cui al presente comma.
3. L’imputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo d’imposta del soggetto controllante e delle societa’ controllate di cui al comma 2 in corso alla data di chiusura dell’esercizio della societa’ non residente. Nel caso in cui quest’ultima non abbia l’obbligo della redazione annuale del bilancio d’esercizio, l’imputazione avviene l’ultimo giorno del periodo cui
si riferisce il bilancio volontario di cui all’articolo 132, comma 2.
4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli utili alla data di chiusura dell’esercizio della societa’ non residente o se maggiore quella alla data di approvazione o revisione del relativo bilancio.
5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla controllante. L’acconto dovuto e’ determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell’articolo 130. Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante e’ effettuata sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica degli imponibili relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle societa’ residenti singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.”

Scopri i nostri servizi fiscali

Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

Commento

Gli effetti del consolidato mondiale: imputazione per trasparenza con demoltiplicazione

L'articolo 131 del TUIR disciplinava il cuore operativo del consolidato fiscale mondiale: gli effetti dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 130 TUIR, ossia il meccanismo concreto attraverso il quale i redditi delle controllate estere venivano imputati al soggetto controllante italiano. La disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2004 con effetto dal 1° gennaio 1988 (per le parti storiche), modificata dal D.Lgs. 344/2003, è oggi formalmente nel TUIR ma operativamente disapplicata dall'art. 14 D.Lgs. 142/2018 (recepimento ATAD).

La disapplicazione è essenziale da tenere presente: oggi nessun nuovo gruppo italiano può esercitare l'opzione per il consolidato mondiale; le opzioni esercitate prima del 2019 hanno completato il quinquennio già in corso, dopodiché il regime ha cessato di operare. Il commento che segue ricostruisce l'architettura originaria dell'art. 131 per finalità di completezza sistematica e per la gestione di contenziosi residui.

L'imputazione per trasparenza: il comma 1

Il comma 1 dell'art. 131 stabiliva il principio cardine del consolidato mondiale: l'esercizio dell'opzione consentiva di imputare al soggetto controllante, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti rientranti nella definizione di cui all'art. 133 TUIR.

L'imputazione avveniva per la quota parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllante e delle società controllate residenti di cui al c. 2, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo. Il meccanismo richiede una breve illustrazione attraverso un esempio:

Si supponga che la holding italiana A possieda il 100% della società italiana B, che a sua volta possieda l'80% della società estera C (controllata non residente ex art. 133 TUIR). La quota di partecipazione "demoltiplicata" di A in C è 100% × 80% = 80%. Pertanto, in regime di consolidato mondiale, la quota di reddito di C imputabile ad A era pari all'80% del reddito complessivo di C.

Se invece A possedeva direttamente il 60% di C, la quota imputabile era pari al 60%. La regola consente di valorizzare correttamente l'effettiva partecipazione economica del controllante italiano alla controllata estera, neutralizzando i meccanismi di "diluizione" derivanti dalle catene partecipative complesse.

L'integrazione obbligatoria con il consolidato nazionale: il comma 2

Il comma 2 dell'art. 131 introduceva una regola sistematica fondamentale: quando la partecipazione nella controllata non residente fosse detenuta in tutto o in parte per il tramite di una o più controllate residenti, per la validità dell'opzione di cui all'art. 130 era necessario che la società controllante e ciascuna di tali controllate residenti esercitassero l'opzione di cui alla Sezione II (consolidato nazionale, artt. 117 e ss. TUIR).

In altre parole, il consolidato mondiale richiedeva l'esercizio congiunto del consolidato nazionale tra controllante e controllate residenti intermedie. La regola realizzava una integrazione sistematica tra i due regimi di tassazione di gruppo: le controllate italiane dovevano essere tutte consolidate nazionalmente, e a partire da questa "base" italiana la holding poteva ulteriormente consolidare le controllate estere.

In tal caso, la quota di reddito della controllata non residente da includere nella base imponibile del gruppo corrispondeva alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna società residente di cui al comma. La regola assicurava che il reddito estero fosse imputato per intero (in proporzione alla partecipazione economica del gruppo italiano), evitando duplicazioni o lacune.

Riprendendo l'esempio precedente: se A (holding italiana) e B (controllata italiana intermedia) avessero esercitato il consolidato nazionale, e A esercitasse il consolidato mondiale per C (controllata estera), allora la quota di reddito di C imputabile al gruppo italiano sarebbe stata pari al 100% × 80% (la quota di B in C) + l'eventuale partecipazione diretta di A in C, sommando tutte le partecipazioni di soggetti consolidati nazionalmente.

L'allineamento temporale: il comma 3

Il comma 3 dell'art. 131 disciplinava l'allineamento temporale tra l'imputazione del reddito estero e il periodo d'imposta italiano. L'imputazione di cui al c. 1 avveniva nel periodo d'imposta del soggetto controllante e delle società controllate di cui al c. 2 in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società controllata estera.

La regola gestiva la frequente discrasia tra esercizi sociali diversi: la holding italiana ha tipicamente esercizio coincidente con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre); la controllata estera può avere un esercizio diverso (es. 1° aprile - 31 marzo per società anglosassoni). Il c. 3 stabiliva che il reddito della controllata estera fosse imputato nel periodo d'imposta italiano in cui cadeva la chiusura dell'esercizio estero.

Esempio: se la controllata anglosassone chiudeva l'esercizio il 31 marzo 2018, il suo reddito veniva imputato al gruppo italiano nel periodo d'imposta italiano 1° gennaio - 31 dicembre 2018 (in cui cadeva la chiusura del 31 marzo 2018). La regola assicurava la corretta cronologia dell'imputazione fiscale.

I commi successivi: rettifiche, perdite, imposte estere

I commi 4 e successivi dell'art. 131 disciplinavano una serie di profili applicativi:

Rettifiche per coerenza con i principi fiscali italiani: il reddito della controllata estera, calcolato secondo i principi contabili e fiscali del paese di residenza, doveva essere "rettificato" per essere reso coerente con il sistema fiscale italiano (es. riallineamento di ammortamenti, accantonamenti, regimi specifici).

Trattamento delle perdite: le perdite delle controllate estere erano imputate proporzionalmente al gruppo italiano e potevano essere compensate con i redditi positivi delle altre componenti, secondo regole specifiche di ordine di compensazione.

Crediti per imposte estere: le imposte pagate dalle controllate estere nei rispettivi paesi erano riconosciute come credito d'imposta in Italia, secondo le regole dell'art. 165 TUIR (foreign tax credit), con specificazioni dedicate per il consolidato mondiale.

La complessità applicativa e le ragioni del fallimento dell'istituto

L'architettura dell'art. 131 era tecnicamente sofisticata ma onerosa sul piano applicativo. Il consolidato mondiale richiedeva: (1) il calcolo del reddito di ciascuna controllata estera secondo i principi italiani (con riconciliazione contabile e fiscale rispetto al regime estero); (2) la documentazione delle quote di partecipazione e della demoltiplicazione lungo le catene partecipative; (3) il calcolo del foreign tax credit per le imposte estere; (4) l'allineamento temporale tra esercizi sociali diversi; (5) la gestione delle operazioni straordinarie infragruppo (fusioni, scissioni, conferimenti) che potessero modificare il perimetro del consolidato.

L'onerosità degli adempimenti, la complessità della documentazione di transfer pricing, i rischi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate (e delle amministrazioni fiscali estere), e l'evoluzione del diritto tributario internazionale verso regimi più strutturati di antielusione (BEPS, ATAD, Pillar Two) hanno determinato la scarsa utilizzazione effettiva dell'istituto e, in ultima istanza, la sua disapplicazione con l'art. 14 D.Lgs. 142/2018.

Le alternative oggi: CFC, branch exemption, Pillar Two

Per il professionista che oggi assista un gruppo multinazionale italiano, l'art. 131 TUIR ha rilevanza essenzialmente storica. Le strade aperte per la gestione fiscale delle controllate estere sono diverse:

(1) Regime CFC (Controlled Foreign Companies, artt. 167-168 TUIR riformati): tassazione per trasparenza obbligatoria delle controllate estere a fiscalità privilegiata, secondo regole antielusive specifiche.

(2) Branch Exemption (art. 168-ter TUIR): regime opzionale di esenzione dei redditi delle stabili organizzazioni estere, alternativo al regime ordinario di tassazione mondiale con foreign tax credit.

(3) Pillar Two (D.Lgs. 209/2023): global minimum tax al 15%, applicabile ai grandi gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro, secondo l'architettura GloBE (Global Anti-Base Erosion Rules) dell'OCSE.

(4) Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni: gestione bilaterale dei rapporti con le amministrazioni fiscali estere, strumenti di Mutual Agreement Procedure e di arbitrato.

(5) Strumenti di tax certainty: interpelli internazionali, Advance Pricing Agreement (APA), accordi preventivi sul ruling internazionale (art. 31-ter D.P.R. 600/1973).

Prassi e linee guida

Risoluzione · n. 229/E del 6 giugno 2008

Chiarimenti sul regime del consolidato mondiale ex artt. 130 e seguenti TUIR, con riferimento agli effetti dell'opzione previsti dall'art. 131 (rettifiche di consolidamento, eliminazione delle quote di reddito imputate ai soci di minoranza, perdite pregresse).

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Provvedimento · Agenzia delle Entrate

Istruzioni operative per la compilazione del modello Consolidato Nazionale Mondiale. Illustrano la dichiarazione dei soggetti ammessi al consolidato mondiale, con dettaglio sulle rettifiche di consolidamento richieste dall'art. 131 TUIR e sui prospetti delle societa' controllate non residenti.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Cosa stabiliva l'art. 131 TUIR sugli effetti del consolidato mondiale?

L'art. 131 TUIR disciplinava gli effetti dell'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale mondiale: l'opzione consentiva di imputare al soggetto controllante italiano, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti (ex art. 133 TUIR), per la quota parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del controllante e delle controllate residenti del c. 2, tenendo conto della demoltiplicazione lungo la catena societaria di controllo. L'imputazione avveniva nel periodo d'imposta italiano in corso alla chiusura dell'esercizio della controllata estera (allineamento temporale).

Cos'è la demoltiplicazione della catena societaria di controllo nel consolidato mondiale?

La demoltiplicazione è il meccanismo di calcolo proporzionale della quota di partecipazione effettiva del controllante italiano alla controllata estera lungo la catena partecipativa. Esempio: se la holding italiana A possiede il 100% della controllata italiana B, che a sua volta possiede l'80% della controllata estera C, la quota demoltiplicata di A in C è 100% × 80% = 80%. La regola consente di valorizzare correttamente l'effettiva partecipazione economica del controllante italiano alla controllata estera, neutralizzando i meccanismi di "diluizione" derivanti dalle catene partecipative complesse e calcolando l'imputazione del reddito estero al gruppo italiano in modo coerente.

Il consolidato mondiale richiedeva l'esercizio congiunto del consolidato nazionale?

Sì. Ai sensi dell'art. 131 c. 2 TUIR, quando la partecipazione nella controllata non residente fosse detenuta in tutto o in parte per il tramite di controllate residenti, per la validità dell'opzione era necessario che la controllante e ciascuna di tali controllate residenti esercitassero l'opzione di cui alla Sezione II (consolidato nazionale, artt. 117 e ss.). Le controllate italiane dovevano essere tutte consolidate nazionalmente, e a partire da questa "base" italiana la holding poteva ulteriormente consolidare le controllate estere. La quota di reddito della non residente includibile corrispondeva alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna società residente.

Come si gestiva l'allineamento temporale tra esercizio italiano ed estero?

Ai sensi dell'art. 131 c. 3 TUIR, l'imputazione del reddito della controllata estera avveniva nel periodo d'imposta del controllante e delle controllate residenti del c. 2 in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società controllata estera. Esempio: se la controllata anglosassone chiudeva l'esercizio il 31/03/2018, il suo reddito veniva imputato al gruppo italiano nel periodo d'imposta italiano 1°/01-31/12/2018 (in cui cadeva la chiusura del 31/03/2018). La regola gestiva la frequente discrasia tra esercizi sociali diversi e assicurava la corretta cronologia dell'imputazione fiscale.

Quali sono oggi le alternative al consolidato mondiale per i gruppi multinazionali italiani?

Le strade aperte oggi sono diverse: (1) Regime CFC (artt. 167-168 TUIR riformati): tassazione per trasparenza obbligatoria delle controllate estere a fiscalità privilegiata; (2) Branch Exemption (art. 168-ter TUIR): regime opzionale di esenzione dei redditi delle stabili organizzazioni estere; (3) Pillar Two (D.Lgs. 209/2023): global minimum tax al 15% per gruppi con ricavi consolidati > 750 milioni; (4) Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni con strumenti di Mutual Agreement Procedure e arbitrato; (5) Strumenti di tax certainty: interpelli internazionali, Advance Pricing Agreement, accordi preventivi sul ruling internazionale ex art. 31-ter D.P.R. 600/1973.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.