Indice
In sintesi
- Onere derivante dal comma 744 quantificato in 300.000 euro per il 2026.
- Copertura mediante riduzione del Fondo ISPE ex art. 10, c. 5, D.L. 282/2004.
- D.L. 282/2004 convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.
- Norma di copertura tecnica, senza disciplina sostanziale autonoma.
- Utilizzo classico del Fondo per Interventi Strutturali di Politica Economica.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 745 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Agli oneri derivanti dal comma 744, pari a euro 300.000 per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del , convertito, con modificazioni, dalla .decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 legge 27 dicembre 2004, n. 307
Norme modificate da questi commi
- Art. 81 Costituzione (comma 745): Copertura finanziaria delle leggi di spesa – obbligo costituzionale
- Art. 97 Costituzione (comma 745): Principi di buon andamento e imparzialità nella gestione delle risorse pubbliche
- Art. 119 Costituzione (comma 745): Coordinamento della finanza pubblica e gestione di fondi flessibili
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'oggetto: copertura ordinaria su un fondo flessibile
Il comma 745 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) si limita a individuare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 744, quantificati in 300.000 euro per il solo anno 2026. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.
Si tratta di una norma di copertura puramente tecnica: non disciplina alcuna misura sostanziale autonoma, ma assolve l'obbligo costituzionale di copertura finanziaria sancito dall'articolo 81 della Costituzione. La modesta entità dell'onere (300.000 euro) e la durata annuale (solo 2026) confermano la natura accessoria della disposizione, riconducibile alla normale tecnica di redazione della legge di bilancio.
Il Fondo ISPE: una riserva flessibile del bilancio statale
Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, comunemente noto come FISPE o Fondo ISPE, è stato istituito dal D.L. 282/2004 come strumento flessibile di copertura per le nuove o maggiori spese disposte da leggi successive. La sua dotazione viene periodicamente alimentata dalle leggi di bilancio e da altre disposizioni di finanza pubblica, e funge da riserva centrale a cui attingere quando è necessario reperire risorse in tempi rapidi per coperture di limitata entità.
L'utilizzo del Fondo ISPE come copertura è una tecnica largamente consolidata nella prassi legislativa italiana: presenta il vantaggio di evitare tagli puntuali ad altri capitoli di spesa o l'introduzione di nuove entrate, attingendo a una riserva preordinata. Il rovescio della medaglia è la progressiva erosione del fondo, che richiede un continuo lavoro di rifinanziamento per non comprometterne l'operatività.
La gestione del Fondo da parte del MEF
Il Fondo ISPE è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito dalla Ragioneria generale dello Stato. Le modalità di utilizzo sono definite dalla L. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) e dai relativi atti applicativi. Le riduzioni del Fondo a fini di copertura sono operate con decreto del Ministro dell'Economia, su proposta o di concerto con il ministro competente per materia, ma per gli importi rilevanti la copertura è spesso disposta direttamente con norma primaria, come avviene nel caso del comma 745.
La quantificazione precisa dell'onere coperto (300.000 euro per il 2026) è coerente con la natura tecnica della disposizione: la cifra deriva direttamente dalla stima della spesa autorizzata dal comma 744, riportata in modo specchiato nel comma di copertura.
Il quadro normativo di riferimento: l'art. 81 Costituzione e la L. 196/2009
L'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa è sancito dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, secondo cui «ogni altra legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». La regola è ulteriormente specificata dall'art. 17 della L. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che richiede l'indicazione puntuale dei mezzi di copertura e ne disciplina le forme ammesse (riduzione di altre spese, aumento di entrate, utilizzo di disponibilità del bilancio).
La tecnica del comma 745 - riduzione di un fondo da ripartire come il FISPE - è pienamente legittima e ricorrente. Si tratta tuttavia di una forma di copertura che non genera risparmio strutturale di spesa: si limita a riallocare risorse già iscritte in bilancio, sottraendole a una finalità generica per destinarle a una finalità specifica.
Profili operativi e di rendicontazione
Sotto il profilo operativo, l'effetto del comma 745 è la riduzione delle risorse disponibili sul capitolo del Fondo ISPE per l'esercizio 2026 di un importo pari a 300.000 euro. Tale riduzione si traduce in una minore disponibilità per future coperture di limitata entità che potrebbero essere disposte in corso d'anno con decreti-legge o emendamenti parlamentari.
La rendicontazione della spesa coperta dal comma 745 segue le ordinarie regole di contabilità pubblica: l'amministrazione titolare della misura sostanziale (oggetto del comma 744) registra l'impegno e il pagamento sui propri capitoli, mentre la riduzione del FISPE è operata automaticamente dalla Ragioneria generale dello Stato sul capitolo corrispondente.
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · Normativa e prassi AE
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itMinistero Economia · def.finanze.it
L. 199/2025
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Cosa è il Fondo ISPE utilizzato come copertura dal comma 745?
Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE o ISPE) è una riserva flessibile del bilancio dello Stato, istituita dall'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004 e gestita dal MEF - Ragioneria generale dello Stato. La sua funzione è quella di fungere da riserva centrale per la copertura di nuove o maggiori spese disposte da leggi successive, evitando il ricorso a tagli puntuali di altri capitoli o all'introduzione di nuove entrate. Il Fondo viene periodicamente alimentato dalle leggi di bilancio e da altre disposizioni di finanza pubblica. L'utilizzo come copertura è una tecnica legislativa consolidata: presenta il vantaggio della rapidità e flessibilità, ma comporta la progressiva erosione della dotazione, che richiede un continuo lavoro di rifinanziamento per mantenerne l'operatività.
Perché il legislatore utilizza il FISPE invece di altre coperture?
La scelta del FISPE come copertura risponde a diverse esigenze pratiche. In primo luogo, evita tagli puntuali ad altri capitoli di spesa, che potrebbero comportare difficoltà politiche o gestionali. In secondo luogo, evita l'introduzione di nuove entrate, che richiederebbe valutazioni di impatto sui contribuenti e potrebbe generare opposizioni. In terzo luogo, è uno strumento immediatamente disponibile, senza necessità di ulteriori valutazioni o procedure. Per coperture di limitata entità (come i 300.000 euro del comma 745), il FISPE è lo strumento naturale: la sua riduzione non genera impatti significativi sulla capacità complessiva del bilancio di reagire a esigenze emergenti, e consente di assicurare la copertura nel rispetto dell'art. 81 della Costituzione.
L'art. 81 Costituzione obbliga sempre a indicare la copertura?
Sì, l'art. 81, terzo comma, della Costituzione sancisce l'obbligo costituzionale di copertura per ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri. La disposizione è stata significativamente rafforzata dalla L. cost. 1/2012, che ha introdotto il principio dell'equilibrio di bilancio. La regola è ulteriormente specificata dall'art. 17 della L. 196/2009, che richiede l'indicazione puntuale dei mezzi di copertura e ne disciplina le forme ammesse (riduzione di altre spese, aumento di entrate, utilizzo di disponibilità del bilancio). La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito il carattere cogente di tale obbligo, dichiarando l'illegittimità di leggi statali e regionali che non rispettino i requisiti di copertura. Il comma 745 è un esempio di puntuale osservanza di questa regola.
L'utilizzo del FISPE genera un risparmio strutturale per il bilancio?
No, l'utilizzo del FISPE come copertura non genera risparmio strutturale di spesa: si limita a riallocare risorse già iscritte in bilancio, sottraendole a una finalità generica (la riserva del Fondo) per destinarle a una finalità specifica (la misura oggetto del comma 744). Sotto il profilo dei saldi di finanza pubblica, l'effetto è neutro: la spesa complessiva del bilancio non aumenta né diminuisce. L'unico effetto sostanziale è la riduzione della disponibilità futura del Fondo, che potrebbe richiedere ulteriori interventi di rifinanziamento. Per ottenere un risparmio strutturale, occorrerebbe ridurre permanentemente una spesa preesistente o aumentare strutturalmente le entrate, soluzioni più complesse da realizzare politicamente.
Esistono limiti all'utilizzo ripetuto del FISPE come copertura?
Non esistono limiti normativi espressi all'utilizzo del FISPE come copertura, ma esistono limiti di fatto derivanti dalla dotazione effettiva del Fondo. Se il FISPE viene progressivamente eroso senza adeguato rifinanziamento, le sue disponibilità si riducono fino a renderne impossibile l'ulteriore utilizzo. Per questo motivo, le leggi di bilancio prevedono periodicamente il rifinanziamento del Fondo, mantenendone la capacità di coprire le esigenze emergenti. La Ragioneria generale dello Stato monitora costantemente la consistenza del Fondo e segnala alle istituzioni politiche la necessità di nuovi rifinanziamenti. La Corte dei conti, nelle sue relazioni periodiche sulla finanza pubblica, sottolinea l'opportunità di un utilizzo prudente del Fondo, per evitare di esaurirne le riserve in tempi non gestibili.
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