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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 155 TER c.c. [Revisione delle disposizioni concernenti
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 155-bis - Art. 155 bis Codice Civile: Affidamento a un solo genitore e→Cod. civ. art. 155-quater - Art. 155 quater Codice Civile: Assegnazione della casa familiare…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 155 quinquies Codice Civile: Disposizioni in favore dei fig→Art. 155 c.c.: Provvedimenti riguardo ai figli→Art. 155 sexies Codice Civile: Poteri del giudice e ascolto del minore→Art. 156 Codice Civile: Effetti della separazione sui rapporti→Art. 156 bis Codice Civile: Cognome della moglie→Art. 154 Codice Civile: Riconciliazione→Art. 157 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 155-ter c.c. è stato abrogato dal D.Lgs. 154/2013; disciplinava la revisione in ogni tempo delle disposizioni sull'affidamento dei figli.
Ratio
L'art. 155-ter c.c. rispondeva all'esigenza di adeguare i provvedimenti sull'affidamento e il mantenimento alle mutevoli circostanze della vita familiare. Il principio della revisione in ogni tempo riflette la natura non definitiva dei provvedimenti in materia di figli.
Analisi
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha abrogato l'art. 155-ter c.c., trasferendo il contenuto precettivo nell'art. 337-quinquies c.c., il quale prevede che i genitori possano richiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e le modalità del contributo al mantenimento.
Quando si applica
L'articolo non è applicabile in quanto abrogato. Per le istanze di revisione occorre fare riferimento all'art. 337-quinquies c.c.
Connessioni
Art. 337-quinquies c.c. (revisione delle disposizioni, norma vigente); art. 337-ter c.c.; art. 337-quater c.c.; L. 8 febbraio 2006, n. 54; D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Domande frequenti
L'art. 155-ter c.c. è ancora in vigore?
No, è stato abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014.
Quale norma disciplina oggi la revisione dell'affidamento?
L'art. 337-quinquies c.c., che attribuisce a ciascun genitore il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni sull'affidamento e sul mantenimento dei figli.
Quali circostanze giustificano la richiesta di revisione dell'affidamento?
Circostanze sopravvenute rilevanti per l'interesse del minore, come il trasferimento di residenza, significative variazioni della situazione economica, o mutamenti nelle esigenze del figlio.
La revisione si può chiedere anche per il contributo al mantenimento?
Sì. L'art. 337-quinquies c.c. consente di richiedere la revisione sia delle condizioni di affidamento sia delle disposizioni relative al mantenimento dei figli.
I procedimenti di revisione avviati prima del 2014 come vengono trattati?
I provvedimenti già definitivi conservano la loro efficacia fino a eventuale revisione chiesta ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c.
Fonti consultate: 1 fonte verificate