Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 155 TER c.c. [Revisione delle disposizioni concernenti

Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Articolo abrogato con effetto dal 7 febbraio 2014 per effetto del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
  • Il testo originario attribuiva a ciascun genitore il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di affidamento.
  • La revisione era ammessa al verificarsi di sopravvenute circostanze rilevanti per l'interesse del minore.
  • La materia è oggi regolata dall'art. 337-quinquies c.c.
  • Il diritto alla revisione è rimasto immutato nella sostanza.
Indice dei contenuti

L'art. 155-ter c.c. è stato abrogato dal D.Lgs. 154/2013; disciplinava la revisione in ogni tempo delle disposizioni sull'affidamento dei figli.

Ratio

L'art. 155-ter c.c. rispondeva all'esigenza di adeguare i provvedimenti sull'affidamento e il mantenimento alle mutevoli circostanze della vita familiare. Il principio della revisione in ogni tempo riflette la natura non definitiva dei provvedimenti in materia di figli.

Analisi

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha abrogato l'art. 155-ter c.c., trasferendo il contenuto precettivo nell'art. 337-quinquies c.c., il quale prevede che i genitori possano richiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e le modalità del contributo al mantenimento.

Quando si applica

L'articolo non è applicabile in quanto abrogato. Per le istanze di revisione occorre fare riferimento all'art. 337-quinquies c.c.

Connessioni

Art. 337-quinquies c.c. (revisione delle disposizioni, norma vigente); art. 337-ter c.c.; art. 337-quater c.c.; L. 8 febbraio 2006, n. 54; D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Domande frequenti

L'art. 155-ter c.c. è ancora in vigore?

No, è stato abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014.

Quale norma disciplina oggi la revisione dell'affidamento?

L'art. 337-quinquies c.c., che attribuisce a ciascun genitore il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni sull'affidamento e sul mantenimento dei figli.

Quali circostanze giustificano la richiesta di revisione dell'affidamento?

Circostanze sopravvenute rilevanti per l'interesse del minore, come il trasferimento di residenza, significative variazioni della situazione economica, o mutamenti nelle esigenze del figlio.

La revisione si può chiedere anche per il contributo al mantenimento?

Sì. L'art. 337-quinquies c.c. consente di richiedere la revisione sia delle condizioni di affidamento sia delle disposizioni relative al mantenimento dei figli.

I procedimenti di revisione avviati prima del 2014 come vengono trattati?

I provvedimenti già definitivi conservano la loro efficacia fino a eventuale revisione chiesta ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-07
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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