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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 153 c.c. [Separazione per non fissata residenza] (1)
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 152 - Art. 152 Codice Civile: Separazione per condanna penale→Cod. civ. art. 154 - Art. 154 Codice Civile: Riconciliazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 151 Codice Civile: Separazione giudiziale→Art. 155 c.c.: Provvedimenti riguardo ai figli→Art. 155 bis Codice Civile: Affidamento a un solo genitore e→Art. 155 ter Codice Civile: Revisione delle disposizioni concernenti→Art. 155 quater Codice Civile: Assegnazione della casa familiare e→Art. 155 quinquies Codice Civile: Disposizioni in favore dei fig→Art. 155 sexies Codice Civile: Poteri del giudice e ascolto del minore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 153 c.c. è stato abrogato e non produce più effetti nell'ordinamento giuridico vigente.
Ratio
L'art. 153 c.c. faceva parte del corpus normativo originario del Codice Civile del 1942 in materia di separazione personale dei coniugi. La disposizione è stata soppressa nel quadro delle progressive riforme che hanno interessato il diritto di famiglia italiano nel corso dei decenni successivi all'entrata in vigore del Codice.
Analisi
L'abrogazione dell'articolo si inserisce nel processo di revisione organica della disciplina della famiglia, avviato con la legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia), che ha profondamente modificato l'impianto codicistico originario, sostituendo norme fondate su una concezione gerarchica della famiglia con disposizioni ispirate al principio costituzionale di uguaglianza tra i coniugi sancito dall'art. 29 Cost. Il testo originario dell'art. 153 c.c. non produce quindi più alcun effetto giuridico.
Quando si applica
L'articolo non è applicabile in quanto abrogato. Le fattispecie un tempo regolate dalla disposizione trovano oggi disciplina nelle norme vigenti in materia di separazione personale dei coniugi, contenute nel Titolo VI del Libro Primo del Codice Civile e nella legislazione speciale di settore.
Connessioni
Artt. 150-158 c.c. (separazione personale dei coniugi); L. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia); artt. 29 e 30 Cost.
Domande frequenti
L'art. 153 c.c. è ancora in vigore?
No, l'articolo è abrogato e non produce effetti giuridici nell'ordinamento vigente.
Quando è stato abrogato l'art. 153 c.c.?
L'abrogazione si ricollega alla riforma organica del diritto di famiglia attuata con la legge n. 151 del 1975, che ha riscritto gran parte delle disposizioni codicistiche in materia.
A quale normativa bisogna fare riferimento oggi per la separazione?
Occorre fare riferimento agli artt. 150 e seguenti del Codice Civile nella versione vigente, nonché alle disposizioni del Codice di Procedura Civile in materia di procedimenti di separazione.
Il fatto che l'articolo sia abrogato incide su separazioni già pronunciate?
Le separazioni già passate in giudicato rimangono ferme nei loro effetti; l'abrogazione riguarda esclusivamente l'applicabilità futura della disposizione.
Dove trovo la disciplina attuale della separazione personale?
La disciplina sostanziale è contenuta negli artt. 150-158 c.c.; quella processuale è regolata dal Codice di Procedura Civile e, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia).
Fonti consultate: 1 fonte verificate