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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 148 c.c.
In vigore
I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 147 - Articolo 147 Codice Civile→Cod. civ. art. 149 - Art. 149 Codice Civile: Scioglimento del matrimonio→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 146 Codice Civile: Allontanamento dalla residenza familiare→Art. 150 Codice Civile: Separazione personale→Art. 145 Codice Civile: Intervento del giudice→Art. 151 Codice Civile: Separazione giudiziale→Art. 144 Codice Civile: Indirizzo della vita familiare e residen→Art. 152 Codice Civile: Separazione per condanna penale→Art. 143 ter Codice Civile: Cittadinanza della moglie
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I coniugi concorrono proporzionalmente al mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 316-bis c.c.: redditi, patrimonio e capacità lavorativa.
Ratio
L’art. 148 c.c. esprime il principio solidaristico che permea il diritto di famiglia: entrambi i genitori sono chiamati a contribuire al mantenimento della prole in misura proporzionale alle proprie capacità. La norma evita che il peso economico gravi esclusivamente su uno dei coniugi, bilanciando le esigenze del figlio con la situazione patrimoniale di ciascun genitore.
Analisi
Il rinvio all’art. 316-bis c.c., introdotto dalla riforma della filiazione (d.lgs. 154/2013), unifica la disciplina degli obblighi di mantenimento per i figli nati nel e fuori dal matrimonio. Il giudice valuta: (a) redditi e patrimonio di ciascun genitore; (b) capacità lavorativa effettiva e potenziale; (c) tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore. In caso di inadempimento può ordinare ai terzi (datori di lavoro, enti previdenziali) di versare direttamente le somme al genitore creditore.
Quando si applica
La norma opera in costanza di matrimonio, ma trova la sua applicazione più intensa in sede di separazione e divorzio, quando il giudice determina l’assegno di mantenimento per i figli. Si applica anche ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, purché la condizione non dipenda da colpa propria.
Connessioni
Art. 147 c.c. (dovere di mantenimento), art. 316-bis c.c. (attuazione degli obblighi), art. 337-ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione), art. 156 c.c. (assegno di separazione), L. 898/1970 (divorzio).
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 202/2003
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta di registro ai provvedimenti che, ai sensi dell'art. 148 c.c., fissano i contributi di mantenimento per i figli nati fuori dal matrimonio. Violazione degli artt. 3 e 30 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento fiscale rispetto agli analoghi provvedimenti emessi in sede di separazione o divorzio.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio, coniugi, non rispettano l'obbligo di mantenere e istruire i figli come dovrebbero. Il giudice, su istanza dell'altro coniuge, può ricorrere all'art. 316-bis per imporre misure coattive di contribuzione ai bisogni familiari.
Caso 2: Caso 2
Sempronio coniuge abbandona la famiglia e rifiuta di concorrere ai bisogni dei figli. L'altro coniuge, Filano, può chiedere al giudice di fissare un assegno mensile obbligatorio per il mantenimento scolastico e materiale dei minori.
Caso 3: Caso 3
Mevio è incapace di lavoro permanentemente e Tizio (altro coniuge) deve assumersi pienamente l'onere del mantenimento. Se Tizio non adempie, il giudice interviene per garantire che i bisogni primari siano coperti.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l’art. 148 del codice civile?
Stabilisce che entrambi i coniugi devono concorrere agli oneri di mantenimento dei figli secondo quanto previsto dall’art. 316-bis c.c., cioè in proporzione alle rispettive risorse economiche e capacità lavorative.
Come si calcola la quota di contributo di ciascun genitore?
Il giudice considera redditi, patrimonio, capacità lavorativa effettiva e potenziale di ciascun genitore, nonché i tempi di permanenza del figlio presso ognuno di essi.
L’obbligo vale anche per i figli maggiorenni?
Sì, l’obbligo persiste fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica del figlio, sempre che la mancanza di indipendenza non sia imputabile a sua colpa o inerzia.
Cosa succede se un genitore non paga l’assegno per i figli?
Il genitore creditore può chiedere al giudice l’ordine di pagamento diretto a terzi (datore di lavoro, ente pensionistico) ai sensi dell’art. 316-bis, comma 3, c.c.
L’art. 148 si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio?
Sì, grazie alla riforma della filiazione (d.lgs. 154/2013) e al rinvio all’art. 316-bis, la disciplina è unificata per tutti i figli, indipendentemente dalla natura del rapporto tra i genitori.
Fonti consultate: 1 fonte verificate