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Testo dell'articoloVigente
Art. 128 quater T.U.B. – Agenti in attivita’ finanziaria.
In vigore dal 10/01/2026
Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 2
Nota:Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.
“1. E’ agente in attività finanziaria il soggetto che, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane o altri soggetti autorizzati o abilitati all’erogazione del credito, presenta o propone ovvero conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, ovvero assiste i consumatori esercitando attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-bis e II. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l’attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 140-bis, non costituisce esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria l’attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all’erogazione del credito, a un agente in attività finanziaria o ad un mediatore creditizio, prestata a titolo accessorio, nell’ambito di una prestazione svolta nell’attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capo I-bis e II.
2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.
Abrogato [ 3. Fermo restando la riserva di attività prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all’iscrizione nell’elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 128-quinquies. ]
4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l’intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all’agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.
5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
6. Gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400 , dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.
7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l’esercizio dei controlli e l’osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni.
7-bis. Per le finalità di cui al comma 7, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies, per l’iscrizione in apposita sezione del registro di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , gli estremi identificativi del punto di contatto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera ii), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul territorio nazionale. Il punto di contatto è tenuto a comunicare all’Organismo l’avvio della propria operatività e ogni variazione ad essa attinente. L’Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione. L’omessa comunicazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 61, comma 2 , del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e successive modificazioni.
Abrogato [ 8. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo di cui all’articolo 128-undecies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti per l’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzato secondo gli standard definiti dall’Organismo di cui all’articolo 128-undecies. ]”
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In sintesi
Art. 128-quater TUB, Agenti in attività finanziaria: disciplina e riserva di legge
L’articolo 128-quater del Testo Unico Bancario definisce la figura dell’agente in attività finanziaria e ne disciplina le condizioni di esercizio, nell’ambito della riforma del settore introdotta dal D.Lgs. 141/2010 che ha ridisegnato l’intero sistema di intermediazione del credito in Italia.
Definizione e attività riservata
Il comma 1 fornisce una definizione articolata dell’agente in attività finanziaria: è il soggetto che, su mandato diretto di intermediari finanziari del Titolo V TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane, svolge attività di presentazione, proposta o conclusione di contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma o di prestazione di servizi di pagamento. Rientra nell’attività anche l’assistenza ai consumatori nelle fasi preparatorie e precontrattuali per la conclusione di contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI TUB.
Gli agenti possono svolgere esclusivamente questa attività, nonché attività connesse o strumentali: il principio di mono-attività è un presidio fondamentale a garanzia della qualità e dell’indipendenza del servizio reso alla clientela.
La riserva di attività e l’elenco OAM
Il comma 2 stabilisce che l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti nell’apposito elenco tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori), istituito dall’art. 128-undecies TUB. L’OAM è un organismo di diritto privato vigilato dalla Banca d’Italia, che gestisce l’elenco degli agenti e dei mediatori creditizi, verificando il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
L’iscrizione all’OAM non è un adempimento formale: costituisce condizione necessaria per l’esercizio legittimo dell’attività, e la sua assenza integra il reato di abusivismo finanziario previsto dall’art. 132 TUB.
La struttura del mandato: mono-mandato e deroghe
Il comma 4 introduce il principio del mono-mandato: l’agente svolge la propria attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Questo presidio mira a evitare conflitti di interesse e a garantire che l’agente operi nell’interesse dell’intermediario mandante e, di riflesso, della clientela.
La norma prevede tuttavia una deroga funzionale: nel caso in cui l’intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, l’agente può assumere fino a due mandati aggiuntivi con altri intermediari, al fine di offrire alla clientela una gamma completa di prodotti. Questa previsione bilancia le esigenze di tutela della clientela con la flessibilità operativa degli agenti.
Responsabilità solidale del mandante
Il comma 5 introduce una regola di responsabilità particolarmente significativa: il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Questa previsione rafforza la tutela della clientela, garantendo un soggetto patrimonialmente solido (l’intermediario mandante) su cui rivalersi in caso di comportamenti scorretti o illeciti dell’agente.
La sezione speciale per i servizi di pagamento
Il comma 6 prevede una disciplina semplificata per gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento: questi soggetti sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco OAM, con requisiti modulati in base al tipo di attività svolta, stabiliti con regolamento ministeriale sentita la Banca d’Italia. A essi non si applicano il principio di mono-attività (secondo periodo del comma 1) né il regime del mono-mandato (comma 4).
Il D.Lgs. 141/2010 e la riforma CCD2
L’art. 128-quater è stato introdotto dal D.Lgs. 141/2010, che ha riformato radicalmente il sistema dell’intermediazione finanziaria non bancaria, e ha subito successive modifiche tra cui quella da ultimo operata dal D.Lgs. 212 del 31 dicembre 2025, in vigore dal 10 gennaio 2026, nell’ambito del recepimento della Direttiva CCD2 (D.Lgs. 207/2024 e successive integrazioni).
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Banca d'Italia
Domande frequenti
Chi è l’agente in attività finanziaria e cosa può fare?
È il soggetto che, su mandato di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento o Poste Italiane, presenta, propone o conclude contratti di finanziamento e servizi di pagamento, o assiste i consumatori nella fase precontrattuale. Può svolgere esclusivamente questa attività e quelle connesse o strumentali.
È obbligatoria l’iscrizione all’OAM per esercitare l’attività di agente finanziario?
Sì, l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori, ex art. 128-undecies TUB) è condizione necessaria per l’esercizio professionale nei confronti del pubblico. Operare senza iscrizione integra il reato di abusivismo finanziario previsto dall’art. 132 TUB.
Un agente finanziario può lavorare per più banche contemporaneamente?
In linea generale no: vige il principio del mono-mandato (mandato da un solo intermediario o da più intermediari dello stesso gruppo). Tuttavia, se il mandante copre solo specifici prodotti, l’agente può assumere fino a due mandati aggiuntivi con altri intermediari per completare la gamma offerta alla clientela.
Se l’agente causa un danno al cliente, risponde solo lui o anche la banca mandante?
Risponde solidalmente anche la banca o l’intermediario mandante, ai sensi del comma 5 dell’art. 128-quater TUB. La responsabilità solidale del mandante opera anche quando il danno deriva da responsabilità penalmente accertata in capo all’agente, garantendo così una tutela rafforzata alla clientela.
Gli agenti che fanno solo servizi di pagamento hanno una disciplina diversa?
Sì. Gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell’elenco OAM, con requisiti definiti da regolamento ministeriale. A questi soggetti non si applica il principio di mono-attività né il regime del mono-mandato, essendo la loro operatività circoscritta a un ambito specifico.