Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 804 c.p.c. – Atti pubblici ricevuti all’estero
Articolo abrogato L. 31 MAGGIO 1995, N. 218
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 804 c.p.c. attribuiva efficacia esecutiva in Italia agli atti contrattuali pubblici stranieri, previa verifica della loro esecutività nel paese d'origine.
Ratio
Nel diritto italiano, gli atti notarili e i titoli esecutivi stragiudiziali costituiscono una categoria di atti dotati di forza esecutiva diretta (art. 474 c.p.c.). Ma cosa accade quando l'atto è stato ricevuto da un notaio straniero o da un pubblico ufficiale estero? L'art. 804 c.p.c. rispondeva a questa esigenza: permetteva la circolazione internazionale degli atti pubblici esteri dotando li di efficacia esecutiva in Italia, a condizione di un controllo preventivo da parte della Corte d'appello.
La norma era particolarmente rilevante per i contratti di mutuo stipulati all'estero con clausola esecutiva, le compravendite immobiliari rogitate da notai stranieri per beni in Italia, e i testamenti pubblici ricevuti all'estero.
Analisi
Il procedimento era bifasico: (1) la Corte d'appello emetteva una sentenza (non un decreto, a differenza di altri casi simili) che dichiarava l'efficacia esecutiva; (2) l'accertamento riguardava due soli profili: la forza esecutiva dell'atto nel paese di origine e la non contrarietà all'ordine pubblico italiano. Non si richiedeva la verifica del merito contrattuale o della validità sostanziale dell'atto, ma solo questi due requisiti formali-sostanziali. Il controllo era dunque più limitato rispetto alla delibazione delle sentenze.
Quando si applica
La norma trovava applicazione tipicamente per: mutui ipotecari stipulati davanti a notai svizzeri, austriaci o tedeschi per finanziare l'acquisto di immobili in Italia; contratti di locazione con clausola esecutiva rogitati all'estero; atti di riconoscimento del debito ricevuti da pubblici ufficiali stranieri. Oggi il riferimento è l'art. 68 della L. 218/1995 per gli atti pubblici stranieri e, per l'UE, il Regolamento 1215/2012 (Bruxelles I-bis) per i titoli esecutivi europei.
Connessioni
L'art. 804 si collocava nel sistema degli artt. 796-803 c.p.c. dedicati all'efficacia degli atti stranieri. Il parallelo con l'art. 474, n. 3, c.p.c. (atti pubblici italiani come titoli esecutivi) è evidente. Dopo l'abrogazione (L. 218/1995), per gli atti pubblici UE rileva il Titolo IV del Regolamento 1215/2012 e, per i titoli esecutivi europei, il Regolamento 805/2004 (TEE). Per i rapporti extra-UE si applica l'art. 68 della L. 218/1995.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, residente in Germania, stipula davanti a un notaio di Monaco un contratto di mutuo con Banca Mevio AG, garantito da ipoteca su un appartamento di Tizio a Firenze. L'atto notarile tedesco è dotato di forza esecutiva in Germania (vollstreckbare Ausfertigung). Per poter agire esecutivamente sull'immobile fiorentino, Banca Mevio AG presentava domanda alla Corte d'appello di Firenze ex art. 804 c.p.c., che con sentenza verificava la forza esecutiva dell'atto in Germania e la sua compatibilità con l'ordine pubblico italiano, poi attribuiva efficacia esecutiva all'atto per l'esecuzione in Italia.
Caso 2: Caso 2
Caio e Sempronia, coppia italo-svizzera, rogitano davanti a un notaio di Zurigo la vendita di un terreno agricolo sito in provincia di Brescia. L'atto svizzero è valido e dotato di forza probatoria, ma Caio vuole anche che abbia forza esecutiva per eventuali inadempienze. Prima del 1997, Caio doveva attivare la procedura ex art. 804 c.p.c. davanti alla Corte d'appello di Brescia. Oggi si applicherebbe l'art. 68 della L. 218/1995, che però non garantisce automaticamente la forza esecutiva, per la quale occorre comunque un procedimento giudiziario o una trascrizione notarile italiana.
Domande frequenti
Cosa si intende per 'atto contrattuale ricevuto da pubblico ufficiale estero'?
Sono gli atti rogitati da notai o pubblici ufficiali stranieri equiparabili al notaio italiano: contratti di mutuo, compravendite, donazioni, atti di riconoscimento del debito, testamenti pubblici redatti all'estero.
Quale differenza c'era tra l'art. 804 e la delibazione delle sentenze straniere?
La delibazione (artt. 796-797) riguardava le sentenze; l'art. 804 riguardava gli atti negoziali. Il controllo ex art. 804 era più limitato: solo forza esecutiva nel paese d'origine e ordine pubblico, senza verifica del contraddittorio processuale.
Un atto notarile straniero è automaticamente valido in Italia oggi?
La validità formale e sostanziale dipende dalle norme di diritto internazionale privato (L. 218/1995). Per la forza esecutiva, occorre comunque un procedimento giudiziario o, nell'UE, il ricorso ai Regolamenti Bruxelles I-bis o al TEE (Titolo Esecutivo Europeo).
Cosa cambia oggi per gli atti pubblici tra Paesi UE?
Il Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I-bis) prevede la libera circolazione e il riconoscimento automatico dei titoli esecutivi intracomunitari. Il Regolamento 805/2004 ha istituito il Titolo Esecutivo Europeo per i crediti non contestati.
Il controllo dell'ordine pubblico poteva bloccare il riconoscimento di un atto notarile straniero?
Sì: se l'atto conteneva clausole contrarie a norme imperative italiane (es. tassi usurari, patti vietati dalla legge italiana), la Corte d'appello poteva rifiutare di attribuirgli efficacia esecutiva in Italia.