Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 716 c.p.c. – Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando

R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 – Codice di procedura civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

L’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio [previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile]

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

  • L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio autonomamente, senza rappresentanza.
  • Possono compiere tutti gli atti processuali, incluse le impugnazioni.
  • Questa capacità processuale sussiste anche dopo la nomina del tutore o curatore provvisorio.
  • La norma garantisce il diritto di difesa dell'interessato per tutta la durata del procedimento.
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L'interdicendo e l'inabilitando mantengono piena capacità processuale per tutti gli atti del procedimento, anche dopo la nomina di tutore o curatore provvisorio.

Ratio

L'articolo 716 c.p.c. risolve una questione delicata: nel procedimento che mira a togliergli la capacità di agire, l'interdicendo o inabilitando deve potersi difendere. Se si applicassero le normali regole sulla capacità processuale, paradossalmente la persona oggetto del procedimento, che potrebbe già essere ritenuta incapace dal ricorrente, non potrebbe compiere atti processuali autonomi, restando in balia delle scelte del tutore/curatore provvisorio che potrebbe avere interessi propri.

La norma taglia questo nodo garantendo che l'interessato sia sempre dominus del suo procedimento, indipendentemente dalla sua capacità sostanziale contestata. È un'applicazione diretta del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Analisi

La norma è chiara e assoluta: l'interdicendo e l'inabilitando «possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni». Il campo di applicazione è totale: qualunque atto processuale, memorie, istanze, impugnazioni, appello della sentenza di interdizione, può essere compiuto direttamente. La capacità processuale speciale sussiste «anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio» (artt. 419-420 c.c.): la nomina provvisoria non fa venir meno la legittimazione diretta dell'interessato. Naturalmente, per stare in giudizio l'interessato dovrà farsi assistere da un difensore (avvocato), come ogni altra parte in causa.

Quando si applica

L'art. 716 si applica per tutta la durata del procedimento di interdizione o inabilitazione, dal momento della notifica del ricorso fino alla sentenza definitiva (e oltre, nelle impugnazioni). Cessa di applicarsi quando la sentenza di interdizione o inabilitazione passa in giudicato: da quel momento l'interdetto non ha più capacità processuale ordinaria (art. 78 c.p.c.) e deve essere rappresentato dal tutore.

Connessioni

L'art. 716 si collega all'art. 75 c.p.c. (capacità processuale in generale), all'art. 78 c.p.c. (curator ad litem), all'art. 718 c.p.c. (legittimazione all'impugnazione), agli artt. 419-420 c.c. (tutore e curatore provvisorio) e all'art. 24 Cost. (diritto di difesa). In dottrina si discute se l'interessato possa anche nominare autonomamente il proprio difensore, o se in certi casi gravi sia necessario l'intervento del giudice.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è stato nominato tutore provvisorio del fratello Caio nel corso del procedimento di interdizione. Caio, tuttavia, ritiene di essere capace e non vuole essere interdetto. Nonostante la nomina del fratello come tutore provvisorio, Caio può personalmente nominare un avvocato, presentare memorie e, all'esito della sentenza di interdizione, proporre appello in prima persona. L'art. 716 gli garantisce piena capacità processuale per difendersi dalla misura.

Caso 2: Caso 2

Nel procedimento di inabilitazione di Sempronia, la curatore provvisoria nominata dal giudice è la figlia Mevia. Sempronia tuttavia non è d'accordo con la difesa impostata da Mevia e vuole opporsi più fermamente alla misura. Ai sensi dell'art. 716, Sempronia può compiere autonomamente tutti gli atti processuali: nomina un proprio avvocato di fiducia, deposita una memoria personale e, se necessario, impugna da sola la sentenza, indipendentemente dalla posizione di Mevia.

Domande frequenti

L'interdicendo può scegliersi un avvocato da solo durante il procedimento?

Sì. L'art. 716 gli garantisce piena capacità processuale per tutta la durata del procedimento: può nominare e revocare il proprio difensore, impartire istruzioni, firmare atti processuali. Questa capacità speciale prescinde dallo stato mentale contestato nel procedimento.

Se è già stato nominato un tutore provvisorio, l'interdicendo può ancora agire da solo in giudizio?

Sì. L'art. 716 c.p.c. è esplicito: la capacità processuale dell'interessato sussiste «anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio». La nomina provvisoria non limita il diritto di difesa nel procedimento stesso.

L'interdicendo può fare appello contro la sentenza di interdizione?

Sì. L'art. 716 include espressamente «le impugnazioni» tra gli atti che l'interdicendo può compiere autonomamente. Può quindi proporre appello contro la sentenza di interdizione. Tuttavia, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, sarà rappresentato dal tutore nominato con la stessa sentenza.

Cosa succede alla capacità processuale dell'interdicendo dopo la sentenza definitiva?

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di interdizione, l'interdetto perde la capacità processuale ordinaria (art. 75 c.p.c.) e deve essere rappresentato in giudizio dal tutore. Il regime speciale dell'art. 716 vale solo per il procedimento che ha portato all'interdizione.

Il tutore provvisorio può opporsi alle scelte processuali dell'interdicendo?

No. Nel procedimento di interdizione/inabilitazione, l'art. 716 attribuisce la capacità processuale direttamente all'interessato, indipendentemente dalla volontà del tutore provvisorio. Le due legittimazioni coesistono senza che l'una possa escludere l'altra.

Ultimo aggiornamento redazionale: 11 maggio 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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