Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 709 c.p.c. – Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza

Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

[Abrogato]

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In sintesi

  • L'ordinanza presidenziale è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, entro il termine perentorio fissato dal presidente.
  • Tra la data dell'ordinanza e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini ex art. 163-bis ridotti a metà.
  • Il presidente assegna termine al ricorrente per la memoria integrativa e al convenuto per la costituzione.
  • L'ordinanza deve contenere l'avvertimento sulle decadenze ex art. 167 per la costituzione tardiva del convenuto.
  • I provvedimenti urgenti presidenziali possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
Indice dei contenuti

L'articolo 709 c.p.c. regola la notificazione dell'ordinanza presidenziale e la fissazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore nella separazione.

Ratio

L'articolo 709 c.p.c. assicura il raccordo tra la fase presidenziale, caratterizzata da informalità e urgenza, e la fase istruttoria del giudizio di separazione, che richiede la piena instaurazione del contraddittorio e lo scambio delle memorie difensive. La norma impone all'attore di attivarsi per la notifica dell'ordinanza al convenuto non comparso, garantendo a quest'ultimo di conoscere i provvedimenti urgenti adottati e di prepararsi per il giudizio di merito.

L'accorciamento a metà dei termini a comparire (rispetto all'art. 163-bis) riflette l'urgenza tipica dei procedimenti familiari, dove ogni ritardo può ripercuotersi negativamente sui figli e sull'assetto economico della famiglia.

Analisi

Il primo comma stabilisce l'onere di notifica in capo all'attore (ricorrente), con termine perentorio fissato nell'ordinanza stessa. La notifica deve raggiungere il convenuto non comparso; se il convenuto ha partecipato all'udienza presidenziale, la comunicazione avviene tramite il suo difensore. Il secondo comma fissa il lasso minimo tra ordinanza e udienza: i termini ordinari dell'art. 163-bis (120 giorni per il residente in Italia) sono dimezzati, garantendo comunque un periodo adeguato per la difesa.

Il terzo comma è particolarmente rilevante sul piano difensivo: il presidente, con la stessa ordinanza, assegna: (a) al ricorrente un termine per depositare la memoria integrativa (con il contenuto di cui all'art. 163, comma 3, nn. 2-6, ovvero precisazione delle domande, indicazione delle prove, ecc.); (b) al convenuto un termine per costituirsi ai sensi degli artt. 166-167 e per proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve espressamente avvertire il convenuto delle decadenze ex art. 167 (perdita della facoltà di proporre domande riconvenzionali, eccezioni, ecc.) per la costituzione tardiva. Il quarto comma ribadisce la modificabilità da parte del giudice istruttore dei provvedimenti urgenti presidenziali.

Quando si applica

L'art. 709 si applica nella fase di passaggio dalla presidenza all'istruttoria nel procedimento di separazione giudiziale. È cruciale per il convenuto non comparso, che solo tramite la notifica dell'ordinanza viene reso edotto dei provvedimenti provvisori adottati a suo carico e dei termini entro cui deve costituirsi per non incorrere in decadenze.

Connessioni

Norme correlate: art. 708 c.p.c. (provvedimenti presidenziali), art. 709-bis c.p.c. (udienza davanti al giudice istruttore), art. 163-bis c.p.c. (termini a comparire), art. 163 c.p.c. (contenuto della citazione, richiamato per la memoria integrativa), artt. 166-167 c.p.c. (costituzione del convenuto e decadenze). La memoria integrativa del ricorrente ha la funzione di integrare il contenuto del ricorso introduttivo, trasformandolo in un atto di citazione completo per la fase di merito.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio ottiene dal presidente un'ordinanza che dispone l'affidamento condiviso dei figli e un assegno di mantenimento a carico sua. Tizia, convenuta, non aveva partecipato all'udienza presidenziale. Il presidente fissa il termine perentorio di 30 giorni entro cui Tizio deve notificare l'ordinanza e il decreto a Tizia. Tizio rispetta il termine. Nell'ordinanza è indicato a Tizia il termine per costituirsi e per proporre eccezioni, con espresso avvertimento che la costituzione tardiva comporta le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. Tizia si costituisce nei termini, propone domanda riconvenzionale di addebito e deposita le proprie eccezioni.

Caso 2: Caio e Sempronia sono in causa di separazione

Il presidente ha già emesso l'ordinanza con i provvedimenti provvisori. Nelle more del giudizio davanti al giudice istruttore, Sempronia perde il lavoro e le sue condizioni economiche si deteriorano significativamente. Sempronia chiede al giudice istruttore la modifica dell'ordinanza presidenziale, riducendo l'assegno a suo carico. Il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 709, quarto comma (e dell'art. 177 c.p.c.), dispone la revoca parziale dell'ordinanza, adeguando l'importo dell'assegno alla nuova situazione economica di Sempronia.

Domande frequenti

Il convenuto non comparso all'udienza presidenziale deve essere avvisato dell'ordinanza?

Sì, è onere del ricorrente notificare l'ordinanza al convenuto non comparso, entro il termine perentorio fissato dal presidente nell'ordinanza stessa (art. 709, primo comma c.p.c.).

Entro quanto tempo si deve tenere l'udienza davanti al giudice istruttore?

Tra la data dell'ordinanza (o quella entro cui deve essere notificata al convenuto) e l'udienza davanti al giudice istruttore devono intercorrere i termini dell'art. 163-bis ridotti a metà.

Cosa deve contenere la memoria integrativa del ricorrente?

La memoria integrativa deve avere il contenuto dell'art. 163, terzo comma, nn. 2-6 c.p.c.: indicazione dei mezzi di prova, documenti, e altre precisazioni necessarie per la fase di merito del giudizio di separazione.

Cosa rischia il convenuto che si costituisce tardi nel giudizio di separazione?

Incorre nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.: perde la facoltà di proporre domande riconvenzionali, di chiamare terzi e di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

I provvedimenti presidenziali provvisori possono essere cambiati dal giudice istruttore?

Sì, il giudice istruttore può revocare o modificare i provvedimenti temporanei e urgenti disposti dal presidente con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., in qualsiasi momento del giudizio di merito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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