Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 397 c.p.c. – Revocazione proponibile dal pubblico ministero
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell’articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
2) quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
Nei casi di cui all’articolo 391-quater, la revocazione può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 396 - Art. 396 c.p.c.: Revocazione delle sentenze per le quali è scadu→Cod. proc. civ. art. 398 - Articolo 398 Codice di Procedura Civile: Proposizione della doman…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 395 Codice di Procedura Civile: Casi di revocazione→Art. 399 c.p.c.: Deposito della citazione e della risposta→Art. 394 c.p.c.: Procedimento in sede di rinvio→Articolo 400 Codice di Procedura Civile: Procedimento→Articolo 393 Codice di Procedura Civile: Estinzione del processo→Articolo 401 Codice di Procedura Civile: Sospensione dell’esecuzione→Articolo 392 Codice di Procedura Civile: Riassunzione della causa
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il pubblico ministero può eccezionalmente ricorrere in revocazione quando la sentenza è stata pronunciata senza suo intervento obbligatorio o risulta da collusione fraudolenta.
Ratio
L'art. 397 riconosce al pubblico ministero un diritto di revocazione speciale fondato sul principio che in certe materie (diritto di famiglia, questioni di stato, diritti indisponibili) la partecipazione del PM è essenziale per la legittimità processuale. Se il PM non è stato sentito o la sentenza scaturisce da accordo fraudolento delle parti, lo Stato ha interesse a sindacare la sentenza per evitare che essa sia il frutto di violazione di diritti indisponibili o violazione dell'ordine pubblico processuale.
Analisi
La norma contiene due ipotesi ben distinte. La prima: sentenza pronunciata pur non essendo il PM stato sentito (violazione del contraddittorio pubblico). La seconda: sentenza che è l'effetto di collusione (accordo fraudolento, non semplice transazione). L'art. 70 c.p.c. specifica quando l'intervento del PM è obbligatorio (ad es. cause di nullità matrimoniale, separazione, adozione, questioni di capacità giuridica). Il PM ha interesse legittimo generale, non interesse di parte, quindi l'onere probatorio è diverso da quello di una parte ordinaria.
Quando si applica
Solo in cause dove l'art. 70 prescrive l'intervento obbligatorio del PM (famiglia, minori, incapaci). Esempio: causa di separazione coniugale. Se il giudice sentenza sulla separazione senza che il PM sia mai stato chiamato a dire la sua, il PM può ricorrere in revocazione perché la sentenza è nulla nel presupposto processuale. Altro esempio: cause di manomissione di persone incapaci dove le parti colludono per far passare un abuso.
Connessioni
Rimandi essenziali: art. 70 c.p.c. (intervento obbligatorio PM), art. 395-396 (motivi generali e straordinari), art. 398-399 (procedura di revocazione). La norma tutela la sovranità dello Stato nella difesa di diritti pubblici e indisponibili che il PM rappresenta.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
In una causa di nullità matrimoniale, Tizio e Mevio, i due coniugi, raggiungono di fatto un accordo privato sulla dichiarazione di nullità. Presentano entrambi richiesta congiunta al giudice omettendo di comunicare l'intervento del pubblico ministero, che secondo l'art. 70 avrebbe dovuto essere obbligatoriamente sentito. Il giudice, non accortosi dell'omissione, decreta la nullità a 30 giorni. Solo dopo sei mesi il PM, notificato da terzi, scopre che la sentenza è stata pronunciata senza la sua partecipazione e propone revocazione fondandosi sull'illegittimità processuale della sentenza per violazione del diritto-dovere pubblico di controllo.
Caso 2: Filano è interdetto per incapacità di intendere e volere
Suo fratello Caio, in collusione con l'avvocato di Filano, promuove una causa di amministrazione di sostegno rappresentando falsamente che Filano acconsente. Il giudice, non sospettando alcunché, nomina amministratore il fratello. Il PM scopre successivamente il complotto fra Caio e il legale. Propone revocazione perché la sentenza è scaturita da collusione fraudolenta, con violazione dell'interesse pubblico alla tutela dell'incapace. La revocazione viene accolta e il procedimento replicato con proper istruzione.
Domande frequenti
In quali cause il pubblico ministero ha diritto di intervento obbligatorio?
Principalmente in cause di nullità matrimoniale, scioglimento matrimoniale, separazione personale, dichiarazione di morte presunta, capacità giuridica di persone fisiche, adozione, stato delle persone e dei minori. L'art. 70 c.p.c. specifica il catalogo completo. Se non sei sicuro, controlla il titolo della causa e consultati con un avvocato.
Il PM può ricorrere in revocazione per semplice errore di diritto della sentenza?
No. L'art. 397 limita il diritto di revocazione del PM a due motivi specifici: mancanza di suo intervento obbligatorio e collusione fraudolenta fra le parti. Errori di diritto, valutazioni delle prove, ecc. non sono motivi di revocazione né per il PM né per le parti ordinarie. Per quelli vale l'appello.
Come fa il PM a provare che c'è stata collusione se le parti pubblicamente non l'ammettono?
Il PM deve raccogliere prove indirette: email fra le parti che attestano accordo fraudolento, testimonianze di partecipanti, elementi procedurali sospetti (ad es. nessuna eccezione opposta mentre normalmente ci sarebbero), analisi della sentenza che riveli logica inconsistente con la causa presentata. L'indizio di collusione deve essere serio e specifico, non vago.
Se il PM interviene nella causa ma poi non è d'accordo con la sentenza, può ricorrere in revocazione?
No. La revocazione per il PM richiede che non sia stato sentito oppure che ci sia stata collusione fraudolenta. Semplice disaccordo sulla sentenza, anche se il PM ha un ruolo, non è motivo sufficiente. Il PM avrebbe dovuto fare ricorso ordinario (cassazione) se riteneva la sentenza illegittima nel diritto.
Quanto tempo ha il PM per proporre revocazione dopo la sentenza?
L'art. 397 rimanda agli artt. 395-396 per i termini. Sommariamente: se scopre il motivo entro il termine di appello, ricorre in revocazione ordinaria. Se scopre dopo, usa la revocazione straordinaria (art. 396) con gli stessi termini di una parte ordinaria. Non esiste un termine speciale per il PM; vale la regola generale di 30 giorni da scoperta o da notificazione della sentenza.