Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.

Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo …

che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

In sintesi

  • In appello vige il divieto di domande nuove, con eccezione per interessi e danni posteriori
  • Le eccezioni nuove sono ammissibili solo se rilevabili d'ufficio
  • Divieto di produrre nuovi documenti, salvo prove di impossibilità non imputabile alla parte
  • È sempre ammesso il differimento del giuramento decisorio
  • La norma garantisce la concentrazione processuale e prevenzione di stratagemmi
Indice dei contenuti

In appello non si possono proporre domande nuove né nuove eccezioni, se non rilevabili d'ufficio; eccezione per interessi e danni maturati dopo la sentenza.

Ratio

L'articolo 345 c.p.c. stabilisce il principio cardine dell'appello civile: il "divieto di novità". La ragione è duplice. Primo, il giudizio di appello è volto a controllare la sentenza di primo grado, non a riaprire completamente il processo. Secondo, la parte aveva già occasione di far valere tutte le sue ragioni in primo grado e non può compensare omissioni o negligenza in appello introducendo nuove questioni. Tuttavia, il diritto dovrebbe essere fluido: per questo la norma consente l'acquisizione di interessi, frutti e danni maturati dopo la sentenza, perché questi risultati economici sono conseguenza naturale del passare del tempo.

Analisi

La norma si articola in quattro commi. Il primo vieta le domande nuove in appello (salvo interessi, frutti, accessori e danni posteriori alla sentenza) e prescrive che, se comunque proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio dal giudice. Il secondo comma vieta le nuove eccezioni, con l'eccezione di quelle rilevabili d'ufficio (cioè eccezioni processuali come l'incompetenza). Il terzo comma proibisce nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa a essa non imputabile (sciopero, forza maggiore, perdita di documenti per caso fortuito). Infine, il quarto comma consente sempre di differire il giuramento decisorio, strumento processuale che serve a concludere il processo risolvendo l'ambiguità probatoria.

Quando si applica

Si applica in ogni giudizio di appello, dalle controversie civili ordinarie alle cause di diritto commerciale o amministrativo per competenza della corte. Tizio ha preteso da Caio 10.000 euro per un prestito e ha vinto in primo grado. Caio impugna in appello la sentenza. In appello Caio non può introdurre una nuova domanda riconvenzionale (ad esempio: "inoltre, Tizio mi deve anche il rimborso spese"), perché sarebbe una domanda nuova. Se Caio non aveva sollevato in primo grado l'eccezione di pagamento, non può proporla in appello a meno che non sia rilevabile d'ufficio (ad es. un'eccezione di nullità del contratto). Se Caio aveva in primo grado un documento probatorio (una ricevuta di pagamento) ma non lo ha prodotto per sua negligenza, non potrà produrlo in appello. Se invece il documento era presso un archivio estero e era impossibile procurarselo per causa non imputabile a Caio, allora potrà provare l'impossibilità e il documento sarà ammissibile.

Connessioni

Rimanda agli articoli 163 (appello civile e procedimento), 280 ss. (procedimenti ordinari), 327 (ricorso per cassazione, da cui riprende il divieto di novità), 404 (opposizione), 350 (trattazione dell'appello), 282 ss. (disposizioni sulla istruttoria). È collegato anche all'articolo 189 c.p.c. (onere della prova in primo grado). La materia è regolata anche da D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conversione L. 7 agosto 2012, n. 134) che ha introdotto il divieto più rigido di produzione di nuovi documenti.

Casi pratici

Caso 1: Tizio ha citato Caio per il recupero di 5.000 euro per un prestito

Il giudice di primo grado condanna Caio a pagare 3.000 euro (riconoscendo solo parte del prestito). Caio impugna. In appello Caio vorrebbe introdurre una nuova domanda: chiedere una controprestazione che Tizio avrebbe dovuto fornire secondo un patto verbale non menzionato in primo grado. La corte d'appello, sentite le parti sulla preliminare, dichiara la domanda nuova inammissibile d'ufficio ex art. 345, comma 1 c.p.c., poiché la domanda avrebbe dovuto essere proposta o almeno indicata in primo grado. Se però Tizio nel frattempo ha pagato solo parzialmente e sono maturati interessi, questi ultimi potranno essere richiesti in appello come «accessori maturati dopo la sentenza».

Caso 2: Sempronio e Mevio litigano sul confine di una proprietà

Sempronio vince in primo grado, ritenendo di possedere un'area controvertibile. Mevio impugna in appello. In primo grado Mevio non aveva sollevato l'eccezione che il confine era già stato accertato da una sentenza precedente (titolo esecutivo), fatto che costituisce una nuova eccezione in appello. Poiché l'eccezione di cosa giudicata è rilevabile d'ufficio, il giudice d'appello può dichiararla d'ufficio e modificare o revocare la sentenza. Se invece Mevio introduce in appello una nuova eccezione di nullità del contratto originario di acquisto da parte di Sempronio, e tale eccezione non è rilevabile d'ufficio, sarà dichiarata inammissibile. Tuttavia, se Mevio dimostra che il documento attestante la nullità era conservato presso un notaio deceduto e impossibile reperito in primo grado, la corte potrà ammettere la prova della impossibilità non imputabile a Mevio.

Domande frequenti

Posso introdurre una domanda completamente nuova in appello?

No, salvo rare eccezioni. Il divieto di novità in appello è rigoroso. Le uniche nuove domande ammesse sono relative a interessi, frutti e accessori maturati dopo la sentenza, nonché al risarcimento danni posteriore.

Che succede se presento comunque una domanda nuova in appello?

La corte d'appello, anche senza richiesta della controparte, dichiara d'ufficio l'inammissibilità della domanda nella prima udienza, senza procedere nel merito di essa.

Posso sollevare un'eccezione nuova in appello?

No, a meno che sia un'eccezione rilevabile d'ufficio. Esempi di eccezioni rilevabili d'ufficio: incompetenza del giudice, nullità del contratto, cosa giudicata. Eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (es. pagamento, compenso) devono essere sollevate in primo grado.

Posso produrre in appello un documento che non avevo in primo grado?

Sì, ma solo se provate che era impossibile procurarselo in primo grado per una causa non imputabile a voi (malattia, forza maggiore, perdita per caso fortuito, etc.). Se la negligenza è vostra, il documento è inammissibile.

Il giuramento decisorio è sempre ammesso in appello?

Sì, secondo l'ultimo comma dell'art. 345 c.p.c., il giuramento decisorio è sempre deferibile in appello, anche se non era stato deferibile in primo grado, per concludere con certezza le controversie su fatti controversi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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