Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 245 c.p.c. – Ordinanza di ammissione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Con l’ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.

La rinuncia fatta da una parte all’audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.

In sintesi

  • Il giudice istruttore emette un'ordinanza per ammettere la prova testimoniale richiesta dalle parti.
  • Con la stessa ordinanza può ridurre le liste dei testimoni ritenute sovrabbondanti rispetto ai capitoli di prova.
  • Vengono eliminati d'ufficio i testimoni che la legge vieta di ascoltare (incapaci a testimoniare).
  • La rinuncia di una parte all'audizione dei propri testimoni non è efficace se le altre parti non acconsentono.
  • Anche il consenso del giudice è necessario affinché la rinuncia produca effetto.
  • La norma bilancia l'economia processuale con il diritto alla prova delle parti.
Indice dei contenuti

L'ordinanza di ammissione della prova testimoniale consente al giudice di ridurre le liste sovrabbondanti ed eliminare testimoni incapaci per legge.

Ratio della norma

L'art. 245 c.p.c. risponde all'esigenza di rendere efficiente il procedimento istruttorio evitando che l'escussione di testimoni sovrabbondanti o legalmente incapaci prolunghi inutilmente il processo. Il legislatore ha attribuito al giudice istruttore un potere selettivo che bilancia il diritto alla prova con i principi di economia processuale e ragionevole durata del giudizio sanciti dall'art. 111 Cost.

Analisi del testo

La norma si articola in due distinte previsioni. La prima riguarda i poteri officiosi del giudice: egli può ridurre le liste sovrabbondanti, ossia sopprimere quei testimoni la cui audizione risulterebbe ripetitiva rispetto a capitoli di prova già adeguatamente coperti, ed eliminare coloro che versano in uno stato di incapacità a testimoniare ai sensi degli artt. 246 e 247 c.p.c. La seconda previsione disciplina la rinuncia alla prova testimoniale: essa richiede una triplice condizione, la volontà del rinunciante, l'adesione delle altre parti e il consenso del giudice, impedendo che una parte vanifichi unilateralmente una fonte di prova sulla quale le controparti possono fare legittimo affidamento.

Quando si applica

La disposizione si applica nella fase istruttoria del processo di cognizione ordinario, dopo che le parti hanno depositato le liste testimoniali nei termini di cui all'art. 244 c.p.c. e il giudice è chiamato a valutarne l'ammissibilità e la rilevanza. Trova applicazione anche nei procedimenti a istruzione semplificata nei limiti della compatibilità. Il potere di riduzione può essere esercitato sia nell'ordinanza di prima ammissione sia nel corso dell'assunzione della prova, qualora emerga la sovrabbondanza in itinere.

Connessioni con altre norme

L'art. 245 c.p.c. si coordina strettamente con l'art. 244 c.p.c., che disciplina le modalità di deduzione della prova testimoniale mediante capitoli e liste, e con gli artt. 246 e 247 c.p.c., che definiscono le cause di incapacità a testimoniare. Rilevano inoltre l'art. 183 c.p.c. sui termini per le richieste istruttorie, l'art. 187 c.p.c. sull'ordinanza che ammette i mezzi di prova, e l'art. 257 c.p.c. che consente al giudice di disporre d'ufficio la citazione di testimoni già indicati ma non ammessi.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio conviene in giudizio Caio per il pagamento di un corrispettivo contrattuale e deposita una lista di dodici testimoni su un unico capitolo di prova relativo alla consegna della merce. Il giudice istruttore, ritenuta la lista sovrabbondante, la riduce a tre testimoni ritenuti sufficienti a coprire adeguatamente il fatto controverso, esercitando il potere conferitogli dall'art. 245 c.p.c.

Nel medesimo procedimento, Caio ha indicato come testimone Sempronio, che però è socio illimitatamente responsabile di una delle parti: il giudice lo elimina dalla lista in quanto portatore di un interesse che lo rende incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c.

In un separato giudizio, Tizio, dopo aver ottenuto l'ammissione dei propri testimoni, decide di rinunciare alla loro audizione sperando di accelerare i tempi. Caio, tuttavia, non aderisce alla rinuncia perché ritiene utile per la propria difesa sentire quei testimoni in controesame. La rinuncia è pertanto priva di effetto e i testimoni di Tizio dovranno essere comunque escussi.

Domande frequenti

Il giudice può ridurre la lista testimoniale anche dopo aver già emesso l'ordinanza di ammissione?

Sì. Il potere di riduzione non si esaurisce con la prima ordinanza: se nel corso dell'assunzione emerge che alcuni testimoni sono divenuti superflui, il giudice può revocare o modificare l'ordinanza ai sensi dell'art. 177 c.p.c.

Quali sono i criteri per stabilire se una lista è sovrabbondante?

La valutazione è discrezionale e si fonda sul rapporto tra il numero dei testimoni e la complessità dei capitoli di prova: una lista è sovrabbondante quando l'audizione di tutti i testimoni indicati non aggiunge elementi utili alla formazione del convincimento del giudice rispetto a quanto già ricavabile da un numero minore di testimonianze.

Cosa accade se la parte rinuncia ai testimoni e le altre aderiscono ma il giudice non consente?

La rinuncia resta priva di effetto. L'art. 245 richiede il concorso di tutte e tre le condizioni: rinuncia del deducente, adesione delle altre parti e consenso del giudice. Il giudice può negare il consenso, ad esempio, quando ritiene necessaria l'audizione per la formazione del proprio convincimento.

I testimoni eliminati per incapacità possono essere riammessi se l'incapacità viene meno?

In linea di principio sì, se la causa di incapacità cessa prima dell'udienza di escussione. La parte interessata dovrà segnalare la circostanza al giudice, che valuterà se revocare il provvedimento di eliminazione e riammettere il testimone.

La riduzione della lista testimoniale è impugnabile autonomamente?

No. L'ordinanza istruttoria che riduce la lista è revocabile e modificabile dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 177 c.p.c., ma non è autonomamente impugnabile con i mezzi ordinari. Le eventuali censure possono essere fatte valere con l'appello avverso la sentenza definitiva, lamentando la violazione del diritto alla prova.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-13
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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