Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 184 c.p.c. – Udienza di assunzione dei mezzi di prova

Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Il giudice istruttore, esaurita la trattazione ex art. 183 c.p.c., ammette con ordinanza i mezzi di prova ritenuti rilevanti
  • Con la stessa ordinanza fissa l'udienza per l'assunzione e dispone i provvedimenti opportuni per l'acquisizione
  • Le prove devono essere assunte sotto la direzione personale del giudice, garante del contraddittorio
  • L'ammissione presuppone la valutazione di rilevanza, ammissibilità e non superfluità dei mezzi richiesti
  • La norma collega la fase di trattazione (art. 183) a quella istruttoria vera e propria (artt. 244 ss. c.p.c.)
Indice dei contenuti

L'art. 184 c.p.c. disciplina l'assunzione dei mezzi di prova: il giudice istruttore, ammessi i mezzi proposti, fissa udienza e dirige l'acquisizione probatoria.

Ratio della norma

L'art. 184 c.p.c. governa il passaggio dalla fase di trattazione a quella istruttoria, garantendo che l'assunzione delle prove avvenga sotto la direzione del giudice istruttore. La ratio risiede nel principio di immediatezza e nel controllo giurisdizionale sull'acquisizione probatoria, presupposto indispensabile per una decisione fondata su elementi legittimamente raccolti nel contraddittorio fra le parti.

Analisi del testo

La disposizione articola due momenti: l'ammissione dei mezzi di prova, mediante ordinanza che vaglia le richieste formulate ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., e la successiva fissazione dell'udienza istruttoria. Il giudice dispone inoltre i "provvedimenti opportuni", formula elastica che include nomina del CTU, ordini di esibizione e modalità di assunzione delle prove orali ex artt. 244 ss. c.p.c.

Quando si applica

La norma opera in ogni processo civile di cognizione ordinaria, dopo la chiusura della trattazione e prima della rimessione in decisione. Trova applicazione tipicamente quando le parti abbiano dedotto prove costituende (testimoniali, interrogatori, CTU, ispezioni), richiedendo un'attività istruttoria materiale dinanzi al giudice istruttore designato.

Connessioni con altre norme

L'art. 184 si raccorda con l'art. 183 c.p.c., che disciplina la fase di trattazione e le richieste istruttorie, con l'art. 187 c.p.c. sulla rimessione in decisione quando la causa sia matura senza istruzione, e con l'art. 188 c.p.c. che ribadisce la direzione del giudice. Per le prove orali rinvia agli artt. 244 ss. c.p.c. sulla testimonianza.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio cita Caio in giudizio per il pagamento di 50.000 euro derivanti da un contratto di appalto. All'esito della trattazione ex art. 183 c.p.c., il giudice istruttore con ordinanza ammette la prova testimoniale dedotta da Tizio sui capitoli relativi all'esecuzione dei lavori, fissa udienza ex art. 184 c.p.c. per l'assunzione e dispone la convocazione dei testi indicati.

Sempronio agisce contro Tizio per risarcimento danni da sinistro stradale. Il giudice, ritenuti rilevanti i mezzi proposti, ammette interrogatorio formale di Tizio e CTU medico-legale; con il medesimo provvedimento ex art. 184 c.p.c. fissa udienza per l'interrogatorio, nomina il consulente tecnico e dispone i provvedimenti opportuni per l'avvio delle operazioni peritali.

Domande frequenti

Cosa fa il giudice istruttore ai sensi dell'art. 184 c.p.c.?

Esaurita la trattazione, ammette con ordinanza i mezzi di prova ritenuti rilevanti, fissa l'udienza per la loro assunzione e adotta i provvedimenti opportuni per l'acquisizione probatoria, dirigendo personalmente l'attività.

Quando il giudice nega l'ammissione dei mezzi di prova?

Il giudice rigetta i mezzi istruttori valutati irrilevanti, inammissibili o superflui rispetto al thema decidendum. La decisione è assunta con ordinanza motivata, modificabile e revocabile nel corso del giudizio.

L'ordinanza ex art. 184 c.p.c. è impugnabile?

L'ordinanza ammissiva o di rigetto delle prove non è autonomamente impugnabile, ma è modificabile e revocabile dallo stesso giudice. Le doglianze possono essere riproposte come motivo di appello contro la sentenza definitiva.

Cosa significa che le prove sono assunte sotto la direzione del giudice?

Significa che il giudice istruttore controlla personalmente l'acquisizione probatoria, garantendo il contraddittorio, la corretta formulazione delle domande ai testi e il rispetto delle regole degli artt. 244 ss. c.p.c. sull'assunzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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