Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 137 c.p.c. – Notificazioni

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

L’ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.

Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.

Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

L’avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.

In sintesi

  • La notificazione è eseguita dall'ufficiale giudiziario su istanza di parte, del pubblico ministero o del cancelliere.
  • L'ufficiale giudiziario consegna al destinatario copia conforme dell'atto originale, attestandone la conformità.
  • Per atti redatti in forma informatica destinati a soggetti privi di domicilio digitale, è consegnata copia cartacea conforme all'originale.
  • Se la notifica non avviene in mani proprie, l'atto è inserito in busta chiusa e sigillata, a tutela della riservatezza.
  • La norma costituisce la disposizione generale di apertura del Capo I, Titolo VI, Libro I del codice di rito.
Indice dei contenuti

L'art. 137 c.p.c. disciplina le notificazioni: l'ufficiale giudiziario esegue su istanza di parte, PM o cancelliere, consegnando copia conforme dell'atto, anche cartacea per destinatari senza PEC.

Ratio della norma

L'art. 137 c.p.c. fissa i principi generali in materia di notificazioni, individuando l'ufficiale giudiziario quale organo istituzionalmente preposto a portare a legale conoscenza del destinatario gli atti del processo. La disposizione bilancia l'esigenza di certezza della comunicazione, indispensabile per il rispetto del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.), con la tutela della riservatezza del destinatario, imponendo l'uso della busta chiusa quando la consegna non avvenga nelle mani proprie.

Analisi del testo

Il primo comma individua i soggetti legittimati a richiedere la notificazione: le parti, il pubblico ministero e il cancelliere. Il secondo comma stabilisce la modalità ordinaria di esecuzione, mediante consegna di copia conforme all'originale, con attestazione di conformità da parte dell'ufficiale giudiziario. I commi successivi, introdotti dalle riforme sulla digitalizzazione del processo, regolano la notificazione di atti nativi digitali a destinatari sprovvisti di domicilio digitale, prevedendo la consegna di copia analogica conforme. L'ultimo comma impone la busta sigillata quando la consegna non avvenga in mani proprie.

Quando si applica

La norma trova applicazione in ogni procedimento civile per la notificazione di atti processuali (citazioni, ricorsi, sentenze, precetti) e stragiudiziali, salvo le ipotesi in cui leggi speciali consentano modalità alternative, come la notifica a mezzo posta (L. 890/1982), la notifica in proprio dell'avvocato (L. 53/1994) o la notifica a mezzo PEC (art. 149-bis c.p.c.). Costituisce la cornice generale entro cui operano gli artt. 138 e seguenti, che disciplinano le specifiche modalità di consegna.

Connessioni con altre norme

L'art. 137 si coordina strettamente con l'art. 138 c.p.c. (notificazione in mani proprie), l'art. 139 c.p.c. (notificazione nella residenza, dimora o domicilio), l'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa), l'art. 149 c.p.c. (notificazione a mezzo del servizio postale) e l'art. 149-bis c.p.c. (notificazione a mezzo PEC). Rilevano altresì la L. 890/1982 sulla notifica postale e la L. 53/1994 sulla notifica in proprio dell'avvocato, nonché il D.L. 179/2012 in tema di domicilio digitale.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio, creditore, incarica il proprio difensore di notificare un atto di citazione a Caio. L'ufficiale giudiziario, su istanza di parte, si reca presso la residenza di Caio ma non lo trova: consegna copia conforme dell'atto al portiere dello stabile, inserendola in busta chiusa e sigillata, ai sensi dell'art. 137, ultimo comma, e dell'art. 139 c.p.c., a tutela della riservatezza.

Sempronio, attore in un giudizio telematico, deve notificare un ricorso nativo digitale a Caio, persona fisica priva di domicilio digitale iscritto in pubblici elenchi. L'ufficiale giudiziario, ricevuta l'istanza, estrae copia analogica conforme dell'atto informatico, ne attesta la conformità e la consegna a Caio, dando atto nella relata delle modalità seguite.

Domande frequenti

Chi può richiedere la notificazione di un atto processuale?

Ai sensi dell'art. 137, primo comma, c.p.c., la notificazione è eseguita dall'ufficiale giudiziario su istanza di parte, del pubblico ministero o del cancelliere, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni.

Cosa accade se il destinatario non ha un indirizzo PEC?

Se l'atto è redatto in forma informatica e il destinatario non dispone di domicilio digitale iscritto in pubblici elenchi, l'ufficiale giudiziario estrae e consegna copia cartacea conforme all'originale, attestandone la conformità.

Perché l'atto deve essere consegnato in busta chiusa?

L'ultimo comma dell'art. 137 c.p.c. impone l'uso della busta sigillata quando la notifica non avviene in mani proprie, per tutelare la riservatezza del destinatario ed evitare che terzi prendano cognizione del contenuto.

L'avvocato può notificare direttamente senza l'ufficiale giudiziario?

Sì, la L. 53/1994 consente all'avvocato munito di procura di eseguire la notifica in proprio, a mezzo posta o PEC, in deroga al regime ordinario dell'art. 137 c.p.c.

Qual è la differenza tra notifica ex art. 137 e notifica a mezzo PEC?

L'art. 137 c.p.c. delinea il modello tradizionale tramite ufficiale giudiziario, mentre l'art. 149-bis c.p.c. disciplina la notifica telematica a mezzo PEC, oggi modalità preferenziale verso destinatari muniti di domicilio digitale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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