Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 116 C.d.S. – Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

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1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) AM:

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

d) A:

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall’articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1);

e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

f) B:

1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice europeo, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all’articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore a 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all’eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni

g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

i) C1E:

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.

l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE . Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 A1.

6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.

7. Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all’articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all’articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonché l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un’autoscuola di cui all’articolo 123. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonché l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un’autoscuola di cui all’articolo 123. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità con cui anche gli istituti dedicati all’educazione stradale possono erogare la formazione sulle nozioni di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire i certificati di abilitazione professionale di cui al secondo e al terzo periodo.

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all’articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell’articolo 119, comma 10.

11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell’ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1, C, C1E e CE, anche speciale , conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE , anche speciale, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest’ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

13. L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 397 a € 1.592.

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.021 a € 4.084. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 408 a € 1.634.

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

In sintesi

  • È obbligatorio avere la patente di guida per condurre autoveicoli e motoveicoli; per i ciclomotori è richiesto il certificato di idoneità.
  • I minori che abbiano compiuto 14 anni possono guidare ciclomotori solo dopo aver conseguito il certificato di idoneità alla guida.
  • Chi guida senza patente rischia una sanzione amministrativa da 5.100 a 20.400 euro e il fermo del veicolo per 3 mesi (comma 15).
  • Chi guida con patente sospesa o revocata è soggetto a sanzione da 2.046 a 8.186 euro (comma 17).
  • Le patenti si articolano in categorie (A, B, C, D e relative sottocategorie) con requisiti fisici, psichici e di età differenziati.
Indice dei contenuti

L'art. 116 C.d.S. subordina la guida al possesso della patente: guidare un veicolo senza averla mai conseguita è oggi reato, punito con l'ammenda da 2.257 a 9.032 euro (e con l'arresto fino a un anno in caso di recidiva nel biennio).

Ratio della norma

L'articolo 116 costituisce il fondamento del sistema autorizzatorio alla guida nell'ordinamento italiano. La norma persegue una duplice finalità: garantire che chiunque conduca un veicolo a motore su strada pubblica abbia dimostrato le necessarie capacità tecniche e i requisiti fisici e psichici minimi, e tutelare l'incolumità di tutti gli utenti della strada. In questa prospettiva la patente non è un mero documento formale, bensì l'attestazione pubblica dell'idoneità soggettiva alla guida, rilasciata all'esito di un procedimento valutativo affidato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti.

Analisi del testo

Il comma 1 enuncia il principio generale: ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli non possono essere guidati senza aver conseguito la patente di guida e, ove richieste, le abilitazioni professionali; i documenti sono rilasciati a chi ha la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis. I commi successivi disciplinano le condizioni per gli esami, il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e l'articolata classificazione delle categorie di patente (AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE).

Il regime sanzionatorio è graduato. Il comma 15 punisce chi conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente, ovvero con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici: si tratta di un reato, sanzionato con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro, con la pena dell'arresto fino a un anno in caso di recidiva nel biennio e con competenza del tribunale in composizione monocratica. Il comma 15-bis colpisce invece chi guida con una patente di categoria inferiore a quella richiesta (illecito amministrativo da € 1.021 a € 4.084, con sospensione della patente posseduta da quattro a otto mesi). Il comma 16 sanziona chi guida munito di patente ma privo dell'abilitazione prescritta (da € 408 a € 1.634). Al comma 15 consegue inoltre, ai sensi del comma 17, il fermo amministrativo del veicolo.

Nota di aggiornamento

La guida senza patente, depenalizzata dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, è tornata a costituire reato per effetto del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Di conseguenza non si tratta più di un illecito amministrativo, ma di una fattispecie penale punita con l'ammenda nella misura sopra indicata.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: guida senza aver mai conseguito la patente

Tizio, ventenne, viene fermato a un controllo stradale mentre guida l'autovettura di un amico. Non ha mai sostenuto l'esame per la patente di guida. In uno scenario illustrativo di questo tipo, la norma stabilisce che Tizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 15, pari, in linea generale, a un importo compreso tra 5.100 e 20.400 euro, e che il veicolo può essere sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. Questo scenario è presentato a scopo esclusivamente divulgativo.

Caso 2: guida con patente sospesa

Caia ha subito la sospensione della patente di categoria B per sei mesi a seguito di una violazione che ha comportato l'azzeramento del punteggio sulla patente a punti. Durante il periodo di sospensione viene controllata alla guida del proprio veicolo. In un caso del genere, la norma del comma 17 prevede tipicamente l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra 2.046 e 8.186 euro. In caso di recidiva entro il biennio, possono aggiungersi conseguenze più severe, inclusa la revoca della patente. Si tratta di uno scenario illustrativo a scopo divulgativo.

Caso 3: minorenne e certificato di idoneità per ciclomotori

Sempronio ha compiuto 14 anni e desidera guidare un ciclomotore (50 cc) per recarsi a scuola. La norma del comma 1-bis stabilisce che, per farlo legittimamente, deve aver conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, ottenibile a seguito di un apposito corso con prova finale presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. In assenza del certificato, anche la guida del ciclomotore è soggetta a sanzione. Questo scenario è presentato a scopo esclusivamente divulgativo.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 116 del Codice della Strada per chi guida senza patente?

Il comma 15 dell'art. 116 C.d.S. stabilisce, in linea generale, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.100 a 20.400 euro per chi guida un autoveicolo o motoveicolo senza aver conseguito la patente. La norma prevede inoltre il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. In caso di recidiva o di altre circostanze aggravanti, possono applicarsi conseguenze ulteriori.

Qual è la differenza tra le sanzioni del comma 15 e del comma 17 dell'art. 116 C.d.S.?

Il comma 15 riguarda chi guida senza aver mai conseguito la patente (o senza poterla esibire), prevedendo una sanzione da 5.100 a 20.400 euro con fermo del veicolo per 3 mesi. Il comma 17 si applica invece a chi guida pur avendo la patente sospesa o revocata: in questo caso la sanzione è tipicamente compresa tra 2.046 e 8.186 euro, con possibili conseguenze aggravate in caso di recidiva.

A che età si può guidare un ciclomotore in Italia e cosa serve?

In linea generale, i minori che abbiano compiuto 14 anni possono guidare ciclomotori (fino a 50 cc) previa acquisizione del certificato di idoneità alla guida, rilasciato a seguito di un apposito corso con prova finale. Dal 1° ottobre 2005, l'obbligo del certificato è stato esteso anche ai maggiorenni privi di patente di guida. Chi è già titolare di patente non deve conseguire il certificato di idoneità.

Il comma 3 dell'art. 116 C.d.S. cosa disciplina?

Il comma 3 dell'art. 116 C.d.S. riguarda le categorie di patente di guida e i requisiti per il loro conseguimento. Il testo normativo completo definisce le diverse categorie (tra cui A1, A2, A, B, C, D e relative sottocategorie), specificando limiti di età, tipologie di veicoli conducibili e condizioni per il passaggio da una categoria all'altra. Per la consultazione del testo integrale aggiornato si consiglia di fare riferimento alla versione ufficiale pubblicata su Normattiva.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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