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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 75 TUIR fissa la base imponibile dell'IRES stabilendo che l'imposta si applica sul reddito complessivo netto di ciascun soggetto passivo, determinato secondo regole differenziate in funzione della categoria soggettiva di appartenenza ex art. 73 TUIR.
  • Per le società ed enti commerciali residenti di cui all'art. 73 comma 1 lett. a) e b) TUIR (società di capitali, cooperative, enti commerciali) il reddito complessivo netto si determina ai sensi delle disposizioni della sezione I del capo II del Titolo II (artt. 81-110, regime ordinario di reddito d'impresa).
  • Per gli enti non commerciali di cui all'art. 73 comma 1 lett. c) TUIR il reddito complessivo si determina ai sensi delle disposizioni del capo III del Titolo II (artt. 143-150), con regole specifiche per le diverse categorie reddituali percepite.
  • Per le società ed enti non residenti di cui all'art. 73 comma 1 lett. d) TUIR il reddito si determina ai sensi delle disposizioni dei capi IV e V del Titolo II (artt. 151-169), con disciplina specifica per i redditi prodotti in Italia (territorialità) e per le stabili organizzazioni.
  • Le società residenti di cui all'art. 73 comma 1 lett. a) TUIR e quelle non residenti di cui alla lett. d) possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI del Titolo II (consolidato fiscale e regimi speciali assimilati), in alternativa al regime ordinario.
  • L'articolo 75 TUIR è norma di rinvio sistematico che organizza l'architettura della base imponibile IRES in funzione della tipologia soggettiva, distinguendo regimi ordinari, regimi speciali (consolidato, trasparenza ex art. 115, ACE) e regimi territoriali per i non residenti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 75 TUIR – Base imponibile

In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1988

Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

Nota:Ripristino “1. L’imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le societa’ e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le societa’ e gli enti non residenti di cui alla lettera d). 2. Le societa’ residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI.”

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Commento

L'articolo 75 TUIR come pilastro architettonico dell'IRES

L'articolo 75 del TUIR è la norma di apertura del Titolo II (Imposta sul reddito delle società) e rappresenta il pilastro architettonico della disciplina IRES. La disposizione individua la base imponibile dell'imposta nel reddito complessivo netto e organizza le regole di determinazione di tale reddito attraverso un rinvio sistematico ai successivi capi del Titolo II, in funzione della tipologia soggettiva del contribuente. La struttura della norma è breve ma di portata sistemica: senza l'art. 75 il sistema IRES sarebbe privo del proprio principio organizzativo, e ogni capitolo successivo del TUIR opererebbe in modo isolato senza una visione di insieme.

L'IRES, introdotta dalla riforma del 2003 (D.Lgs. 344/2003) in sostituzione della precedente IRPEG, è un'imposta proporzionale (aliquota attualmente al 24%) sul reddito delle società e degli enti commerciali. La sua disciplina si articola in cinque capi del Titolo II (Capi II-VI), ciascuno dedicato a una specifica tipologia di soggetti o regimi. L'art. 75 è la "mappa" di questo sistema, indicando a chi si applica ciascun gruppo di regole.

I quattro regimi di determinazione del reddito complessivo

L'art. 75 distingue quattro regimi di determinazione del reddito complessivo netto IRES, ciascuno applicabile a una specifica categoria di soggetti passivi. Il primo regime è quello del Capo II (artt. 81-110) e si applica alle società ed enti commerciali residenti ex art. 73 comma 1 lett. a-b: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, di mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Per tali soggetti il reddito complessivo si identifica con il reddito d'impresa (regola di "monosoggettività" del reddito), determinato secondo le regole della derivazione (rinforzata o semplice) dal bilancio civilistico ai sensi dell'art. 83 TUIR.

Il secondo regime è quello del Capo III (artt. 143-150) per gli enti non commerciali ex art. 73 comma 1 lett. c. Si tratta di enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (associazioni, fondazioni, comitati, enti ecclesiastici, ETS dopo la riforma del Terzo Settore). Per tali soggetti il reddito complessivo è la somma di redditi delle diverse categorie (fondiari, di capitale, d'impresa per le attività commerciali eventualmente svolte, diversi), secondo regole simili a quelle delle persone fisiche ma con specifiche disposizioni dedicate.

Il terzo regime è quello dei Capi IV e V (artt. 151-169) per le società ed enti non residenti ex art. 73 comma 1 lett. d. Per tali soggetti il reddito imponibile in Italia comprende solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato (principio di territorialità), determinati con regole specifiche per le diverse categorie reddituali e per le stabili organizzazioni. La disciplina si coordina con le convenzioni contro le doppie imposizioni e con il diritto unionale (libertà di circolazione, direttive interessi-canoni e madri-figlie).

Il quarto regime è quello del Capo VI (artt. 117-142): è un regime opzionale riservato alle società residenti ex art. 73 comma 1 lett. a) e alle non residenti ex lett. d). Comprende il consolidato nazionale (artt. 117-129), il consolidato mondiale (artt. 130-142), il regime di trasparenza ex art. 115 (per società di capitali con soci tutti società di capitali) e il regime di trasparenza fiscale per società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria (art. 116). Si tratta di regimi speciali che modificano l'unità impositiva (consolidato), la titolarità del reddito (trasparenza) o specifici aspetti della determinazione del reddito (es. tax sharing infragruppo).

La nozione di "reddito complessivo netto"

Cuore concettuale dell'art. 75 è la nozione di reddito complessivo netto. La qualificazione "netto" significa che la base imponibile è già determinata al netto delle deduzioni e delle perdite riportabili, mentre l'aliquota IRES (24%) si applica direttamente al reddito imponibile finale, senza ulteriori detrazioni di imposta (salvo specifiche eccezioni come il credito d'imposta estero ex art. 165, che opera in detrazione dall'imposta dovuta).

La determinazione del reddito netto richiede percorsi specifici a seconda del regime applicabile. Per le società commerciali residenti il punto di partenza è il bilancio civilistico (utile o perdita del conto economico) con applicazione delle variazioni in aumento o in diminuzione previste dagli artt. 83-110 TUIR; per gli enti non commerciali si procede categoria per categoria, sommando i redditi netti di ciascuna; per le società non residenti si determina il reddito imponibile in Italia secondo i criteri di territorialità.

Il regime opzionale del Capo VI: consolidato e trasparenza

Il rinvio del comma 2 dell'art. 75 al Capo VI introduce il regime opzionale del consolidato fiscale nazionale e degli istituti assimilati. Il consolidato consente alle società del medesimo gruppo (con controllo superiore al 50% dei diritti di voto) di determinare un unico reddito imponibile pari alla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società aderenti, con compensazione orizzontale delle posizioni reddituali. È uno strumento centrale di pianificazione fiscale dei gruppi industriali e finanziari italiani, che consente di ottimizzare l'utilizzo delle perdite e di gestire centralmente l'IRES del gruppo.

Gli istituti assimilati comprendono il consolidato mondiale (artt. 130-142, di applicazione molto residua per la complessità procedurale), il regime di trasparenza ex art. 115 per le società di capitali con soci tutti società di capitali (che imputa il reddito ai soci come se la società fosse una società di persone), e il regime di trasparenza per SRL a ristretta base ex art. 116 (con vincoli sui requisiti dei soci).

Coordinamento con il sistema IRPEF e con i regimi territoriali

Sul piano sistematico l'art. 75 TUIR si coordina con la disciplina IRPEF delle persone fisiche (Titolo I del TUIR, artt. 1-71). La distinzione tra IRES e IRPEF non è solo formale ma sostanziale: l'IRES tassa il reddito delle entità giuridiche autonome (società di capitali, enti commerciali) con un'aliquota proporzionale; l'IRPEF tassa il reddito delle persone fisiche con aliquote progressive. Per le società di persone (SNC, SAS, ditte individuali con regime ordinario) il reddito d'impresa è determinato con regole IRES-like ma è poi imputato per trasparenza ai soci/titolari, che lo tassano IRPEF.

Per le società non residenti il rinvio ai Capi IV e V realizza la tassazione su base territoriale: solo i redditi prodotti in Italia rilevano ai fini IRES, secondo i criteri di collegamento territoriale dell'art. 23 TUIR (immobili siti in Italia, redditi di lavoro prestato in Italia, stabili organizzazioni in Italia, dividendi e interessi corrisposti dallo Stato o da residenti, ecc.). La disciplina si coordina con le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia con oltre 100 Paesi, che modulano l'imposizione concorrente Italia/Stato di residenza con regole specifiche per ciascuna categoria reddituale.

Profili applicativi: verifica della categoria soggettiva

Sul piano operativo l'art. 75 TUIR impone al commercialista una verifica preliminare della categoria soggettiva del cliente per individuare la corretta cornice impositiva. La distinzione tra ente commerciale ed ente non commerciale (lett. b vs lett. c) è cruciale per gli enti del Terzo Settore, le associazioni sportive dilettantistiche, le fondazioni: la qualificazione si basa sulla "principalità" dell'attività commerciale rispetto a quella istituzionale, e va verificata con riferimento ai parametri del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e della prassi (Circ. AdE 18/E/2018 e successive).

La distinzione tra società residente e non residente si fonda sui criteri dell'art. 73 comma 3 TUIR: sede legale o amministrativa in Italia, oggetto principale dell'attività in Italia. Le presunzioni di esterovestizione (art. 73 comma 5-bis e seguenti) e di residenza tramite controllo o amministrazione hanno generato un'ampia giurisprudenza, di cui il commercialista deve avere conoscenza per gestire correttamente strutture societarie internazionali e investimenti cross-border.

La scelta del regime opzionale del Capo VI richiede valutazioni di pianificazione fiscale complessa: il consolidato nazionale presenta vantaggi in termini di compensazione perdite e oneri amministrativi, ma comporta vincoli triennali e condivisione delle responsabilità tributarie tra le società aderenti. Il regime di trasparenza ex art. 115 può essere fiscalmente vantaggioso per le holding intermedie, ma richiede specifici requisiti soggettivi e produce effetti irreversibili. La scelta è di norma il frutto di un'analisi multidimensionale che considera struttura del gruppo, profilo dei soci, flussi di reddito, prospettive evolutive del business.

Prassi e linee guida

Provvedimento · IRES: come calcolare la base imponibile

L'Agenzia delle Entrate illustra le regole di determinazione della base imponibile IRES distinguendo tra societa' ed enti commerciali residenti (reddito d'impresa unitario), enti non commerciali (somma per categorie come per le persone fisiche) e soggetti non residenti (solo redditi prodotti in Italia). E' il quadro applicativo dell'art. 75 TUIR.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Circolare · n. 15/E del 17 maggio 2022

Chiarimenti in materia di IRES sulla deducibilita' di componenti negativi del reddito d'impresa rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile ex art. 75 TUIR.

Leggi il documento su def.finanze.it

Domande frequenti

Cos'è il "reddito complessivo netto" ai sensi dell'art. 75 TUIR?

È la base imponibile dell'IRES sulla quale si applica l'aliquota proporzionale del 24%. È determinata in modo già "netto" delle deduzioni e delle perdite riportabili, secondo regole differenziate in funzione della categoria soggettiva: regime ordinario di reddito d'impresa per le società commerciali residenti (Capo II); regole per categorie reddituali per gli enti non commerciali (Capo III); regole territoriali per le società non residenti (Capi IV e V); regime opzionale per consolidato e trasparenza (Capo VI).

Tutte le società IRES applicano le stesse regole di determinazione del reddito?

No. L'art. 75 TUIR distingue quattro regimi a seconda della categoria soggettiva: (1) società ed enti commerciali residenti seguono le regole del Capo II (artt. 81-110); (2) enti non commerciali seguono il Capo III (artt. 143-150); (3) società ed enti non residenti seguono i Capi IV e V (artt. 151-169); (4) opzionalmente, le società residenti commerciali e non residenti possono accedere al Capo VI (consolidato fiscale, trasparenza ex artt. 115-116). La scelta del regime corretto è il primo passo della consulenza fiscale d'impresa.

Cos'è il consolidato fiscale nazionale richiamato dal Capo VI?

È un regime opzionale (artt. 117-129 TUIR) che consente alle società del medesimo gruppo (con controllo superiore al 50% dei diritti di voto) di determinare un unico reddito imponibile pari alla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società aderenti. Realizza la compensazione orizzontale delle posizioni reddituali, consentendo di ottimizzare l'utilizzo delle perdite e di gestire centralmente l'IRES del gruppo. L'opzione ha durata triennale rinnovabile, comporta condivisione delle responsabilità tributarie tra le aderenti e richiede specifici requisiti soggettivi e formali.

Le società non residenti sono tassate IRES sul reddito mondiale?

No. Per le società ed enti non residenti il reddito imponibile in Italia comprende solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato, secondo i criteri territoriali dell'art. 23 TUIR e le regole specifiche dei Capi IV e V del Titolo II. Si tassano dunque immobili siti in Italia, redditi di lavoro prestato in Italia, redditi delle stabili organizzazioni in Italia, dividendi e interessi corrisposti dallo Stato o da residenti, plusvalenze su partecipazioni qualificate in società italiane. La disciplina si coordina con le convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili.

Come si distingue un ente commerciale da un ente non commerciale ai fini IRES?

La distinzione si fonda sull'oggetto esclusivo o principale dell'attività ai sensi dell'art. 73 comma 4 TUIR. Sono enti commerciali (lett. b) quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; sono enti non commerciali (lett. c) gli altri. La verifica della "principalità" può essere complessa per gli enti del Terzo Settore, le associazioni sportive, le fondazioni: si tiene conto dei parametri quantitativi e qualitativi della prassi (Circ. AdE 18/E/2018), del rapporto tra entrate commerciali e istituzionali, della stabilità nel tempo. Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha introdotto specifiche disposizioni per gli ETS.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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