Indice
- Cosa disciplina: le definizioni e disposizioni generali del nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero per le piccole imprese UE (SES, Small Enterprise Scheme), introdotto in Italia dal D.Lgs. 180/2024 in attuazione della direttiva UE 2020/285.
- Regime di franchigia (lett. a): regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti in UE con volume d'affari sotto determinate soglie, in cui non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta, sostanzialmente analogo al regime forfettario italiano ma operante a livello UE.
- Volume d'affari UE annuo (lett. b): valore totale annuo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi al netto dell'IVA effettuate nel territorio dell'UE, soglia di 100.000 euro per l'ammissione al regime transfrontaliero.
- Definizioni operative (lett. c-g): volume d'affari del singolo Stato membro; soggetto stabilito (sede dell'attività economica, irrilevanza delle stabili organizzazioni); Stato di stabilimento; Stato di esenzione; numero di identificazione EX, il codice individuale con suffisso EX fornito dallo Stato di stabilimento per l'applicazione del regime negli altri Stati UE.
- Esclusioni (comma 2): il regime non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in altro Stato UE e ad altre cessioni/prestazioni escluse dallo Stato di esenzione.
- Vigenza: in vigore dal 01/01/2025 (D.Lgs. 13/11/2024 n. 180 art. 3); soppr. dal 01/01/2027 da D.Lgs. 10/2026 art. 170 (Testo Unico).
Testo dell'articoloVigente
Art. 70 ter decies T.U.IVA – Definizioni e disposizioni generali).
In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta;
b) Volume d’affari annuo dell’Unione europea: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio dell’Unione europea nel corso di un anno civile;
c) Volume d’affari annuo dello Stato membro: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate in uno Stato membro dell’Unione europea;
d) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attivita’ economica in uno Stato membro dell’Unione europea. Ai fini della presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni;
e) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell’Unione europea in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attivita’ economica;
f) Stato di esenzione: lo Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto;
g) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell’applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.
2. Il regime di franchigia non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro stato membro e alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.
3. Per la determinazione del volume d’affari non sono prese in considerazione le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali e le operazioni esenti di cui all’articolo 10 escluse quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, salvo che non abbiano carattere accessorio, e le operazioni di cui al numero 11 del medesimo articolo 10.
4. Gli Stati membri che non adottano l’euro determinano le soglie di volume d’affari, ai fini dell’ammissione o dell’esclusione al regime di franchigia transfrontaliero, applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018. L’importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse dall’euro e’ espresso nel corrispondente valore in euro calcolato applicando il tasso di cambio del primo giorno dell’anno civile. Il cambio e’ effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ attuative del presente Titolo.”
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Commento
Il regime di franchigia transfrontaliero: una rivoluzione UE per le piccole imprese
L'articolo 70-terdecies T.U.IVA, in vigore dal 1° gennaio 2025 per effetto dell'art. 3 del D.Lgs. 13 novembre 2024 n. 180 (recepimento della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, meglio nota come «SES, Small Enterprise Scheme»), introduce nel sistema IVA italiano una novità di particolare rilievo strategico: il regime di franchigia IVA transfrontaliero per le piccole imprese UE. Si tratta di una delle riforme più significative del sistema IVA UE degli ultimi anni, finalizzata a rimuovere uno degli ostacoli più ricorrenti al commercio intra-UE per le piccole imprese: la complessità di gestire l'IVA in più Stati membri.
Prima della direttiva 2020/285, ogni Stato membro aveva un proprio regime di franchigia IVA «interno» (in Italia il regime forfettario ex L. 190/2014, in altri Stati UE regimi analoghi con soglie e modalità diverse), ma tali regimi operavano esclusivamente per le operazioni effettuate nello Stato di stabilimento. Una piccola impresa italiana che effettuava cessioni o prestazioni in Francia o Germania doveva applicare l'IVA standard di quei Paesi, identificarsi ai fini IVA, gestire dichiarazioni, fatturazione e versamenti, un costo amministrativo proibitivo per chi opera con piccoli volumi transfrontalieri. Il regime transfrontaliero introdotto dall'art. 70-terdecies e ss. risolve questa criticità, consentendo a una piccola impresa di applicare la franchigia IVA anche negli altri Stati membri UE in cui opera, semplificando radicalmente la compliance e rimuovendo barriere de facto al commercio intra-UE.
Come tutta la nuova disciplina del Titolo V-ter, è destinata a soppressione formale dal 1° gennaio 2027 (D.Lgs. 10/2026 art. 170, Testo Unico riforma fiscale Meloni Atto III), ma la sostanza del regime continuerà nel sistema unitario in formazione, in coerenza con la direttiva UE 2020/285 e con l'evoluzione del sistema IVA UE armonizzato.
La definizione di «regime di franchigia» (lett. a)
La lettera a) del primo comma definisce il regime di franchigia: «il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea che hanno un volume d'affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta». Si tratta del classico schema della franchigia IVA: il soggetto in regime non addebita l'IVA sulle proprie operazioni (no rivalsa) e non ha diritto a detrarre l'IVA sui propri acquisti (no detrazione). È il modello del regime forfettario italiano (L. 190/2014) e dei regimi analoghi degli altri Stati UE, oggi armonizzato a livello europeo dalla direttiva 2020/285.
L'effetto pratico per il consumatore finale è duplice: (a) i prezzi dei beni e servizi acquistati da soggetti in franchigia non includono IVA italiana, con potenziale convenienza del 10-22% rispetto agli stessi beni/servizi acquistati da soggetti IVA ordinari; (b) il piccolo imprenditore in franchigia opera con maggior semplicità amministrativa, niente fatturazione elettronica completa, niente liquidazioni periodiche, niente dichiarazioni annuali IVA in senso pieno (solo specifiche comunicazioni ai sensi del regime). Per le piccole imprese italiane che operano in altri Stati UE, la novità è di particolare convenienza: prima dovevano gestire la complessità IVA di ogni Stato di destinazione, oggi possono applicare la franchigia in tutti gli Stati UE in cui rientrano nelle soglie.
Le definizioni di volume d'affari (lett. b-c)
Il quadro definitorio prosegue con le due definizioni di volume d'affari rilevanti:
Lett. b), Volume d'affari annuo dell'Unione europea: «il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate nel territorio dell'Unione europea nel corso di un anno civile». È la soglia complessiva calcolata su tutti gli Stati UE in cui il soggetto opera, fissata a 100.000 euro dalla direttiva 2020/285 e recepita dall'art. 70-quaterdecies. È una soglia di accesso al regime transfrontaliero: chi supera questa soglia perde l'eleggibilità al regime in tutti gli Stati UE.
Lett. c), Volume d'affari annuo dello Stato membro: «il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate in uno Stato membro dell'Unione europea». È la soglia specifica per ciascuno Stato in cui il soggetto opera. La direttiva 2020/285 lascia agli Stati membri la libertà di determinare le proprie soglie nazionali entro il limite massimo di 85.000 euro (per le operazioni effettuate nel singolo Stato). L'Italia ha mantenuto la soglia del regime forfettario nazionale di 85.000 euro ex art. 1 c. 54 L. 190/2014 (innalzata da 65.000 dal 2023). Per le operazioni in altri Stati UE, si applica la soglia di tale Stato.
Le definizioni di stabilimento (lett. d-f)
Il sistema delle definizioni di stabilimento è cruciale per individuare il «punto di ancoraggio» del regime:
Lett. d), Soggetto stabilito: «soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro dell'Unione europea. Ai fini della presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni». L'inciso sull'irrilevanza delle stabili organizzazioni è importante: il regime opera sulla base del «luogo della sede dell'attività economica» (concetto sostanziale: dove sono prese le decisioni strategiche, dove si svolge l'attività principale), non sulla base delle stabili organizzazioni eventualmente presenti in altri Stati. Una società italiana con stabile organizzazione in Francia è «soggetto stabilito» in Italia ai fini del regime, non in Francia.
Lett. e), Stato di stabilimento: lo Stato membro UE in cui il soggetto ha stabilito la sede della propria attività economica. È lo Stato che funge da «hub» del regime: rilascia il numero di identificazione EX, gestisce la comunicazione con gli altri Stati UE, monitora il rispetto delle soglie, riceve le dichiarazioni periodiche del soggetto.
Lett. f), Stato di esenzione: «lo Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto». È ciascuno degli Stati UE in cui il soggetto, oltre allo Stato di stabilimento, vuole applicare il regime di franchigia. Il soggetto può richiedere l'ammissione al regime in più Stati di esenzione contemporaneamente.
Il numero di identificazione EX: il «passaporto» del regime
La lett. g) introduce uno strumento operativo cruciale: il «numero di identificazione EX», «il numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell'applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione». Si tratta di un codice unico che identifica il soggetto come abilitato al regime di franchigia transfrontaliero, riconoscibile in tutti gli Stati UE. Il funzionamento è analogo al meccanismo del VIES per le partite IVA intracomunitarie: il numero EX è verificabile online, consente l'immediata identificazione del soggetto, e funge da «passaporto» del regime.
Il numero EX è rilasciato esclusivamente dallo Stato di stabilimento (non dagli Stati di esenzione), con conseguente centralizzazione amministrativa: il soggetto comunica al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di operare in regime di franchigia in altri Stati UE, lo Stato di stabilimento verifica i requisiti e rilascia il numero EX, gli altri Stati UE riconoscono automaticamente il numero. È un'innovazione di rilievo che semplifica drasticamente la compliance transfrontaliera per le piccole imprese.
Le esclusioni (comma 2): mezzi di trasporto nuovi e altre operazioni
Il secondo comma introduce esclusioni dall'ambito applicativo del regime: «il regime di franchigia non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro stato membro e alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione».
L'esclusione dei mezzi di trasporto nuovi (auto, moto, aerei, barche con specifiche caratteristiche tecniche di «novità» definite dal D.L. 331/1993 art. 38) trasportati intracomunitariamente è coerente con il regime IVA UE specifico per tali beni: le cessioni di mezzi di trasporto nuovi intracomunitari sono sempre imponibili nello Stato di destinazione (anche per privati consumatori), e quindi non possono ricadere nel regime di franchigia. Le altre esclusioni sono lasciate alla determinazione dello Stato di esenzione: ogni Stato UE può escludere dal regime alcune categorie di operazioni considerate sensibili (es. immobili, beni di lusso, servizi finanziari).
La determinazione del volume d'affari (comma 3): le esclusioni dal calcolo
Il terzo comma regola la determinazione del volume d'affari rilevante per le soglie del regime. Sono esclusi dal calcolo: (a) le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali (cespiti che escono dall'attività ordinaria); (b) le operazioni esenti di cui all'art. 10 T.U.IVA, escluse quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9 (operazioni finanziarie e assicurative, locazioni di terreni e fabbricati, gestione di fondi, servizi di pagamento), salvo che non abbiano carattere accessorio; (c) le operazioni di cui al numero 11 dell'art. 10 (cessioni di oro da investimento).
L'esclusione delle operazioni esenti dei numeri 1-4, 8, 8-bis, 9 dal computo è importante per il settore finanziario e immobiliare: una piccola impresa che genera elevati volumi di operazioni esenti finanziarie/assicurative o locative non vede questi volumi computati nelle soglie, mantenendo l'eleggibilità al regime anche con elevati ricavi formali. La logica è che tali operazioni hanno comunque base IVA esente e non «consumano» la capacità della soglia di franchigia, che è pensata per le operazioni effettivamente sostantive del piccolo imprenditore.
Coordinamento con il regime forfettario italiano
Una domanda rilevante per gli operatori italiani è il coordinamento tra il nuovo regime di franchigia transfrontaliero e il regime forfettario nazionale (L. 190/2014). I due regimi non sono alternativi ma complementari: (a) il regime forfettario si applica alle operazioni effettuate in Italia dal soggetto stabilito in Italia; (b) il regime di franchigia transfrontaliero si applica alle operazioni effettuate dal medesimo soggetto in altri Stati UE. La piccola impresa italiana in regime forfettario può quindi aggiungere il regime transfrontaliero per le proprie operazioni in altri Stati UE, mantenendo il regime forfettario per le operazioni domestiche. È una significativa evoluzione: prima della direttiva 2020/285, le operazioni in altri Stati UE da parte di un soggetto in regime forfettario richiedevano l'applicazione dell'IVA standard di quegli Stati, con notevoli complessità.
Profili pratici per la consulenza alle piccole imprese
Per il consulente che assiste piccole imprese italiane con potenziali clienti in altri Stati UE, il regime di franchigia transfrontaliero apre importanti opportunità. Prima area: diagnosi di eleggibilità. Verifica del rispetto delle soglie (volume d'affari UE complessivo non superiore a 100.000 euro, volume d'affari nei singoli Stati di esenzione entro le soglie nazionali, per l'Italia 85.000 euro), verifica dell'assenza di operazioni escluse (mezzi di trasporto nuovi, altre operazioni escluse dagli Stati di esenzione). Seconda area: procedura di accesso. Comunicazione al proprio Stato di stabilimento dell'intenzione di accedere al regime in altri Stati UE, ottenimento del numero di identificazione EX, comunicazione del numero ai clienti e fornitori dei vari Stati di esenzione. Terza area: gestione operativa. Monitoraggio continuo delle soglie nei vari Stati UE, gestione delle esclusioni operative, raccordo con il regime forfettario nazionale, comunicazioni periodiche allo Stato di stabilimento. Quarta area: strategia di crescita. Il regime apre potenzialmente nuovi mercati UE per le piccole imprese italiane (artigianato, servizi professionali, e-commerce di piccola dimensione), che possono essere esplorati senza i costi proibitivi della compliance IVA tradizionale negli altri Stati UE.
Prassi e linee guida
Circolare · n. 19/E del 31 ottobre 2018
Agenzia delle Entrate
Illustra le definizioni e le disposizioni generali del Gruppo IVA, chiarendo la nozione di soggetto passivo unitario, gli effetti delle operazioni infragruppo e gli adempimenti dichiarativi del rappresentante di gruppo.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Quali sono le definizioni chiave del regime di franchigia transfrontaliero?
L'articolo 70-ter decies introduce le definizioni rilevanti per il regime di franchigia. Per regime di franchigia si intende il regime applicabile dai soggetti passivi UE con volume d'affari sotto le soglie, che non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione. Per volume d'affari annuo UE si intende il valore totale annuo delle operazioni effettuate nell'Unione al netto dell'IVA.
Come si calcola il volume d'affari UE?
Il volume d'affari annuo dell'Unione europea e' il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate nel territorio dell'Unione europea nel corso di un anno civile. Il computo include tutte le operazioni rilevanti effettuate in qualsiasi Stato membro, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto passivo.
Cosa si intende per volume d'affari annuo nello Stato?
Il volume d'affari annuo nello Stato e' il valore totale annuo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio italiano nel corso di un anno civile, al netto dell'IVA. Costituisce parametro per verificare il rispetto della soglia specifica italiana di 85.000 euro prevista dall'articolo 70-quater decies.
Cosa si intende per Stato di stabilimento?
Lo Stato di stabilimento e' lo Stato membro UE in cui il soggetto passivo persona fisica ha la sede della propria attività economica o la stabile organizzazione, ovvero, in mancanza, il domicilio o la residenza abituale. La determinazione segue i criteri della Direttiva IVA e dei regolamenti di esecuzione UE (Regolamento UE 282/2011).
Qual e' la cornice europea del nuovo regime?
Le definizioni recepiscono la Direttiva UE 2020/285, che ha modificato la Direttiva IVA 2006/112/CE introducendo dal 1 gennaio 2025 il regime armonizzato di franchigia per piccole imprese (SME scheme). Il regime ha lo scopo di semplificare gli adempimenti per le piccole imprese che operano in più Stati UE, riducendo gli oneri amministrativi e i costi di compliance.
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