Autore: Andrea Marton

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    Il lavoro notturno è una specificità strutturale della panificazione artigianale: il pane si impasta e cuoce nelle ore piccole. Il CCNL riconosce questa particolarità con una fascia notturna anticipata (ore 21-4) e maggiorazioni significative.

    In sintesi

    L’orario contrattuale è 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Nel settore panificazione artigianato il lavoro notturno (ore 21-4) è compensato con maggiorazione del 50%; la domenica per la produzione del pane vale il 75%. Sono previste 76 ore annue di ROL e flessibilità fino a 80-112 ore. Straordinario consentito fino a 280 ore annue.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Rinnovo
    6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Orario normale
    40 ore settimanali (8 h/giorno su 5 gg; 6 h 40 min/giorno su 6 gg)

    Tabella riepilogativa: maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo

    Maggiorazioni per tipologia di lavoro – Settore Panificazione Artigianato
    Tipologia di lavoro Maggiorazione Note
    Straordinario diurno 30% Oltre l’orario giornaliero stabilito
    Lavoro notturno (ore 21-4) 50% Fascia specifica per panificazione
    Lavoro festivo 20% Giorni festivi non domenicali
    Lavoro domenicale (pane) 75% Produzione, confez., distribuzione, vendita pane; non cumulabile
    Lavoro domenicale (altri prodotti) 30% Domenicale per prodotti diversi dal pane

    Le maggiorazioni nel settore panificazione sono cumulabili fino alla misura del 55%, salvo la percentuale del 75% per la domenica che non è cumulabile. Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione globale di fatto (dal 1° dicembre 2021). Limite annuale straordinari: 280 ore.

    Maggiorazioni per tipologia di lavoro – Settore Alimentare Artigiano
    Tipologia di lavoro Maggiorazione Note
    Straordinario diurno 30% Oltre l’orario giornaliero
    Straordinario notturno 50% Compresi o non compresi in turni avvicendati
    Lavoro nei giorni festivi 40%
    Straordinario festivo e domenicale 60%
    Lavoro domenicale con riposo compensativo 10%
    Lavoro notturno ordinario (ore 22-6) 30% Fascia notturna più ampia rispetto alla panificazione
    Straordinario festivo notturno 60%
    Lavoro a turni in ciclo continuo notturno 30%

    Nel settore alimentare artigiano le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.

    Il lavoro notturno nella panificazione artigiana: una specificità di settore

    Il panettiere artigianale inizia tipicamente il lavoro nel cuore della notte per avere il pane pronto all’apertura del negozio. Il CCNL riconosce questa specificità con una fascia notturna anticipata rispetto al settore alimentare generico:

    • Settore panificazione artigianato: la notte inizia alle ore 21 e finisce alle ore 4 del mattino. Chi impasta dalle 23 e inforna dalle 2 è in piena fascia notturna contrattuale.
    • Settore alimentare artigiano (pasticcerie, gelaterie, ecc.): la fascia notturna è dalle ore 22 alle ore 6.

    La differenza è rilevante: un pasticcere che lavora dalle 21 alle 22 percepisce solo la maggiorazione ordinaria, mentre un panettiere nelle stesse ore matura la maggiorazione notturna del 50%.

    La lavoratrice madre, o il padre mono-affidatario, ha diritto a un prolungamento del periodo di esenzione dal lavoro notturno di 6 mesi continuativi, a partire dal 3° anno di vita del bambino (oltre alla tutela di legge che copre il periodo precedente).

    ROL, ex festività e flessibilità

    Il CCNL Alimentari Artigianato prevede un pacchetto di ore di riduzione dell’orario di lavoro articolato in più voci:

    • ROL (riduzione orario di lavoro): 16 ore annue (previste come permessi da fruire individualmente o collettivamente);
    • Ex festività: 4 giornate di permessi retribuiti all’anno, da fruire entro il 31 dicembre;
    • Turnisti (dal 1° giugno 2024): ulteriori 8 ore di riduzione rispetto ai lavoratori giornalieri;
    • Dal 1° gennaio 2027: ulteriori 4 ore di riduzione per tutti i lavoratori.

    Il monte complessivo attuale è dunque di 76 ore annue di riduzione (per giornalieri), che salgono a 84 ore per i turnisti.

    Lavoro a turni e orario ridotto

    Per il lavoro organizzato in tre turni (ciclo continuo), il terzo turno (notturno) è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione mensile rispetto ai colleghi che lavorano il normale orario di 40 ore. Questa riduzione di orario non è una decurtazione dello stipendio: il lavoratore turno notturno percepisce la stessa retribuzione del collega diurno, lavorando 4 ore in meno a settimana.

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere, turno notturno standard (22-6)
    Tizio lavora in un panificio artigianale dalle 22 alle 6 di mattina (8 ore). La sua fascia di lavoro va dalle ore 21 alle ore 4 (CCNL panificazione) e in parte oltre. Tutte le ore dalle 22 alle 6 rientrano nella fascia notturna, quindi l’intera prestazione matura la maggiorazione del 50% sulla retribuzione oraria globale. Se lavora anche di domenica producendo pane, alla maggiorazione notturna si applica il limite del 55% di cumulabilità (non si sommano 50% + 75%).
    Caia – Operaia in pasticceria artigianale, turno serale
    Caia lavora in una pasticceria artigianale dalle 18 alle 24. Le prime 4 ore (18-22) sono ordinarie. Le ultime 2 ore (22-24) rientrano nella fascia notturna del settore alimentare (ore 22-6) e maturano la maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria. La pasticceria, non essendo un panificio, applica la fascia notturna 22-6 e non quella 21-4 della panificazione.
    Sempronio – Addetto alla distribuzione, domenica mattina
    Sempronio consegna il pane fresco di domenica mattina (6-12). Il CCNL prevede per gli addetti alla distribuzione del pane la maggiorazione domenicale del 75%, non cumulabile con altre voci. È la maggiorazione più alta prevista dal contratto e si applica sull’intera retribuzione oraria globale di fatto.

    Domande frequenti

    A che ora inizia il lavoro notturno per i panettieri nel CCNL Artigianato?
    Nel settore panificazione artigianato il lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 21 alle ore 4 del mattino. Nel settore alimentare artigiano, invece, la fascia notturna è dalle ore 22 alle ore 6. Le maggiorazioni sono diverse: 50% per la panificazione, 30% per l’alimentare.
    Quanto viene pagato il lavoro domenicale nel panificio artigianale?
    Per gli addetti alla produzione, confezionamento, distribuzione e vendita del pane la maggiorazione domenicale è del 75% (la più alta del contratto), che non è cumulabile con altre maggiorazioni. Per gli addetti a prodotti diversi dal pane la maggiorazione domenicale è del 30%.
    Quante ore di straordinario sono consentite nel CCNL Alimentari Artigianato?
    Il limite massimo di straordinario è 280 ore annue per singolo lavoratore. Le ore di straordinario diurno sono compensate con una maggiorazione del 30% (su retribuzione globale di fatto). Il limite settimanale assoluto è 48 ore, compreso lo straordinario.
    Quante ore di ROL spettano?
    I lavoratori hanno diritto a 76 ore annue complessive di riduzione orario (16 ROL + 4 giornate ex festività). Dal 1° giugno 2024 i turnisti hanno ulteriori 8 ore. Dal 1° gennaio 2027 saranno aggiunte ulteriori 4 ore per tutti.
    La lavoratrice madre può evitare il lavoro notturno in panificio?
    Sì. La legge (D.Lgs. n. 151/2001) vieta il lavoro notturno durante la gravidanza e fino a un anno di vita del bambino. Il CCNL aggiunge un ulteriore prolungamento dell’esenzione di 6 mesi continuativi a partire dal 3° anno di vita del bambino, come condizione di miglior favore rispetto alla legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Editoria Libraria: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Editoria Libraria

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Editoria Libraria

    L’editoria libraria è un settore soggetto a picchi stagionali legati alle uscite editoriali, alle fiere del libro e alle campagne di lancio: la gestione dell’orario di lavoro è quindi un tema concreto e ricorrente per chi lavora nelle case editrici. Il CCNL definisce i limiti dell’orario normale, le condizioni dello straordinario e le maggiorazioni dovute, in applicazione del quadro legislativo del d.lgs. 66/2003.

    In sintesi

    Il CCNL Editoria Libraria fissa l’orario normale di lavoro nel rispetto del limite legale di 40 ore settimanali (d.lgs. 66/2003). Il lavoro straordinario è compensato con maggiorazioni percentuali differenziate (feriale diurno, notturno, festivo) stabilite dal contratto. Nel settore editoriale librario il lavoro agile (smart working) è disciplinato da accordi aziendali o individuali; le fiere del libro e le trasferte seguono regole specifiche.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Associazioni degli editori di libri
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori dipendenti da case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti di case editrici operanti nel settore dell’editoria libraria
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il quadro legale: limiti inderogabili

    Il d.lgs. 66/2003 (attuazione delle direttive comunitarie sull’orario di lavoro) stabilisce i limiti che il CCNL non può derogare in peius. I punti fondamentali sono:

    • Orario normale: non superiore a 40 ore settimanali (art. 3, d.lgs. 66/2003). Il CCNL può prevedere un orario inferiore.
    • Orario massimo: la durata media dell’orario di lavoro, incluso lo straordinario, non può superare 48 ore settimanali calcolate su un periodo di riferimento di quattro mesi (elevabile a sei o dodici mesi dalla contrattazione collettiva).
    • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore (art. 7, d.lgs. 66/2003).
    • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola la domenica (art. 9, d.lgs. 66/2003). Il CCNL può prevedere articolazioni diverse.
    • Pausa: se l’orario supera le 6 ore, il lavoratore ha diritto a una pausa; la durata è fissata dal CCNL.

    I lavoratori con qualifica di quadro che dispongono di effettiva autonomia nella gestione del proprio tempo di lavoro possono essere esclusi dall’applicazione rigida dei limiti orari (art. 17, d.lgs. 66/2003), salvo il diritto al riposo giornaliero e settimanale.

    L’orario contrattuale nel settore editoriale

    Il CCNL Editoria Libraria fissa l’orario normale settimanale e la sua distribuzione nell’arco della settimana lavorativa. L’editoria è un settore d’ufficio: l’orario standard è di norma articolato su cinque giorni (dal lunnedì al venerdì), con la giornata del sabato non lavorativa o semiferiale.

    Il contratto prevede tipicamente anche:

    • la facoltà di ricorrere a orari flessibili (flessibilità in entrata e uscita) concordati con il datore, frequenti nelle case editrici per agevolare la gestione di autori e agenti in fusi orari diversi;
    • l’orario multiperiodale (banca ore o flessibilità annua): il datore può distribuire le ore settimanali in modo non uniforme nell’anno, con picchi nei periodi di lancio (autunno) e minimi nei periodi di bassa stagione editoriale, nel rispetto del monte ore annuo.

    Il lavoro straordinario: definizione e limiti

    È straordinario il lavoro prestato oltre l’orario normale contrattuale. Nel CCNL Editoria Libraria il ricorso allo straordinario richiede di norma un’autorizzazione preventiva del datore o del responsabile di unità, salvo urgenze impreviste (ad esempio la chiusura di un manoscritto in consegna ravvicinata).

    Il limite massimo di ore straordinarie annue è fissato dal d.lgs. 66/2003 in 250 ore, salvo diverse previsioni del CCNL (che possono innalzare o abbassare tale soglia). Superato il limite, lo straordinario è comunque retribuito con le maggiorazioni previste, ma l’eventuale violazione del limite può esporre il datore a sanzioni amministrative.

    Maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno

    Il CCNL fissa le maggiorazioni percentuali sulla retribuzione ordinaria applicabili alle ore prestate oltre il normale orario. Di seguito la tipologia delle maggiorazioni tipicamente previste nei contratti del settore dei servizi/editoria (le percentuali esatte sono nel testo contrattuale vigente):

    Tipologie di lavoro straordinario e maggiorazioni — CCNL Editoria Libraria
    Tipologia Descrizione Maggiorazione (struttura tipica)
    Straordinario feriale diurno Ore oltre l’orario normale in giorni feriali, nelle ore diurne Maggiorazione sulla paga oraria, prevista dal CCNL
    Straordinario notturno Ore prestate nella fascia notturna (di norma tra le 22:00 e le 06:00) in giorni feriali Maggiorazione più elevata rispetto al diurno, prevista dal CCNL
    Straordinario festivo Ore prestate in giornate festive (domenica o festività nazionali) Maggiorazione festiva prevista dal CCNL
    Straordinario festivo notturno Ore prestate nella fascia notturna di una giornata festiva Maggiorazione più elevata, prevista dal CCNL

    In alternativa al pagamento delle maggiorazioni, il CCNL può prevedere il recupero delle ore straordinarie con riposo compensativo (ROL – Riposi o Ore di Libera Disponibilità), da fruire entro i termini fissati dal contratto. Il lavoratore ha di norma il diritto di scegliere tra compenso monetario e riposo compensativo, secondo le previsioni contrattuali.

    Il lavoro agile (smart working) nell’editoria libraria

    Il settore editoriale librario è tra quelli in cui il lavoro agile si è stabilizzato più rapidamente dopo la pandemia. La l. 81/2017 ne disciplina il framework: il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto subordinato, non un contratto autonomo, e il lavoratore mantiene tutti i diritti normativi ed economici dei colleghi in sede.

    Gli elementi essenziali dell’accordo individuale di lavoro agile:

    • le giornate o le fasce orarie di lavoro fuori sede;
    • i luoghi consentiti per la prestazione in modalità agile;
    • i dispositivi utilizzabili e la policy aziendale sull’uso degli strumenti;
    • le modalità di disconnessione: il diritto alla disconnessione è tutelato dalla l. 81/2017 (art. 19) e deve essere esplicitato nell’accordo;
    • le modalità di controllo della prestazione, nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

    Per i lavoratori in smart working, lo straordinario è comunque possibile: la prestazione fuori dall’orario concordato nell’accordo di lavoro agile è straordinario e va retribuita con le maggiorazioni contrattuali. Tuttavia, in assenza di tracciatura oraria, i confini possono essere difficili da definire: è consigliabile che gli accordi aziendali disciplinino espressamente la gestione degli straordinari in remoto.

    Fiere del libro e trasferte: un caso specifico del settore

    Le trasferte per fiere del libro (Fiera Internazionale di Francoforte, Salone Internazionale del Libro di Torino, London Book Fair, ecc.) sono un appuntamento ricorrente per i dipendenti delle case editrici, in particolare per i responsabili dei diritti, i direttori editoriali e i commerciali.

    Durante le fiere si verifica frequentemente:

    • lavoro prolungato oltre le 8 ore giornaliere per coprire le fasce di apertura dello stand e gli incontri serali;
    • lavoro in giorni festivi (le fiere si svolgono spesso anche il sabato e la domenica);
    • orari non standard condizionati da fusi orari diversi (incontri con editori asiatici o americani).

    Il trattamento di queste ore è disciplinato dal CCNL e, spesso, da accordi aziendali integrativi che riconoscono indennità di trasferta, rimborso spese a piè di lista o forfettario, e modalità di recupero dei riposi mancati (di norma con un numero di giornate di riposo compensativo da fruire entro un termine prefissato).

    Casi pratici

    Tizio — Redattore, straordinario non autorizzato per chiusura manoscritto
    Tizio è editor in una casa editrice di saggistica. Il venerdì pomeriggio l’autore consegna le correzioni all’ultimo momento; Tizio si trattiene in ufficio fino alle 21:00 per rispettare la scadenza di stampa del lunedì mattina. Lavora tre ore oltre l’orario normale senza aver chiesto formalmente autorizzazione preventiva. L’azienda può sostenere che lo straordinario non è riconoscibile per mancanza di autorizzazione. Tuttavia, se il datore (o il responsabile) era a conoscenza dell’urgenza — e la scadenza era nota —, il lavoro straordinario si considera implicitamente autorizzato: il datore non può beneficiare della prestazione e non retribuirla. Tizio è consigliato di documentare l’orario effettivo (e-mail inviate, badge) e di richiedere il riconoscimento delle ore in busta paga o come ROL.
    Caia — Rights manager, lavoro in smart working e diritto alla disconnessione
    Caia lavora tre giorni a settimana in smart working. Il suo accordo individuale prevede la disponibilità dalle 9:00 alle 18:00 nei giorni in remoto. Il direttore commerciale la contatta regolarmente via WhatsApp dopo le 20:00 per aggiornamenti su trattative con agenti esteri. Caia può invocare il diritto alla disconnessione tutelato dall’art. 19 della l. 81/2017 e dall’accordo individuale. Se l’azienda non ha disciplinato la disconnessione nell’accordo, Caia è invitata a richiedere per iscritto l’integrazione dell’accordo di lavoro agile con una clausola specifica. Le risposte fuori orario costituiscono comunque prestazione lavorativa straordinaria.

    Domande frequenti

    Qual è l’orario normale di lavoro nel CCNL Editoria Libraria?
    Il CCNL prevede un orario normale settimanale nel limite massimo di 40 ore fissato dall’art. 3 del d.lgs. 66/2003. Il contratto può prevedere un orario inferiore o articolazioni flessibili. Per i quadri con effettiva autonomia decisionale il limite di 40 ore può non operare in modo rigido.
    Come viene retribuito lo straordinario nel settore editoriale librario?
    Lo straordinario è compensato con la retribuzione ordinaria maggiorata delle percentuali fissate dal CCNL, differenziate per tipologia (feriale diurno, notturno, festivo, notturno-festivo). Le percentuali esatte sono nel testo contrattuale. In alternativa al compenso monetario può essere previsto il recupero con riposo compensativo (ROL).
    Un redattore può rifiutare di fare straordinario?
    Il lavoratore può rifiutare lo straordinario se supera i limiti massimi di legge (250 ore annue ex d.lgs. 66/2003) o se sussistono comprovati impedimenti personali. In assenza di tali circostanze, il rifiuto ingiustificato può costituire inadempimento contrattuale.
    Lo smart working è previsto per i dipendenti delle case editrici?
    Sì. Il lavoro agile è disciplinato da accordi aziendali o individuali scritti ai sensi della l. 81/2017. Il dipendente mantiene gli stessi diritti retributivi e normativi; il diritto alla disconnessione deve essere esplicitato nell’accordo.
    Come vengono gestiti gli straordinari alle fiere del libro?
    Le trasferte per fiere del libro comportano spesso lavoro prolungato e festivo. Il trattamento economico (maggiorazioni per straordinario festivo, notturno, indennità di trasferta) è disciplinato dal CCNL e, di norma, integrato da accordi aziendali con modalità di recupero dei riposi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Per i limiti orari di legge si rinvia al d.lgs. 66/2003; per le percentuali di maggiorazione esatte e le previsioni contrattuali specifiche è indispensabile consultare il testo del CCNL Editoria Libraria vigente depositato presso il CNEL. Per situazioni specifiche ci si rivolga a un consulente del lavoro o alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL).

  • Art. 56 L. 218/1995 – Donazioni

    Art. 56 L. 218/1995 – Donazioni

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.

    2. Il donante può, con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.

    3. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l’atto è compiuto. articolo precedente articolo successivo

  • Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Animazione Turistica

    CCNL Animazione Turistica

    Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Animazione Turistica

    Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Le causali e i casi di stagionalità sono integrati dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Lavoro stagionale · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Il lavoro stagionale: regole speciali

    La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.

    Esenzioni dai limiti generali

    I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.

    Quali attività sono stagionali

    Sono stagionali le attività individuate dalla legge e quelle ulteriori definite dai contratti collettivi: per questo il CCNL di settore è decisivo nel qualificare una lavorazione come stagionale.

    Il diritto di precedenza stagionale

    Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché manifesti la propria volontà entro i termini previsti. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — riassunto ogni stagione
    Tizio è assunto a termine per la stagione estiva da tre anni consecutivi. Trattandosi di attività stagionale, non si applicano gli intervalli di stop&go né il tetto di contingentamento: la successione dei contratti stagionali è legittima. Se ha manifestato per tempo la volontà, ha diritto di precedenza nella riassunzione della stagione successiva.
    Caia — contratto oltre la stagione
    Caia, assunta come stagionale, viene trattenuta per un’attività non stagionale ben oltre il picco. In quel caso il rapporto esce dal regime di favore della stagionalità e rientra nei limiti ordinari (durata, causali, intervalli): il loro mancato rispetto può portare alla conversione a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
    No: i contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli di stop&go e dal tetto di contingentamento. Lo stagionale ha inoltre diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali successive per le stesse attività.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 159 T.U.B.: Regioni a statuto speciale

    Art. 159 T.U.B.: Regioni a statuto speciale

    Art. 159 T.U.B. – Regioni a statuto speciale.

    In vigore dal 13/12/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 14/11/2016 n. 223 Articolo 1

    “1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d’Italia.

    2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d’Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

    3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia’ emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonche’ dagli articoli 15, 16, 26 e 47.

    4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.

    4-bis. Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse.”

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  • Buoni pasto e mensa nel CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): diritto e regime fiscale

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Buoni pasto e mensa nel CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): diritto e regime fiscale

    Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

    In sintesi

    Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 8 €/giorno se elettronico; l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Istituti trattati
    Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Buoni pasto: cartacei ed elettronici

    Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

    Le soglie di esenzione

    Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 8,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

    Le regole d’uso

    I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Un diritto contrattuale

    Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Per importo e condizioni si rinvia quindi al contratto applicato.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — buono pasto elettronico da 9 euro
    Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 9 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 8 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
    Caia — part-time e diritto al buono pasto
    Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il diritto al buono pasto dipende da come il CCNL o l’accordo aziendale lo collegano alla presenza e alla pausa: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
    Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 8 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 99 Codice del Processo Amministrativo – Deferimento all’adunanza plenaria

    Art. 99 Codice del Processo Amministrativo – Deferimento all’adunanza plenaria

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d’ufficio può rimettere il ricorso all’esame dell’adunanza plenaria. L’adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può restituire gli atti alla sezione.

    2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d’ufficio, può deferire all’adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.

    3. Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, rimette a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

    4. L’adunanza plenaria decide l’intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.

    5. Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l’adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l’estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell’adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato.

    Titolo II – Appello

  • Art. 280 DPR 495/1992 – Livelli sonori delle macchine agricole semoventi

    Art. 280 DPR 495/1992 – Livelli sonori delle macchine agricole semoventi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.

    2. La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti. 3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonché per le macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell' articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanità.

    4. I dispositivi di aspirazione e di scarico sono individuati mediante apposita punzonatura impressa sugli stessi dalla casa costruttrice.

  • Art. 3 T.U.B.: Comitato interministeriale per il credito e il ri

    Art. 3 T.U.B.: Comitato interministeriale per il credito e il ri

    Art. 3 T.U.B. – Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Il CICR ha l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.

    2. Il CICR delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto e da altre leggi.

    3. Le deliberazioni del CICR sono adottate su proposta della Banca d’Italia.

    4. Il CICR è presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze ed è composto dai Ministri competenti per materia.

  • Art. 47 D.Lgs. 79/2011 – Efficacia e portata della protezione in caso d’insolvenza o fallimento

    Art. 47 D.Lgs. 79/2011 – Efficacia e portata della protezione in caso d’insolvenza o fallimento

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.

    2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro.

    3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.

    4. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.

    5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.

    6. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42.

    7. L’obbligo di cui al comma 1, non sussiste per l’organizzatore e il venditore di uno Stato membro dell’Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all’ articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

    8. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un altro Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali attività verso l’Italia o un altro Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.

    9. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all’estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all’esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l’uso della normale diligenza.

    10. È fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al viaggiatore. articolo precedente articolo successivo