Autore: Andrea Marton

  • Art. 59 L. 354/1975 – Istituti per adulti

    Art. 59 L. 354/1975 – Istituti per adulti

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Gli istituti per adulti dipendenti dall’amministrazione penitenziaria si distinguono in:
    1) istituti di custodia preventiva;
    2) istituti per l’esecuzione delle pene;
    3) istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza;
    4) centri di osservazione.

  • Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Congedo di maternità e paternità, congedo parentale e le tutele introdotte dal rinnovo 2025.

    In sintesi

    La maternità e i congedi parentali sono regolati dal d.lgs. 151/2001: congedo obbligatorio di maternità di cinque mesi, congedo di paternità e congedo parentale facoltativo. Il rinnovo 2025 ha rafforzato le norme su genitorialità e contrasto a violenza e molestie. Il CCNL può aggiungere integrazioni economiche.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    La base è di legge

    Le tutele di maternità, paternità e congedi parentali derivano dal Testo unico maternità e paternità (d.lgs. 151/2001) e si applicano a tutti i lavoratori, comprese le lavoratrici e i lavoratori del settore portierato. Il CCNL non sostituisce la legge: può soltanto migliorarla, ad esempio con integrazioni economiche o permessi aggiuntivi.

    Congedo di maternità

    Il congedo obbligatorio di maternità dura complessivamente cinque mesi (di norma due prima e tre dopo il parto, con possibilità di flessibilità), durante i quali spetta un’indennità INPS pari all’80% della retribuzione, che il CCNL può integrare. Durante il congedo vige il divieto di licenziamento fino al compimento di un anno di età del bambino.

    Paternità e congedo parentale

    • Congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni (istituto di legge), fruibili intorno alla nascita.
    • Congedo parentale: facoltativo, fino a complessivi 10-11 mesi tra i genitori, con indennità INPS secondo le percentuali e i mesi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.
    • Riposi giornalieri per allattamento nel primo anno di vita del bambino.

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi: quadro di sintesi
    Istituto Durata Trattamento Fonte
    Maternità obbligatoria 5 mesi 80% INPS, integrabile dal CCNL d.lgs. 151/2001
    Paternità obbligatoria 10 giorni 100% indennità legge
    Congedo parentale fino a 10-11 mesi tra i genitori indennità INPS secondo legge d.lgs. 151/2001
    Riposi per allattamento 1° anno del bambino retribuiti legge
    Tutele violenza/molestie rafforzate dal rinnovo 2025 CCNL

    Nota: le percentuali e i mesi del congedo parentale sono aggiornati periodicamente dalla legge di bilancio; verificare la disciplina INPS vigente al momento della fruizione.

    Le novità del rinnovo 2025

    Il rinnovo del 30 ottobre 2025 ha introdotto norme rafforzate sulla genitorialità e misure di contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro, in linea con gli orientamenti più recenti. È stata inoltre estesa l’assistenza sanitaria integrativa ai familiari fiscalmente a carico (vedi voce welfare), a beneficio anche dei nuclei con figli.

    Casi pratici

    Tizia – portiera in maternità
    Tizia, portiera con alloggio, entra in congedo di maternità obbligatorio: per cinque mesi è tutelata dal divieto di licenziamento, percepisce l’indennità INfPS all’80% (eventualmente integrata dal CCNL) e conserva l’alloggio di servizio.
    Caio – congedo di paternità
    Caio, addetto manutenzione, alla nascita del figlio fruisce dei 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio retribuiti, previsti dalla legge, comunicandoli al datore con il dovuto preavviso.
    Sempronia – congedo parentale frazionato
    Sempronia, dopo la maternità obbligatoria, utilizza alcuni mesi di congedo parentale frazionato per seguire il bambino, percependo l’indennità INPS prevista dalla legge per i mesi indennizzabili.

    Domande frequenti

    Quanto dura la maternità obbligatoria?
    Cinque mesi complessivi (di norma due prima e tre dopo il parto, con possibilità di flessibilità), con indennità INPS all’80% della retribuzione, che il CCNL può integrare. È un istituto del d.lgs. 151/2001.
    Posso essere licenziata durante la maternità?
    No. Vige il divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge (es. cessazione dell’attività, giusta causa).
    Quanti giorni di congedo di paternità spettano?
    Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni, retribuiti, da fruire intorno alla nascita. È un istituto di legge che si applica anche nel settore del portierato.
    Il congedo parentale è pagato?
    Sì, nei limiti previsti dal d.lgs. 151/2001: una parte dei mesi è indennizzata dall’INPS secondo le percentuali aggiornate dalla legge. La durata complessiva arriva a circa 10-11 mesi tra i due genitori.
    Cosa ha cambiato il rinnovo 2025 sulla genitorialità?
    Il rinnovo del 30 ottobre 2025 ha rafforzato le norme su genitorialità e contrasto a violenza e molestie e ha esteso l’assistenza sanitaria integrativa ai familiari fiscalmente a carico, a beneficio dei nuclei con figli.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Panificazione: ferie, permessi e festivita’

    CCNL Panificazione

    In sintesi

    Il CCNL Panificazione garantisce un minimo di ferie annuali crescente con l’anzianita’ (di norma 20-26 giorni lavorativi), permessi retribuiti per eventi familiari, ROL (Riduzione Orario di Lavoro) e il godimento delle festivita’ nazionali o la loro monetizzazione nel caso di attivita’ lavorata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · Assipan/Federpanificatori · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2021-2024 (testo consolidato; trattative rinnovo 2025 in corso)
    Vigenza
    Testo in regime di ultrattivita’ in attesa di rinnovo 2025
    Platea
    ~90.000 addetti (panifici artigiani e piccola industria)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi CCNL Panificazione
    Istituto Durata/Importo Note
    Ferie annuali (fino a 5 anni anzianita’) 20 giorni lavorativi Maturazione proporzionale mensile
    Ferie annuali (oltre 5 anni anzianita’) 26 giorni lavorativi Incremento per anzianita’ di servizio
    Permesso matrimonio 15 giorni di calendario Retribuiti, non scalabili dalle ferie
    Permesso lutto familiare 3 giorni di calendario Per coniuge, figli, genitori
    ROL (Riduzione Orario Lavoro) Ore variabili per livello/anno Da godere nell’anno di maturazione
    Festivita’ nazionali lavorate Quota giornaliera retribuita + 100% maggiorazione Alternativa: riposo compensativo

    Ferie annuali: maturazione e fruizione

    Il diritto alle ferie annuali retribuite e’ garantito dalla Costituzione (art. 36) e dal D.Lgs. 66/2003, che fissa in 4 settimane il minimo inderogabile. Il CCNL Panificazione integra questo minimo con disposizioni piu’ favorevoli: il periodo di ferie cresce con l’anzianita’ di servizio, raggiungendo i 26 giorni lavorativi dopo i 5 anni.

    Almeno due settimane devono essere godute consecutivamente, di norma nel periodo estivo (luglio-agosto), salvo diverso accordo scritto tra le parti. Le ferie non godute nell’anno di maturazione non si perdono automaticamente: il lavoratore ha diritto al godimento entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione (D.Lgs. 66/2003, art. 10). La monetizzazione delle ferie non godute e’ vietata durante il rapporto (salvo cessazione del rapporto stesso).

    Permessi e ROL

    Il CCNL prevede permessi retribuiti per eventi specifici: matrimonio del lavoratore (15 giorni di calendario), lutto per coniuge, figli o genitori (3 giorni), gravi situazioni familiari documentate. Questi permessi non scalano il monte-ferie.

    La Riduzione dell’Orario di Lavoro (ROL) e’ un pacchetto di ore di permesso retribuito che il lavoratore matura ogni anno in aggiunta alle ferie. Le ore ROL vanno di norma godute entro l’anno solare di maturazione; le ore non fruite si monetizzano o si trasferiscono alla banca ore secondo le regole contrattuali.

    Festivita' nazionali e panifici con apertura domenicale

    Le 12 festivita’ nazionali (tra cui il 1 gennaio, il 25 aprile, il 1 maggio, il 15 agosto, il 25 dicembre) sono giornate di riposo retribuito. I panifici autorizzati all’apertura in giorno festivo riconoscono al lavoratore sia la retribuzione ordinaria sia una maggiorazione del 100% sulla paga base per le ore lavorate, o in alternativa un riposo compensativo concordato.

    Il Santo Patrono locale e’ giornata festiva per i panifici del comune di riferimento, salvo diversa regolamentazione territoriale o aziendale.

    Casi pratici

    Tizio – Pianificazione ferie con anzianita’ superiore a 5 anni
    Tizio (livello 3, 7 anni di anzianita’) matura 26 giorni di ferie annuali. Il datore comunica il piano ferie entro il 30 aprile. Tizio chiede due settimane consecutive in agosto e i restanti giorni frazionati nei mesi di novembre e dicembre. Il CCNL consente la fruizione frazionata per accordo, purche’ almeno 14 giorni siano goduti consecutivamente.
    Caia – Permesso per matrimonio
    Caia si sposa il 15 giugno. Ha diritto a 15 giorni di calendario retribuiti di permesso matrimoniale, indipendentemente dalle ferie gia’ pianificate. I 15 giorni decorrono dal giorno del matrimonio e includono sabati, domeniche e festivi.
    Sempronio – Festivita’ lavorata in un panificio con apertura domenicale
    Sempronio lavora il 15 agosto (Ferragosto) per 8 ore in un panificio autorizzato. Percepisce la retribuzione ordinaria della giornata piu’ la maggiorazione del 100% sulla paga base per le 8 ore lavorate. Il valore della festivita’ lavorata e’ quindi pari a circa il doppio della retribuzione giornaliera ordinaria.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano a un panettiere?
    Dipende dall’anzianita’: fino a 5 anni di servizio, 20 giorni lavorativi; oltre 5 anni, 26 giorni lavorativi. La maturazione e’ proporzionale ai mesi di servizio prestati nell’anno.
    Le ferie non godute si perdono?
    No: il D.Lgs. 66/2003 garantisce il godimento entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione per le ultime due settimane. Le settimane eccedenti possono essere monetizzate solo alla cessazione del rapporto, non durante lo stesso.
    Il permesso per lutto spetta anche per la perdita di un fratello o di un nonno?
    Il CCNL prevede 3 giorni per la perdita di coniuge, figli e genitori. Per parenti di secondo grado (fratelli, nonni, suoceri) la prassi e’ di 1-2 giorni, ma occorre verificare il testo contrattuale aggiornato o eventuali accordi integrativi.
    I panifici possono rifiutare le ferie in estate?
    Il datore puo’ differire le ferie per comprovate esigenze organizzative, ma non puo’ impedirne stabilmente il godimento. Almeno due settimane consecutive devono essere garantite, di norma nel periodo estivo.
    Cosa sono i ROL?
    I ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono ore di permesso retribuito che si maturano ogni anno in aggiunta alle ferie, come forma di riduzione dell’orario annuo. Vanno godute entro l’anno di maturazione; le ore non fruite vengono monetizzate o accumulate in banca ore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Panificazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 41 TUIR: Unità immobiliari non locate

    Art. 41 TUIR: Unità immobiliari non locate

    Art. 41 TUIR – Unità immobiliari non locate

    In vigore dal 01/01/2004 con effetto dal 01/01/1988

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

    Nota:Lett. a) soppressa ex art. 7 comma 11 dl 323/96.

    1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.”

    Commento del professionista
    La norma e la sua logica

    Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.

    Con questa formulazione scarna ma densa di contenuto, l’art. 41 del TUIR introduce una delle regole più discusse e, spesso, meno comprese della fiscalità immobiliare: la maggiorazione di un terzo della rendita catastale per gli immobili abitativi che il proprietario tiene per sé, senza darli in locazione. La ratio è chiaramente penalizzante nei confronti di chi sottrae l’immobile al mercato delle locazioni, applicando un carico fiscale aggiuntivo rispetto alla rendita ordinaria.

    L’ambito oggettivo: non tutti gli immobili, solo il gruppo A (escluso A/10)

    Non ogni immobile di proprietà è soggetto alla maggiorazione. La prassi amministrativa ha tracciato con precisione il perimetro applicativo: la maggiorazione riguarda esclusivamente le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A, con espressa esclusione della categoria A/10, che è quella degli uffici e degli studi privati. Si tratta, in sostanza, delle abitazioni in tutte le loro forme.

    Restano fuori dal campo di applicazione anche gli immobili strumentali all’impresa e quelli destinati alla vendita da parte di imprese che hanno per oggetto la compravendita immobiliare, in quanto questi seguono regimi fiscali del tutto diversi.

    Un caso che vale la pena segnalare per la sua specificità è quello dell’autorimessa o del garage a servizio di un’abitazione tenuta a disposizione: anche questo tipo di pertinenza non è soggetto alla maggiorazione, trattandosi di categoria catastale diversa dal gruppo A.

    Il presupposto soggettivo: “posseduta in aggiunta” all’abitazione principale

    La maggiorazione scatta solo quando l’immobile è posseduto in aggiunta a quello destinato ad abitazione principale. Il concetto di “abitazione principale” funge qui da termine di riferimento oggettivo: conta il fatto che il possessore (o un suo familiare) vi abiti stabilmente, indipendentemente dal titolo giuridico in base al quale ci abita. Quindi, chi abita in affitto la propria casa principale e possiede anche un altro appartamento che tiene a disposizione, è soggetto alla maggiorazione su quest’ultimo: la disponibilità in locazione dell’abitazione principale non costituisce un’esimente.

    Quando l’immobile è utilizzato o tenuto a disposizione solo per una parte dell’anno, la maggiorazione non si applica per l’intero periodo d’imposta, ma viene proporzionata ai soli giorni in cui si è verificata quella condizione.

    Le situazioni escluse: la prassi dell’Amministrazione finanziaria

    Qui si apre il capitolo più ricco e, per il professionista, più utile. Nel corso degli anni l’Amministrazione finanziaria ha chiarito una serie di situazioni in cui la maggiorazione non trova applicazione, nonostante l’immobile risulti formalmente “a disposizione”:

    L’alloggio del portiere condominiale. L’unità immobiliare condominiale abitata dal portiere è esclusa dalla maggiorazione. La ratio è evidente: non si tratta di un immobile tenuto a disposizione del proprietario per uso personale, ma di un alloggio funzionale all’organizzazione condominiale.

    L’immobile privo di utenze. Questo è forse l’esenzione più interessante sul piano pratico. La maggiorazione di un terzo si applica, ai sensi dell’articolo 41 TUIR, nel caso di unità immobiliari non locate.  Tuttavia, l’Amministrazione ha chiarito che se l’immobile è privo delle utenze che ne consentono l’effettivo utilizzo allacciamento alla rete elettrica, idrica e del gas non può considerarsi “di fatto” a disposizione del contribuente, e quindi la maggiorazione non si applica. È un principio di buon senso: un immobile senza luce, acqua e riscaldamento non è concretamente fruibile, e tassarlo come se fosse una seconda casa usufruibile sarebbe sproporzionato.

    Il contribuente emigrato per motivi di lavoro. L’Amministrazione ha anche chiarito che l’immobile non affittato posseduto nel Comune dal quale il contribuente si è temporaneamente trasferito per motivi di lavoro non è soggetto alla maggiorazione. Si tratta di una tutela importante per chi, per esigenze lavorative contingenti, si trova a non poter né abitare né agevolmente locare il proprio immobile di residenza abituale.

    Il meccanismo di calcolo

    La struttura del calcolo è la seguente: si parte dalla rendita catastale, che viene rivalutata del 5% (ai sensi dell’art. 3, comma 48, della L. 662/1996, vigente dalla fine degli anni ’90 e mai aggiornata). Su questa base rivalutata si applica la maggiorazione di un terzo prevista dall’art. 41. Nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione, si applica la maggiorazione di 1/3 ai sensi dell’articolo 41 del TUIR. Il risultato è il reddito imponibile ai fini IRPEF per quell’immobile.

    Facendo un esempio pratico: un appartamento con rendita catastale di 1.000 euro genera una rendita rivalutata di 1.050 euro. Con la maggiorazione di un terzo, il reddito imponibile sale a 1.400 euro. Non una somma enorme in valore assoluto, ma significativa rispetto alla rendita base, e soprattutto un costo che il contribuente si trascina ogni anno senza percezione di alcun canone.

    Un’importante eccezione: gli immobili di interesse storico o artistico

    Vale la pena segnalare che per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004), la disciplina è completamente diversa: il reddito medio ordinario è ridotto del 50% e non si applica comunque l’art. 41 TUIR. Anche se l’immobile vincolato è tenuto a disposizione, il proprietario non subisce la maggiorazione: la riduzione della rendita catastale del 50% costituisce già di per sé un regime agevolato che assorbe ogni penalizzazione aggiuntiva.

    Profili di rischio e attenzione professionale

    Nella pratica dichiarativa, l’art. 41 TUIR è una norma che genera errori frequenti, soprattutto in due direzioni opposte: da un lato, contribuenti che omettono la maggiorazione pur ricadendo nel suo ambito applicativo; dall’altro, contribuenti che la applicano su immobili che ne sono invece esclusi (ad esempio, pertinenze non abitative o immobili formalmente inutilizzabili). Entrambe le situazioni espongono a contestazioni in sede di controllo.

    Un’attenzione particolare va riservata agli immobili che cambiano condizione nel corso dell’anno ad esempio passano da locati a “a disposizione” o viceversa per i quali è necessario calcolare la maggiorazione in modo proporzionale, compilando correttamente il quadro B della dichiarazione con i relativi giorni di utilizzo per ciascun codice.

    Conclusione

    L’art. 41 TUIR è, nella sostanza, una norma di disincentivo alla “tesaurizzazione” immobiliare: chi possiede una seconda casa e non la mette a reddito paga di più rispetto a chi la affitta. Non una patrimoniale in senso tecnico, ma qualcosa che le somiglia. La sua applicazione richiede un’attenta analisi della situazione concreta del contribuente, perché le eccezioni costruite in parte dalla legge e in parte dalla prassi amministrativa sono tutt’altro che marginali e possono fare la differenza tra un carico fiscale legittimamente ridotto e uno che invece risulta esagerato.

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  • Trattenute sindacali e quota associativa in busta paga

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    L’art. 26 dello Statuto dei Lavoratori consente ai lavoratori di delegare il datore al versamento della quota associativa sindacale direttamente in busta paga. La delega è volontaria, revocabile in qualsiasi momento, e il datore è obbligato ad applicarla su richiesta del lavoratore. La quota è detraibile fiscalmente.

    Riferimento normativo

    L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 26

    Tabella riepilogativa

    Quota sindacale in busta paga: punti chiave (art. 26 Statuto)
    Aspetto Regola
    Norma Art. 26 L. 300/1970
    Volontarietà Esclusivamente su delega scritta del lavoratore
    Revoca In qualsiasi momento, senza giustificazione
    Obbligo del datore Deve applicare la trattenuta e versare al sindacato
    Detraibilità fiscale 19% della quota, fino al limite di reddito imponibile
    Importo Stabilito dallo statuto del sindacato (di norma una percentuale della retribuzione)

    La delega sindacale: meccanismo e obblighi del datore

    Il lavoratore che intende iscriversi a un sindacato può richiedere che la quota associativa sia trattenuta direttamente dalla busta paga mediante delega scritta. Il datore è obbligato ad applicare la trattenuta e a versare l’importo all’organizzazione sindacale indicata. L’art. 26 dello Statuto garantisce questa facoltà a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla rappresentatività del sindacato scelto.

    Revoca e tutela della libertà sindacale

    La delega è revocabile in qualsiasi momento, senza obbligo di fornire motivazioni. Il datore deve cessare la trattenuta dal primo stipendio utile successivo alla revoca. Nessuna conseguenza disciplinare o ritorsione è consentita: la libertà sindacale positiva (iscriversi) e negativa (non iscriversi o recedere) è tutelata costituzionalmente.

    Trattamento fiscale della quota sindacale

    Le quote associative versate ai sindacati sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%, nel limite delle disposizioni del TUIR. Il lavoratore può indicarle nella dichiarazione dei redditi (730 o Redditi PF), oppure, se la trattenuta avviene in busta paga, il sostituto d’imposta può gestirla direttamente in sede di conguaglio.

    Casi pratici

    Tizio – prima iscrizione con delega in busta paga

    Tizio si iscrive a un sindacato e consegna al datore la delega scritta con l’IBAN del sindacato e l’importo mensile (0,9% della retribuzione). Il datore applica la trattenuta dalla busta paga del mese successivo e versa la quota al sindacato entro i termini concordati.

    Caia – revoca della delega per cambio sindacato

    Caia decide di passare a un altro sindacato. Presenta al datore la revoca della vecchia delega e una nuova delega per il sindacato scelto. Il datore non può opporsi né chiedere spiegazioni; applica la modifica dalla mensilità successiva.

    Sempronio – datore che ritarda la trattenuta

    Il datore di Sempronio non applica la trattenuta pur avendo ricevuto la delega. Sempronio può segnalare la violazione al sindacato, che ha azione diretta nei confronti del datore inadempiente ai sensi dell’art. 26 dello Statuto.

    Domande frequenti

    Il datore può rifiutare di applicare la delega sindacale?

    No. L’art. 26 dello Statuto dei Lavoratori obbliga il datore ad applicare la trattenuta e a versare la quota al sindacato indicato.

    La quota sindacale è detraibile dalle tasse?

    Sì. Le quote associative ai sindacati sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%, nei limiti previsti dal TUIR.

    Posso revocare la delega sindacale in qualsiasi momento?

    Sì, la delega è revocabile liberamente e in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione. Il datore cessa la trattenuta dal primo mese utile.

    La quota sindacale è obbligatoria per tutti i dipendenti?

    No. L’iscrizione al sindacato e la relativa quota sono volontarie. Nessun datore può imporre l’iscrizione come condizione di assunzione o di mantenimento del posto.

    Chi decide l'importo della quota associativa?

    L’importo è stabilito dallo statuto o dal regolamento interno del singolo sindacato, di norma come percentuale della retribuzione mensile lorda o netta.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 16 D.Lgs. 175/2016 – Società in house

    Art. 16 D.Lgs. 175/2016 – Società in house

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata.

    2. Ai fini della realizzazione dell’assetto organizzativo di cui al comma 1: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell’ articolo 2380-bis e dell’ articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l’attribuzione all’ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell’ articolo 2468, terzo comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all’ articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

    3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci…. 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.

    4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell’ articolo 2409 del codice civile e dell’articolo 15 del presente decreto.

    5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l’irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti… con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell’ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest’ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall’ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

    6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all’articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

    7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 95 D.Lgs. 36/2023 – Cause di esclusione non automatica

    1. Costituiscono cause di esclusione, valutate caso per caso, le seguenti situazioni: a) operatore economico che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo.
  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Maternità, paternità e congedi parentali: diritti e integrazioni contrattuali

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento integra il quadro legale previsto dal D.lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità), garantendo alle lavoratrici il 100% della retribuzione netta durante l’astensione obbligatoria. Questa guida illustra le tutele di legge e le integrazioni contrattuali del settore, dal congedo di maternità ai congedi parentali e al congedo di paternità.

    In sintesi

    Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento la lavoratrice in maternità riceve l’integrazione aziendale fino al 100% della retribuzione netta per i 5 mesi di astensione obbligatoria. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni per legge (D.lgs. 151/2001 e L. 234/2021). I congedi parentali facoltativi sono retribuiti al 30% per legge, con possibili miglioramenti dalla contrattazione aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Riferimento normativo principale
    D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità); D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105
    Integrazione contrattuale maternità
    100% della retribuzione netta per i 5 mesi di astensione obbligatoria
    Congedo paternità obbligatorio
    10 giorni retribuiti al 100% dall’INPS (entro 5 mesi dalla nascita)

    Tabella riepilogativa

    Principali istituti di maternità e congedo – CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
    Istituto Durata Trattamento economico Fonte
    Maternità obbligatoria (astensione) 5 mesi (2 ante + 3 post, o flessibilità 1+4) 80% INPS + integrazione aziendale al 100% netto Art. 16-22 D.lgs. 151/2001 + CCNL
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni (entro 5 mesi dalla nascita) 100% retribuzione – a carico INPS Art. 27-bis D.lgs. 151/2001 mod. L. 234/2021
    Congedo parentale facoltativo (ciascun genitore) Fino a 6 mesi (max 10/11 mesi totali) 30% retribuzione per i primi 3 mesi (fino a 6 anni del figlio) Artt. 32-38 D.lgs. 151/2001; D.lgs. 105/2022
    Riposi per allattamento 2 ore/giorno (1 ora se orario < 6 h) – 1° anno vita 100% retribuzione – a carico INPS Artt. 39-41 D.lgs. 151/2001
    Divieto di licenziamento Dall’inizio gravidanza a 1 anno di vita del bambino — (protezione dal recesso) Art. 54 D.lgs. 151/2001
    Diritto al rientro e alla reintegra nelle mansioni Al termine di qualsiasi congedo — (diritto soggettivo) Art. 56 D.lgs. 151/2001

    Avvertenza: il D.lgs. 105/2022 (attuazione della direttiva UE 2019/1158) ha modificato in misura rilevante la disciplina dei congedi parentali, aumentando la durata indennizzata. Le soglie indicate si riferiscono alla normativa in vigore a ottobre 2025. Verificare eventuali aggiornamenti sul sito INPS o con un consulente del lavoro.

    Maternità obbligatoria: la base legale e l’integrazione contrattuale

    Il D.lgs. 151/2001 vieta il lavoro alle donne nei 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi (astensione obbligatoria di 5 mesi, con possibilità di fruizione flessibile 1 mese prima + 4 dopo, previa autorizzazione medica). Durante questo periodo l’INPS eroga per legge un’indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera.

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento migliora questo trattamento: l’azienda integra la differenza fino al 100% della retribuzione netta per l’intera durata dei 5 mesi di astensione obbligatoria. L’integrazione è a carico del datore di lavoro e viene corrisposta direttamente in busta paga, al netto dell’indennità INPS già percepita.

    La lavoratrice deve comunicare la gravidanza al datore di lavoro e all’INPS, presentando il certificato medico attestante la data presunta del parto. Dal momento della comunicazione, scatta il divieto di adibire la lavoratrice a mansioni insalubri, pericolose o faticose (art. 7, D.lgs. 151/2001).

    Congedo di paternità obbligatorio

    La L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha reso strutturale il congedo obbligatorio di paternità, precedentemente previsto in via sperimentale. Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni di congedo, non frazionabili in ore, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.

    I 10 giorni sono retribuiti al 100% della retribuzione a carico dell’INPS. Il congedo può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre. Il datore di lavoro deve essere informato con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di urgenza (nascita prematura).

    Il CCNL può prevedere giorni di permesso retribuito aggiuntivi per la nascita del figlio: è opportuno verificare le disposizioni specifiche del testo contrattuale vigente e dell’eventuale contrattazione di secondo livello.

    Congedi parentali facoltativi

    Il D.lgs. 151/2001 (artt. 32-38), come modificato dal D.lgs. 105/2022, riconosce a ciascun genitore il diritto a un congedo parentale facoltativo di 6 mesi (non trasferibile all’altro genitore), fino a un massimo di 10 mesi complessivi tra i due genitori, elevati a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi.

    Dal punto di vista economico, a seguito del D.lgs. 105/2022:

    • I primi 3 mesi di congedo parentale di ciascun genitore (fruiti entro i 6 anni del bambino) sono indennizzati dall’INPS al 30% della retribuzione.
    • I successivi mesi sono indennizzati in misura ridotta o non indennizzati, a seconda dell’età del bambino (fino a 12 anni) e delle condizioni reddituali.
    • La contrattazione aziendale può migliorare queste soglie, riconoscendo un’integrazione fino al 100% per un certo numero di mesi.

    Il congedo parentale si richiede all’INPS e al datore di lavoro con un preavviso minimo (generalmente 5 giorni per periodi brevi, 15 giorni per periodi più lunghi). Durante il congedo parentale maturano ferie e TFR, ma non le mensilità aggiuntive (tredicesima/quattordicesima) in proporzione ai periodi non indennizzati.

    Divieto di licenziamento e diritto alla reintegra

    Il D.lgs. 151/2001 (art. 54) prevede un divieto assoluto di licenziamento per le lavoratrici dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino. Il divieto si applica anche al padre che fruisce del congedo parentale e al genitore adottivo o affidatario. Il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro con piena retribuzione per il periodo di assenza.

    Fanno eccezione al divieto:

    • la giusta causa di licenziamento non collegata alla gravidanza;
    • la cessazione dell’attività aziendale;
    • la scadenza del termine nei contratti a tempo determinato;
    • l’esito negativo del periodo di prova, purché non dovuto alla gravidanza.

    Al termine di qualsiasi congedo (maternità, paternità, parentale), il lavoratore ha diritto di rientrare nella stessa posizione lavorativa o in una di pari livello e retribuzione, con il mantenimento degli stessi diritti acquisiti (art. 56, D.lgs. 151/2001).

    Tutele durante la gravidanza: mansioni e sicurezza

    Il D.lgs. 151/2001 (artt. 6-12) impone al datore di valutare i rischi connessi alla gravidanza e all’allattamento e di adottare le misure necessarie. Nel settore laterizi, che comporta esposizioni a polveri, calore, vibrazioni e sforzi fisici, il datore deve:

    • valutare i rischi specifici per la lavoratrice gestante (Document di Valutazione dei Rischi specifico o integrato);
    • adibire la lavoratrice a mansioni alternative non rischiose, qualora le mansioni abituali siano incompatibili con la gravidanza;
    • in assenza di mansioni alternative, attivare la procedura di interdizione anticipata dal lavoro tramite la Direzione Territoriale del Lavoro (ora Ispettorato del Lavoro), con indennità INPS per l’intero periodo.

    Casi pratici

    Caia – Lavoratrice in linea di produzione, maternità con flessibilità
    Caia, inquadrata al livello C come operaia qualificata, sceglie la modalità flessibile di fruizione del congedo di maternità: 1 mese ante partum + 4 mesi post partum. L’INPS le eroga l’80% della retribuzione giornaliera per 5 mesi; l’azienda integra la differenza fino al 100% del netto. Al rientro, Caia è riassegnata alle stesse mansioni e mantiene il diritto alle 2 ore di riposo per allattamento fino al primo anno di vita del bambino.
    Tizio – Padre operaio, congedo obbligatorio e facoltativo
    Tizio, operaio al livello D, comunica al datore con 7 giorni di anticipo che fruirà dei 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità subito dopo la nascita del figlio. L’INPS gli eroga il 100% della retribuzione. Successivamente decide di prendere 2 mesi di congedo parentale facoltativo: l’INPS gli eroga il 30% della retribuzione per tali 2 mesi (essendo i suoi primi 3 mesi totali di congedo parentale, indennizzati al 30%).
    Sempronia – Interdizione anticipata per mansioni incompatibili
    Sempronia lavora come conduttrice di forno e rimane incinta. Il medico competente aziendale e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione valutano che le mansioni abituali (esposizione a calore intenso, movimentazione di carichi pesanti) sono incompatibili con la gravidanza. Non essendoci mansioni alternative disponibili, l’azienda attiva la procedura di interdizione anticipata dal lavoro: Sempronia percepisce l’indennità INPS (come se fosse in maternità anticipata) a partire da quel momento, senza consumare i 5 mesi di astensione obbligatoria ordinaria.

    Domande frequenti

    Quanto percepisce la lavoratrice durante la maternità obbligatoria?
    Per legge l’INPS eroga l’80% della retribuzione per i 5 mesi di astensione obbligatoria. Il CCNL Laterizi prevede un’integrazione aziendale che porta il trattamento al 100% della retribuzione netta. L’integrazione è a carico del datore di lavoro.
    Quanti giorni di congedo spettano al padre?
    Il D.lgs. 151/2001 prevede 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità, retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore. Sono aggiuntivi rispetto ai giorni di permesso per nascita del figlio previsti eventualmente dal CCNL.
    Come funzionano i congedi parentali facoltativi?
    Ciascun genitore può fruire di un congedo parentale facoltativo fino a 6 mesi (massimo 10/11 mesi complessivi). Per legge i primi 3 mesi ciascuno (fino a 6 anni del bambino) sono indennizzati dall’INPS al 30%. La contrattazione aziendale può migliorare queste soglie.
    La lavoratrice può essere licenziata durante la gravidanza?
    No. Il D.lgs. 151/2001 (art. 54) vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino. Il licenziamento intimato in violazione è nullo. Fanno eccezione la giusta causa, la cessazione dell’attività e la scadenza di un contratto a termine.
    Cosa accade alle ferie e al TFR durante la maternità?
    Il periodo di maternità obbligatoria è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio: maturano ferie, ROL, scatti di anzianità e TFR. Il rateo di TFR si calcola sulla retribuzione ordinaria (non sull’indennità INPS), per la parte a carico del datore.
    Esistono tutele particolari per le lavoratrici in allattamento?
    Sì. Il D.lgs. 151/2001 prevede 2 ore di riposo al giorno (1 ora se l’orario è inferiore a 6 ore), retribuiti al 100% dall’INPS, per il primo anno di vita del bambino. Durante questo periodo è vietato adibire la lavoratrice a lavori insalubri o pericolosi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, tredicesima, quattordicesima e premi di risultato e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028) e alla normativa vigente a tale data (D.lgs. 151/2001, D.lgs. 105/2022). Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 24 D.Lgs. 201/2022 – Contratto di servizio

    Art. 24 D.Lgs. 201/2022 – Contratto di servizio

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

    2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell’affidamento, l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

    3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti: a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) la durata del rapporto contrattuale; c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l’obbligo di raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; d) gli obblighi di servizio pubblico; e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell’assenza di sovracompensazioni; f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità; g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell’ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi; h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto; i) l’obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento; l) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti; m) le garanzie finanziarie e assicurative; n) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell’affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi; o) l’obbligo del gestore di rendere disponibili all’ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell’ articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell’utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi: a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell’utenza; b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili; c) l’indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti; d) le modalità di ristoro dell’utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto;

    5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.