Autore: Andrea Marton

  • Art. 109 Reg. (UE) 2023/1114 – Registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività

    Art. 109 Reg. (UE) 2023/1114 – Registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’ESMA istituisce un registro:

    a) dei White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica;

    b) degli emittenti di token collegati ad attività;

    c) degli emittenti di token di moneta elettronica; e

    d) dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

    Il registro dell’ESMA è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è aggiornato periodicamente. Per facilitare tale aggiornamento, le autorità competenti comunicano all’ESMA qualsiasi modifica che venga loro notificata relativa alle informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5. Le autorità competenti forniscono all’ESMA i dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività nel registro, come indicato in conformità del paragrafo 8.

    2. Per quanto riguarda i White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, il registro contiene i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete dei White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete.

    3. Per quanto riguarda gli emittenti di token collegati ad attività, il registro contiene le informazioni seguenti:

    a) il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica dell’emittente;

    b) la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web dell’emittente;

    c) i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete del White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete;

    d) l’elenco degli Stati membri ospitanti dove l’emittente richiedente intende offrire un token collegato ad attività al pubblico o intende richiedere l’ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività;

    e) la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’autorità competente, la data d’inizio prevista, dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

    f) qualsiasi altro servizio prestato dall’emittente non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

    g) la data dell’autorizzazione ad offrire al pubblico o richiedere l’ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività o dell’autorizzazione come ente creditizio e, se del caso, della revoca di una di tali autorizzazioni.

    4. Per quanto riguarda gli emittenti di token di moneta elettronica, il registro contiene le informazioni seguenti:

    a) il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica dell’emittente;

    b) la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web dell’emittente;

    c) i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete del White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete;

    d) la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’autorità competente, la data d’inizio prevista, dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;

    e) qualsiasi altro servizio prestato dall’emittente non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

    f) la data dell’autorizzazione come ente creditizio o come istituto di moneta elettronica e, se del caso, della revoca di tale autorizzazione.

    5. Per quanto riguarda i prestatori di servizi per le cripto-attività, il registro contiene le informazioni seguenti:

    a) il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica del prestatore di servizi per le cripto-attività e, se del caso, delle succursali del prestatore di servizi per le cripto-attività;

    b) la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web del prestatore di servizi per le cripto-attività e, se del caso, della piattaforma di negoziazione di cripto-attività gestita dal prestatore di servizi per le cripto-attività;

    c) il nome e indirizzo dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e i suoi recapiti;

    d) l’elenco dei servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività presta;

    e) l’elenco degli Stati membri ospitanti nei quali il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare servizi per le cripto-attività;

    f) la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’autorità competente, la data d’inizio prevista, della prestazione di servizi per le cripto-attività;

    g) qualsiasi altro servizio prestato dal prestatore di servizi per le cripto-attività non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;

    h) la data dell’autorizzazione e, se del caso, della revoca dell’autorizzazione.

    6. Le autorità competenti notificano all’ESMA senza indugio le misure di cui all’articolo 94, paragrafo 1, primo comma, lettera b), c), f), l), m), n), o) o t), e i provvedimenti cautelari adottati a norma dell’articolo 102 che incidono sulla prestazione di servizi per le cripto-attività o sull’emissione, sull’offerta al pubblico o sull’utilizzo di cripto-attività. L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro.

    7. Qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività, di un emittente di un token di moneta elettronica, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, e qualsiasi misura notificata conformemente al paragrafo 6 rimane pubblicata nel registro per cinque anni.

    8. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dati necessari per la classificazione per tipo di cripto-attività dei White Paper sulle cripto-attività, compresi gli identificativi della persona giuridica, nel registro e per specificare le modalità pratiche per assicurare che tali dati siano leggibili meccanicamente. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  • Art. 942 Codice della Navigazione – Obbligo di assicurazione

    Art. 942 Codice della Navigazione – Obbligo di assicurazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria. Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito. L'assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

  • Art. 84 T.U. Stupefacenti – Propaganda pubblicitaria

    Art. 84 T.U. Stupefacenti – Divieto di propaganda pubblicitaria

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, e' vietata. Non sono considerate propaganda le oper dell'ingegno non destinate alla pubblicita', tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.

    2. Il contravventore e' punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'art.

    82. 3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art.

    127. Torna al sommario

  • Sanzioni disciplinari nel CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): contestazione e difesa

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Sanzioni disciplinari nel CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): contestazione e difesa

    Nei settori a contatto con il pubblico e negli uffici un errore con il cliente, alla cassa o sull’orario può dare luogo a un provvedimento disciplinare. Prima di multa o sospensione, però, il datore deve rispettare una procedura precisa: contestazione scritta, tempo per difendersi, proporzionalità. Conoscerla è il modo migliore per far valere i propri diritti.

    In sintesi

    Nessuna sanzione disciplinare è valida senza la procedura dell’art. 7 Statuto: contestazione scritta e tempestiva, almeno 5 giorni per le giustificazioni, possibile assistenza sindacale. La scala va da rimprovero verbale e scritto a multa (max 4 ore) e sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento. La sanzione deve essere proporzionata e si impugna entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione e difesa · Scala delle sanzioni · Impugnazione
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    Anche per una contestazione su cassa, clienti o orario il datore deve rispettare l’art. 7 dello Statuto: è la procedura che rende valida la sanzione.

    1. Il codice disciplinare conoscibile

    Le mancanze sanzionabili e le relative sanzioni devono risultare da un codice disciplinare reso conoscibile ai lavoratori (di norma affisso). L’elenco di dettaglio è quello del CCNL applicato.

    2. La contestazione scritta e tempestiva

    Il datore deve contestare l’addebito per iscritto, in modo specifico e tempestivo rispetto al fatto: una contestazione tardiva o generica è viziata e la sanzione cade.

    3. I 5 giorni per difendersi

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per replicare e portare le proprie ragioni, con facoltà di farsi assistere dal sindacato. Solo dopo, e valutate le giustificazioni, il datore può decidere la sanzione.

    4. Proporzionalità e oblio

    La sanzione va commisurata alla gravità effettiva del comportamento; le sanzioni anteriori a 2 anni non possono più essere richiamate per aggravare quelle successive.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — contestazione tardiva sull’ammanco di cassa
    A Tizio viene contestato un ammanco di cassa avvenuto due mesi prima. Poiché la contestazione non è tempestiva rispetto al fatto, il provvedimento disciplinare risulta viziato sul piano procedurale e può essere annullato, a prescindere dal merito.
    Caia — difesa con assistenza sindacale
    Caia, addetta alla vendita, riceve la contestazione di un comportamento scorretto verso un cliente. Entro 5 giorni chiede di essere sentita con l’assistenza del rappresentante sindacale e fornisce la sua versione; il datore, valutate le giustificazioni, si limita a un rimprovero scritto.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    La sanzione è valida se non mi hanno contestato nulla per iscritto?
    No. Salvo il semplice rimprovero verbale, ogni sanzione richiede una contestazione scritta, specifica e tempestiva e il rispetto dei 5 giorni per la difesa. Senza questi passaggi la sanzione è illegittima, a prescindere dal merito del fatto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 96 Codice del Processo Amministrativo – Impugnazioni avverso la medesima sentenza

    Art. 96 Codice del Processo Amministrativo – Impugnazioni avverso la medesima sentenza

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo.

    2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.

    3. L’impugnazione incidentale di cui all’articolo 333 del codice di procedura civile può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.

    4. Con l’impugnazione incidentale proposta ai sensi dell’articolo 334 del codice di procedura civile possono essere impugnati anche capi autonomi della sentenza; tuttavia, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

    5. L’impugnazione incidentale di cui all’articolo 334 del codice di procedura civile deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla data in cui si è perfezionata nei suoi confronti la notificazione dell’impugnazione principale e depositata, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione, nel termine di cui all’articolo 45.

    6. In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l’improcedibilità delle altre.

  • Art. 993 Codice della Navigazione – Diritti ed obblighi del ritrovatore

    Art. 993 Codice della Navigazione – Diritti ed obblighi del ritrovatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chi trova fortuitamente relitti di aeromobile fuori delle località indicate nell'articolo 510, deve, entro tre giorni dal ritrovamento, farne denuncia all'autorità aeronautica del luogo o in mancanza al podestà del comune, e, quando ciò sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, alle autorità predette. Il ritrovatore che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e ad un premio pari alla decima parte del valore delle cose ritrovate, fino alle diecimila lire di valore, e alla ventesima parte per il sovrappiù.

  • Art. 14 D.Lgs. 28/2010 – Obblighi del mediatore

    Art. 14 D.Lgs. 28/2010 – Obblighi del mediatore

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

    2. 2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo. (9) 10

    3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

  • Art. 51 Codice Civile: Assegno alimentare a favore del coniuge

    Art. 51 Codice Civile: Assegno alimentare a favore del coniuge

    Art. 51 c.c. – Assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il coniuge dell’assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente .

  • CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): orario di lavoro e straordinari

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    CCNL Chimico-Farmaceutico: orario di lavoro e straordinari

    L’orario di lavoro nel settore chimico-farmaceutico ha caratteristiche proprie: la settimana lavorativa è fissata a 37 ore e 45 minuti, inferiore alle 40 ore del contratto di lavoro standard, e le numerose situazioni di lavoro a turni presenti negli stabilimenti GMP rendono particolarmente rilevante la disciplina degli straordinari e delle indennità.

    In sintesi

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico fissa l’orario ordinario a 37 ore e 45 minuti settimanali. Lo straordinario scatta dalla 38° ora con maggiorazioni dal 5% (ore supplementari) fino al 75% (festivo notturno). I lavoratori a turni continui godono di regimi specifici e indennità di disagio. Dal 1° luglio 2027 l’indennità di turno notturno sale a 15,50 € nel settore farmaceutico.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025
    Vigenza
    1° luglio 2025 – 30 giugno 2028
    Orario settimanale
    37 ore e 45 minuti (chimico-farmaceutico)

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni per straordinari e lavoro disagiato

    Maggiorazioni percentuali — CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)
    Tipo di prestazione Fascia oraria Maggiorazione
    Ore supplementari (settore diurno) 38° – 40° ora settimanale +5%
    Straordinario diurno (1° fascia) 41° – 44° ora settimanale +10%
    Straordinario diurno (2° fascia) 45° – 48° ora settimanale +25%
    Straordinario diurno (oltre la 48°) Oltre la 48° ora settimanale +35%
    Lavoro notturno non turnato Ore notturne (22:00 – 6:00) +50%
    Straordinario notturno Ore notturne straordinarie +60%
    Lavoro festivo diurno Ore festive diurne +50%
    Lavoro festivo notturno Ore festive notturne +75%

    Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria ordinaria (minimo contrattuale + EAR/IPO + EDR, diviso 173). Non è possibile cumulare più maggiorazioni per la stessa ora: si applica quella più favorevole al lavoratore. Verificare l’accordo aziendale di secondo livello per eventuali condizioni migliorative.

    L’orario ordinario: 37 ore e 45 minuti

    Il CCNL Chimico-Farmaceutico stabilisce per il settore chimico-farmaceutico un orario settimanale di 37 ore e 45 minuti, distribuito di norma su cinque giorni lavorativi (lunedì – venerdì), per una media giornaliera di circa 7 ore e 33 minuti. Tale orario è inferiore al limite legale di 40 ore settimanali previsto dal D.Lgs. 66/2003.

    La riduzione dell’orario rispetto alle 40 ore di legge è ottenuta mediante accantonamento di permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro), che vengono maturati nel corso dell’anno e fruiti su richiesta del lavoratore (si veda l’articolo dedicato a ferie, permessi e ROL).

    L’orario può essere articolato in diverse modalità sulla base delle esigenze produttive dello stabilimento:

    • Giornata unica: 7h33 giornaliere, lunedì-venerdì;
    • Turni su due squadre (mattino e pomeriggio): orario distribuito su turni alternati, con riposi compensativi;
    • Turni su tre squadre (mattino, pomeriggio, notte): orario ridotto con riposi settimanali programmati;
    • Ciclo continuo: turnazione che include il sabato, la domenica e i festivi, con maggiorazioni specifiche.

    Lavoro a turni nel farmaceutico: specificità GMP

    Gli stabilimenti farmaceutici operano frequentemente in regime di turni o ciclo continuo, imposti dalla necessità di garantire la continuità dei processi produttivi e il rispetto delle norme GMP (Good Manufacturing Practice) del D.Lgs. 219/2006. In tali contesti:

    • I turnisti godono di apposite indennità di turno che compensano il disagio legato all’orario e alla rotazione;
    • Dal 1° luglio 2027 l’indennità di turno notturno nel settore chimico-farmaceutico sale a 15,50 € per turno notturno, come previsto dal rinnovo 2025;
    • Le procedure di qualifica del personale GMP richiedono che anche gli operatori di turno siano formalmente abilitati alle operazioni svolte, con implicazioni sulla programmazione dei turni stessi.

    Limiti dello straordinario

    Il ricorso al lavoro straordinario deve essere eccezionale e è soggetto a precisi limiti quantitativi:

    • Il D.Lgs. 66/2003 fissa un limite massimo di 250 ore di straordinario individuali per anno (salvo diverse previsioni di CCNL o accordi aziendali);
    • Il CCNL può fissare limiti settimanali o mensili ulteriori per singoli reparti o figure professionali;
    • Oltre determinati limiti, è necessario il previo accordo con la RSU/RSA aziendale.

    Il datore di lavoro è tenuto a registrare le ore di straordinario di ciascun lavoratore. Il lavoratore ha diritto a rifiutare lo straordinario salvo comprovate esigenze produttive urgenti o situazioni di forza maggiore, nei limiti definiti dal contratto.

    Reperibilità e smart working nel settore farmaceutico

    Il rinnovo 2025 ha introdotto linee guida sul lavoro agile (smart working), lasciando alla contrattazione aziendale la definizione dei dettagli applicativi. Per le figure di laboratorio e produzione GMP, la reperibilità fuori orario è regolata da accordi aziendali con compensi specifici (indennità di reperibilità), distinti dalla retribuzione per l’eventuale lavoro prestato durante la reperibilità.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio su tre turni (categoria D1): calcolo delle indennità
    Tizio è conduttore di impianto in uno stabilimento farmaceutico che opera su tre turni in ciclo continuo. Nel mese di ottobre 2025 esegue 4 turni notturni (22:00-06:00). Riceve per ciascuno l’indennità di turno notturno vigente. Quando a novembre viene chiamato a fare uno straordinario notturno di 2 ore fuori dalla turnazione programmata, quelle ore sono maggiorate al 60% della retribuzione oraria ordinaria.
    Caia — Impiegata amministrativa (C2): straordinari in fascia di punta
    Caia è contabile esperta (C2) in un’azienda farmaceutica. In prossimità della chiusura di bilancio lavora per due settimane consecutive 10 ore al giorno (50 ore settimanali). Le prime 2h15 eccedenti le 37h45 ordinarie sono ore supplementari maggiorate al 5%; le successive ore fino alla 44° sono al 10%; le ore dalla 45° alla 48° sono al 25%; le ore dalla 49° in poi sono al 35%. Il totale straordinario del mese non supera il limite mensile contrattuale.
    Sempronio — Ricercatore (B2): lavoro festivo non pianificato
    Sempronio è ricercatore e viene chiamato a lavorare il 1° novembre 2025 (festivo) per un’ispezione GMP improvvisa. Trattandosi di lavoro festivo diurno, riceve la maggiorazione del 50% sulla retribuzione oraria. Il datore può alternativamente offrire il recupero in riposo compensativo in accordo con il lavoratore, se il CCNL aziendale lo prevede; in assenza di accordo specifico si applica la maggiorazione monetaria.

    Domande frequenti

    Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Chimico-Farmaceutico?
    L’orario contrattuale è di 37 ore e 45 minuti settimanali, su cinque giorni. La riduzione rispetto alle 40 ore di legge è ottenuta tramite permessi ROL maturati nel corso dell’anno.
    Quando scatta lo straordinario nel chimico-farmaceutico?
    Lo straordinario scatta dalla 38° ora settimanale. Le prime ore supplementari (38°-40°) sono maggiorate del 5%; dalla 41° ora si applicano maggiorazioni del 10%, 25% e 35% in fasce progressive.
    Quali sono le maggiorazioni per il lavoro notturno?
    Il lavoro notturno non turnato è maggiorato del 50%; lo straordinario notturno del 60%; il lavoro festivo notturno del 75%. Dal 1° luglio 2027 l’indennità di turno notturno per i turnisti sale a 15,50 €.
    Come funziona il lavoro a turni nel settore farmaceutico?
    Gli stabilimenti farmaceutici operano spesso su tre turni o in ciclo continuo per garantire la continuità dei processi GMP. I turnisti ricevono apposite indennità di disagio e godono di riposi compensativi programmati.
    Il datore può imporre lo straordinario senza consenso?
    Lo straordinario richiede in linea di principio il consenso del lavoratore, salvo casi di forza maggiore o urgenti esigenze produttive. Il limite massimo individuale è di 250 ore annue (D.Lgs. 66/2003); oltre determinati limiti serve accordo sindacale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: maternità e congedi

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Maternità e congedi nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    Il settore artigianale alimentare ha specifiche peculiarità legate alla maternità: il lavoro notturno dei panifici e i ritmi fisicamente impegnativi rendono indispensabile conoscere le tutele contrattuali e di legge.

    In sintesi

    Il CCNL integra l’indennità INPS al 100% per i 5 mesi di maternità obbligatoria. Il congedo parentale può arrivare a 12 mesi per genitore entro i primi 12 anni di vita del figlio. Il lavoro notturno in panificio è vietato dalla gravidanza fino a un anno di vita del bambino (D.Lgs. 151/2001), con proroga facoltativa di 6 mesi dal 3° anno (CCNL).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Rinnovo
    6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Fonte legge
    D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità) + CCNL come condizione di miglior favore

    Tabella riepilogativa: maternità e congedi

    Quadro sinottico – Maternità e congedi nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato
    Istituto Durata Trattamento economico Fonte
    Maternità obbligatoria 5 mesi (2 prima, 3 dopo il parto) 100% retribuzione netta (INPS 80% + integrazione datore) CCNL (miglior favore rispetto a legge)
    Congedo parentale madre Fino a 6 mesi nei primi 12 anni Indennità INPS (% variabile per età del figlio) D.Lgs. 151/2001
    Congedo parentale padre Fino a 6 mesi (7 se fruisce ≥3 mesi) Indennità INPS D.Lgs. 151/2001
    Congedo parentale unico genitore Fino a 11 mesi Indennità INPS D.Lgs. 151/2001
    Permesso allattamento 2 h/giorno fino a 1 anno figlio 100% retribuzione Art. 39 D.Lgs. 151/2001
    Esenzione notturno panificio Gravidanza + 1 anno + 6 mesi (CCNL) Spostamento a turno diurno Legge + CCNL miglior favore
    Permesso asilo nido Fino a 8 ore/anno frazionabili 100% retribuzione CCNL rinnovo 2024
    Anticipazione TFR per maternità Una sola volta nel rapporto 30% del TFR maturato CCNL (anzianità ≥8 anni)

    Maternità obbligatoria: integrazione al 100%

    Il D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico a sostegno della maternità) garantisce alla lavoratrice in astensione obbligatoria un’indennità INPS pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato migliora questa tutela: l’azienda deve versare un’integrazione che porta il trattamento complessivo al 100% della retribuzione di fatto netta mensile per l’intera durata dell’astensione obbligatoria (5 mesi, o più in caso di parto prematuro o altre circostanze previste dalla legge).

    L’astensione obbligatoria è il cosiddetto «congedo di maternità»: in linea generale 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, modificabile in «flessibilità maternità» (1 mese prima + 4 dopo) su scelta della lavoratrice e con certificato medico favorevole.

    Congedo parentale

    Dopo la maternità obbligatoria, la lavoratrice può usufruire del congedo parentale, disciplinato dal D.Lgs. n. 151/2001 come integrato dal CCNL:

    • Madre lavoratrice: fino a 6 mesi nei primi 12 anni di vita del bambino (continuativi o frazionati);
    • Padre lavoratore: fino a 6 mesi (elevabili a 7 se il padre fruisce del congedo per almeno 3 mesi consecutivi o frazionati);
    • Unico genitore: fino a 11 mesi complessivi;
    • Limite complessivo per entrambi i genitori: 12 mesi totali nei primi 12 anni del bambino.

    Il congedo parentale può essere fruito anche su base oraria, con un minimo di 4 ore giornaliere (salvo accordo diverso con il datore). La richiesta va presentata con almeno 10 giorni di preavviso.

    Il trattamento economico durante il congedo parentale è quello previsto dalla legge (indennità INPS, la cui percentuale varia in base all’età del figlio e all’anzianità del genitore). Il CCNL non prevede integrazioni aggiuntive durante il congedo parentale.

    Il lavoro notturno in panificio: tutele specifiche

    Il lavoro notturno è strutturale nei panifici artigianali. Il CCNL, in combinazione con la legge, prevede un sistema di tutele specifico:

    1. Divieto di legge (D.Lgs. n. 151/2001): è vietato il lavoro notturno dall’inizio della gravidanza accertata fino al compimento di un anno di vita del bambino. L’esenzione opera automaticamente, su comunicazione della lavoratrice.
    2. Condizione di miglior favore CCNL: la lavoratrice madre o il padre mono-affidatario possono richiedere la proroga dell’esenzione dal lavoro notturno per ulteriori 6 mesi continuativi, a partire dal 3° anno di vita del bambino.

    Durante il periodo di esenzione, la lavoratrice ha diritto ad essere adibita a mansioni diurne equivalenti, senza decurtazione della retribuzione.

    Anticipazione del TFR per maternità

    Il CCNL prevede una tutela economica aggiuntiva per i genitori con lunga anzianità: le lavoratrici e i lavoratori con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore, durante i periodi di astensione facoltativa per maternità/paternità (congedo parentale), possono richiedere l’anticipazione del TFR nella misura del 30%. Tale anticipazione è concessa una sola volta nel corso del rapporto lavorativo.

    Congedo matrimoniale e altri permessi familiari

    Per completare il quadro delle tutele legate alla vita familiare:

    • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario, consecutivi, con la normale retribuzione. Richiesta anticipata di almeno 6 giorni.
    • Permesso per la nascita: il padre ha diritto a 2 giorni di permesso retribuito in occasione della nascita del figlio (novità introdotta dal rinnovo).
    • Congedo per malattia del figlio: entrambi i genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro per tutta la durata della malattia di figli fino a 3 anni (non retribuita, salvo accordo aziendale); fino a 10 giorni lavorativi/anno (1 retribuito, i restanti non retribuiti) per malattia di figli tra 3 e 12 anni.

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere padre, congedo parentale e turno notturno
    La moglie di Tizio rientra al lavoro dopo i 5 mesi di maternità obbligatoria. Tizio, panettiere di livello A1, vuole usufruire di 3 mesi di congedo parentale. Il CCNL gli riconosce il diritto. Durante il suo congedo, il datore sostituisce il turno notturno con un lavoratore a termine (il CCNL ammette assunzioni a tempo determinato per sostituzione di congedi parentali, anche in affiancamento fino a 90 giorni).
    Caia – Lavoratrice madre, esenzione notturno nel panificio
    Caia è una panettiera di livello A2 che lavora normalmente dalle 22 alle 6. Scopre di essere incinta a 8 settimane. Dal momento della comunicazione al datore, è esonerata per legge dal lavoro notturno. Il titolare la sposta al turno diurno (7-15) senza riduzione della retribuzione, fino al compimento di un anno di vita del bambino. Caia può poi richiedere 6 mesi aggiuntivi di esenzione (CCNL) dal 3° anno di vita del figlio.
    Sempronio – Anticipazione TFR per congedo parentale
    Sempronio lavora da 10 anni in un pastificio artigianale. Vuole fruire di 4 mesi di congedo parentale. Avendo più di 8 anni di anzianità, può richiedere l’anticipazione del 30% del TFR maturato. Con 10 anni di anzianità e uno stipendio medio di circa 1.900 €, il TFR accumulato è indicativamente di 10 × 1.900/13,5 ≅ 1.407 €/anno × 10 = 14.074 €. Il 30% corrisponderebbe a circa 4.222 € lordi di anticipazione.

    Domande frequenti

    Il CCNL integra l’indennità di maternità INPS?
    Sì, il CCNL prevede che durante la maternità obbligatoria (5 mesi) la lavoratrice riceva un’integrazione aziendale che porta il trattamento al 100% della retribuzione di fatto netta mensile. L’INPS corrisponde l’80% della retribuzione media: il datore integra la differenza.
    Quanto dura il congedo parentale?
    Il CCNL riproduce la disciplina del D.Lgs. n. 151/2001: ciascun genitore ha diritto a fino a 12 mesi complessivi nei primi 12 anni di vita del bambino (6 mesi per la madre, 6/7 per il padre). Il singolo genitore senza coniuge ha diritto a 11 mesi.
    La lavoratrice madre può rifiutare il lavoro notturno nel panificio?
    Sì. La legge vieta il lavoro notturno dalla gravidanza fino a un anno di vita del bambino. Il CCNL aggiunge la possibilità di prolungare l’esenzione di 6 mesi dal 3° anno di vita del figlio. Il datore deve trasferire la lavoratrice a turni diurni senza riduzione di retribuzione.
    I permessi per allattamento sono previsti?
    Sì. La legge (art. 39 D.Lgs. n. 151/2001) prevede 2 ore di riposo giornaliero retribuito fino al compimento del primo anno di vita del bambino (1 ora se l’orario è inferiore a 6 ore). Il CCNL non modifica questa disciplina legale.
    Il CCNL prevede l’anticipazione del TFR per maternità?
    Sì. Ai lavoratori con almeno 8 anni di servizio, durante il congedo parentale, il CCNL riconosce la possibilità di anticipare il 30% del TFR maturato, per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima e mensilità aggiuntive e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026), e alla disciplina del D.Lgs. n. 151/2001 vigente. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.