Autore: Andrea Marton

  • Art. 6 L. 89/2001 – Norma transitoria

    Art. 6 L. 89/2001 – Norma transitoria

    Legge 24 marzo 2001, n. 89 – Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

    1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all’articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d’appello deve contenere l’indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

    2. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell’articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. 2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all’articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell’articolo 2. 2-ter. Il comma 2 dell’articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 3, comma 23, dell’allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis

  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: orario di lavoro e straordinari

    Orario ordinario, straordinario, lavoro notturno e a turni nel CCNL Unionmeccanica Confapi: regole, limiti, maggiorazioni e diritto alla conversione in riposi compensativi.

    In sintesi

    L’orario ordinario è di 40 ore settimanali. Lo straordinario è consentito fino a 2 ore al giorno e 8 alla settimana, con un tetto annuo di 250 ore. Le maggiorazioni vanno dal 20% (straordinario diurno feriale) al 75% (notturno festivo). Il lavoratore può scegliere di convertire le ore straordinarie in riposi compensativi se lo comunica entro il mese.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Orario ordinario
    40 ore settimanali
    Limite straordinario
    2 ore/giorno · 8 ore/settimana · 250 ore/anno (200 per aziende >200 dipendenti)
    Riferimento legale
    D.Lgs. 66/2003 (limiti orario) + CCNL per le maggiorazioni

    Tabella riepilogativa

    Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo – CCNL Metalmeccanica PMI Confapi
    Tipologia di prestazione Maggiorazione sulla retribuzione oraria
    Straordinario diurno feriale 20%
    Lavoro notturno (fino alle 22:00) 25%
    Lavoro notturno (oltre le 22:00) 35%
    Lavoro festivo (domenica o festività) 40% (con riposo compensativo) o maggiorazione superiore se non si fruisce del riposo
    Straordinario notturno festivo Fino al 75% (cumulabilità secondo tabelle contrattuali)

    I valori delle maggiorazioni festive e delle combinazioni (es. straordinario + notturno + festivo) sono dettagliatamente disciplinati nelle tabelle del CCNL Unionmeccanica Confapi. Si raccomanda di consultare il testo integrale per le combinazioni specifiche applicabili al proprio turno.

    Orario ordinario: distribuzione settimanale

    Le 40 ore settimanali ordinarie sono di regola distribuite su 5 giorni (lunedì-venerdì), con il sabato come giorno di riposo. Nelle aziende che mantengono la settimana di 6 giorni, il sabato pomeriggio è tendenzialmente non lavorativo. L’orario giornaliero standard è quindi di 8 ore, con possibilità di flessibilità interna concordata a livello aziendale.

    Per le lavorazioni in ciclo continuo (es. altiforni, fonderie, processi chimici integrati nel ciclo metallurgico) l’orario settimanale può salire fino a 48 ore comprensive di straordinario, con i riposi compensativi garantiti dal D.Lgs. 66/2003 (11 ore consecutive di riposo giornaliero, riposo settimanale di 24 ore).

    Lavoro straordinario: limiti e procedura

    Il ricorso allo straordinario nel CCNL Unionmeccanica Confapi è soggetto a precisi limiti quantitativi e procedurali:

    • Massimo giornaliero: 2 ore di straordinario per lavoratore.
    • Massimo settimanale: 8 ore di straordinario.
    • Massimo annuo: 250 ore per i lavoratori nelle aziende con meno di 200 dipendenti; 200 ore per le aziende con 200 o più dipendenti. Sono previste eccezioni (manutenzione, installazione impianti, attività cantieristiche e aeronautiche) con soglie leggermente superiori.

    Lo straordinario deve essere disposto dal datore di lavoro. Il lavoratore che si rifiuta ingiustificatamente di prestare straordinario può incorrere in sanzione disciplinare, nei limiti fissati dal contratto. In ogni caso, lo straordinario non può essere imposto in modo da compromettere la salute o la sicurezza del lavoratore.

    Conversione in riposi compensativi

    Il CCNL Unionmeccanica Confapi consente al lavoratore di scegliere la conversione delle ore di straordinario in riposi compensativi al posto del pagamento con la maggiorazione. Il lavoratore deve comunicare questa preferenza entro il mese in cui le ore di straordinario sono state prestate. In assenza di comunicazione entro il termine, lo straordinario è pagato con la maggiorazione prevista.

    La fruizione del riposo compensativo deve essere concordata con il datore tenendo conto delle esigenze produttive, analogamente a quanto avviene per le ferie.

    Lavoro notturno e a turni

    Il lavoro notturno (il CCNL individua come notturno il lavoro prestato tra le 22:00 e le 6:00, con una fascia intermedia fino alle 22:00) è retribuito con la maggiorazione indicata in tabella. Il D.Lgs. 66/2003 fissa ulteriori tutele per i lavoratori notturni (limite massimo di 8 ore in media nelle 24 ore su un periodo di riferimento, sorveglianza sanitaria obbligatoria, possibilità di trasferimento al turno diurno per ragioni di salute).

    Le imprese che organizzano il lavoro a turni (due o tre turni giornalieri) applicano le maggiorazioni contrattuali per i turni pomeridiani e notturni. I turni avvicendati su 7 giorni con copertura domenicale prevedono compensi aggiuntivi. Il calendario dei turni deve essere comunicato con congruo preavviso.

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario diurno e scelta riposo compensativo
    Tizio, operaio al 5° livello, lavora 2 ore in più del normale orario ogni giovedì di maggio (8 ore di straordinario totali nel mese). Entro il 31 maggio comunica per iscritto al responsabile HR che vuole convertirle in riposi compensativi. Le 8 ore vengono accantonate nel suo «conto ore» e fruite come riposo in luglio, compatibilmente con la programmazione produttiva.
    Caia – Turno notturno oltre le 22:00
    Caia è inserita nel turno di notte di una fonderia (dalle 22:00 alle 6:00). La sua retribuzione oraria ordinaria è quella del 6° livello, circa 13,61 €/ora. Per il turno notturno oltre le 22:00 matura una maggiorazione del 35%, quindi circa 4,76 € aggiuntivi per ogni ora notturna. Su una notte completa (8 ore) la maggiorazione complessiva è di circa 38 € lordi.
    Sempronio – Superamento del tetto annuo di straordinario
    Sempronio ha già accumulato 245 ore di straordinario entro ottobre. Il datore può fargli fare al massimo 5 ore aggiuntive prima del 31 dicembre per restare nel limite delle 250 ore annue. Se il datore dispone comunque ulteriore straordinario oltre il tetto, Sempronio ha diritto a rifiutarsi senza conseguenze disciplinari e può segnalare la violazione all’Ispettorato del Lavoro.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    L’orario ordinario è 40 ore settimanali, di norma su 5 giorni. Le aziende in ciclo continuo possono organizzare orari su 6 giorni con i riposi previsti dalla legge. Eventuali ore aggiuntive sono straordinario.
    Quante ore di straordinario posso fare all’anno?
    Il tetto è 250 ore annue (200 per aziende con oltre 200 dipendenti), con limite di 2 ore al giorno e 8 alla settimana. Eccezioni per manutenzione, installazione impianti e ciclo nautico/aeronautico sono previste dalle specifiche clausole contrattuali.
    Qual è la maggiorazione per lo straordinario diurno feriale?
    Il 20% della retribuzione oraria ordinaria. Per il lavoro notturno la maggiorazione sale al 25% (fino alle 22:00) o al 35% (oltre le 22:00). Le festività prevedono compensi ancora più elevati, fino al 75% per le combinazioni notturno-festivo.
    Posso convertire lo straordinario in permessi invece del pagamento?
    Sì, se lo comunichi entro il mese in cui è stato prestato. Le ore si accumulano in un «conto ore» e si fruiscono come riposi compensativi, concordando le date con il datore come per le ferie.
    Il lavoro a turni prevede maggiorazioni aggiuntive?
    Sì. Oltre alle maggiorazioni per il notturno, i turni avvicendati su più giorni (inclusa la domenica) prevedono indennità specifiche dettagliate nelle tabelle del CCNL. Per i dettagli sul proprio turno è consigliabile consultare FIM-CISL, FIOM-CGIL o UILM-UIL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e alla disciplina del D.Lgs. 66/2003. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 287 DPR 495/1992 – Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonché del carico verticale ammissibile su di esso

    Art. 287 DPR 495/1992 – Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonché del carico verticale ammissibile su di esso

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'altezza del dispositivo di traino equipaggiante le macchine agricole semoventi nonché la massa massima verticale (Q) ammissibile sul medesimo, dovranno essere fissati dal costruttore in relazione alle condizioni di stabilità statica e dinamica della macchina agricola semovente con macchina agricola trainata agganciata; tale massa dovrà, comunque, risultare non superiore a quella ammessa dalla categoria del gancio che il costruttore dichiara di montare di serie sulla macchina agricola semovente.

    2. L'altezza del dispositivo nonché le prescrizioni per le rela- tive verifiche e prove dovranno rispondere a tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.

  • CCNL Ceramica 2026: tabelle retributive e minimi tabellari per livello

    CCNL Ceramica

    In sintesi

    Il CCNL ceramica industria (piastrelle, sanitari, refrattari) è stato rinnovato il 22 luglio 2024 fino al 30 giugno 2027, con un aumento sui minimi (TEM) di 205 euro al livello D1 in quattro tranche: +55 da settembre 2024, +40 da luglio 2025, +50 da luglio 2026 e +60 da giugno 2027. Gli importi esatti per livello si leggono nelle tabelle allegate all’accordo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 luglio 2024 (Confindustria Ceramica con Filctem, Femca e Uiltec)
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2027
    Platea
    ~30.000 (settore piastrelle, sanitari, stoviglieria, refrattari, abrasivi)

    Il rinnovo del 22 luglio 2024: tranche e una tantum

    Dopo 13 mesi di trattativa e uno sciopero nazionale, il 22 luglio 2024 Confindustria Ceramica e Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL hanno firmato il rinnovo per oltre 25.000 addetti di circa 220 aziende (piastrelle, ceramica sanitaria, refrattari). I punti economici verificati:

    • +205 € sui minimi (TEM) al livello D1 nell’arco di vigenza, in quattro tranche: +55 € da settembre 2024, +40 € da luglio 2025, +50 € da luglio 2026 e +60 € da giugno 2027, con riparametrazione sugli altri livelli.
    • Una tantum di 710 € a copertura della vacanza contrattuale (1/7/2023-30/6/2024), erogata a ottobre 2024.
    • Aggiornamento dell’inquadramento con nuove figure professionali del comparto piastrelle (rettificatore, lappatore).

    Fonte: comunicati Filctem-CGIL e Confindustria Ceramica sul rinnovo del 22/7/2024. Dati verificati l’8 luglio 2026.

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Ceramica (industria) sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Minimi tabellari indicativi aggiornati a maggio 2026; gli importi vanno verificati sull’ultimo testo del CCNL vigente e sugli accordi di rinnovo.

    Composizione del minimo tabellare

    Il minimo tabellare del CCNL Ceramica e composto storicamente da paga base e contingenza (indennita di contingenza cristallizzata). Su questo si stratificano: scatti di anzianita, eventuali indennita di turno e di disagio, superminimi individuali o aziendali, premi di risultato.

    Il totale percepito in busta paga supera in genere del 15-25% il solo minimo tabellare, per effetto della contrattazione aziendale molto attiva nel distretto ceramico di Sassuolo, dove i premi di risultato legati alla produttivita di stabilimento sono diffusi.

    Le indennita di turno (turni a ciclo continuo 3×8) e le indennita di disagio (lavoro su forni ad alta temperatura, ambienti polverosi) si aggiungono al minimo e costituiscono una voce significativa, spesso pari al 5-10% del minimo stesso.

    Tredicesima mensilita

    Il CCNL Ceramica prevede la tredicesima mensilita, da erogarsi entro il mese di dicembre. Non e prevista, a livello nazionale, una quattordicesima mensilita a differenza di altri contratti del manifatturiero.

    L’importo della tredicesima e pari a una mensilita della retribuzione globale di fatto (minimo tabellare + scatti + superminimo) e si calcola pro-rata in caso di periodi di servizio inferiori all’anno (calcolando i dodicesimi maturati).

    Contrattazione aziendale e integrativa di distretto

    Nel distretto di Sassuolo e attiva una lunga tradizione di contrattazione integrativa aziendale e di contrattazione territoriale di distretto. I premi di risultato (PDR) sono collegati a indicatori di produttivita, qualita e redditività dello stabilimento.

    Il PDR medio nel distretto puo variare da 1.000 a 3.000 euro lordi annui, con punte superiori nelle aziende a maggiore produttivita. Dal 2016, i premi di risultato che rispettano i criteri di incrementalita sono soggetti a imposta sostitutiva IRPEF al 5% fino a 3.000 euro.

    Gli incrementi derivanti da accordi aziendali (superminimi collettivi) si sommano ai minimi tabellari e non sono assorbibili dagli aumenti contrattuali, salvo diversa previsione degli accordi stessi.

    Scatti di anzianita

    Gli scatti di anzianita maturano ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, fino a un massimo definito dal CCNL per ciascun livello. L’importo di ciascuno scatto varia per categoria; indicativamente, per gli operai e nell’ordine di 15-25 euro mensili per scatto, per gli impiegati di 20-35 euro.

    Gli scatti si computano nella base di calcolo del TFR e della tredicesima. Non sono assorbibili dagli aumenti contrattuali.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio specializzato con tre scatti e PDR
    Tizio e operaio specializzato (livello 3) con otto anni di anzianita (4 scatti maturati, ~80 euro). Minimo tabellare indicativo maggio 2026: 1.850 euro + 80 euro scatti + 95 euro indennita turno = 2.025 euro lordi mensili. Piu il PDR aziendale di 2.000 euro lordi annui tassati al 5%.
    Caia – Impiegata qualificata con superminimo aziendale
    Caia e impiegata qualificata con minimo tabellare ~2.050 euro e un superminimo collettivo aziendale di 120 euro. Totale base mensile lordo: 2.170 euro su tredici mensilita. L’aumento contrattuale del prossimo rinnovo si applicera al solo minimo tabellare; il superminimo resta invariato se non assorbibile.
    Sempronio – Confronto tra livello base e specializzato
    Sempronio (livello base, ~1.550 euro) valuta la prospettiva di formarsi come conduttore forno. Il passaggio al livello 3 implica un incremento del minimo di circa 300 euro mensili, ovvero circa 3.900 euro lordi annui su tredici mensilita, piu la maggiorazione turno e la possibile PDR aziendale.

    Domande frequenti

    Quante mensilita prevede il CCNL Ceramica?
    Tredici mensilita: dodici mensili ordinari piu la tredicesima a dicembre. Non e prevista una quattordicesima a livello nazionale.
    Gli importi in tabella sono certi?
    No: sono valori indicativi aggiornati a maggio 2026. I minimi esatti sono fissati nel testo CCNL e negli accordi di rinnovo, che devono essere consultati per applicazioni concrete.
    Come si calcola il PDR nel distretto di Sassuolo?
    Il premio di risultato e definito in sede aziendale o nel contratto integrativo di distretto, collegato a indicatori di produttivita, qualita o redditività. E soggetto a imposta sostitutiva al 5% entro il limite di 3.000 euro.
    Gli scatti di anzianita entrano nel TFR?
    Si, gli scatti si computano nella retribuzione utile ai fini del TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c.
    I superminimi aziendali possono essere assorbiti dal rinnovo contrattuale?
    Solo se l’accordo aziendale lo prevede espressamente. I superminimi definiti come ‘non assorbibili’ restano invariati anche a fronte di aumenti tabellari nazionali.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Ceramica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Trasfertismo e trasferta occasionale: le differenze fiscali

    Guida pratica · Lavoro · Welfare, agevolazioni e tutele

    In sintesi

    La trasferta occasionale si ha quando il lavoratore è inviato temporaneamente fuori dalla sede di lavoro: le indennità e i rimborsi godono di un regime di esenzione parziale entro i limiti giornalieri del TUIR. Il trasfertismo riguarda chi per contratto svolge l’attività prevalentemente in luoghi variabili: il regime è meno favorevole e l’indennità è imponibile al 50%.

    Riferimento normativo

    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR

    Tabella riepilogativa

    Trasferta vs trasfertismo – regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Aspetto Trasferta occasionale Trasfertismo
    Definizione Invio temporaneo fuori sede, sede di lavoro determinata Attività svolta in luoghi variabili per natura della mansione
    Regime indennità Esente entro limiti giornalieri (Italia/estero) del TUIR Indennità imponibile al 50%
    Rimborso analitico spese Esente (vitto e alloggio documentati + altri rimborsi entro soglia) Non si applica il regime analitico trasferta
    Rimborso forfettario Esente entro limiti giornalieri 50% dell’indennità fuori dai limiti
    Esempio mansioni Impiegato inviato in trasferta Rappresentante, autotrasportatore, tecnico itinerante

    La trasferta occasionale: esenzione entro i limiti

    Si parla di trasferta occasionale quando il lavoratore, che ha una sede di lavoro determinata, viene inviato temporaneamente fuori da quella sede. L’art. 51, comma 5, TUIR prevede che le indennità di trasferta non concorrano al reddito entro i limiti giornalieri fissati dalla norma (differenziati tra trasferta in Italia e all’estero).

    Se il datore rimborsa analiticamente le spese di vitto e alloggio documentate, queste non concorrono al reddito; l’eventuale indennità residua è esente entro una soglia ridotta. Sopra il limite l’eccedenza è imponibile.

    Il trasfertismo: regime meno favorevole

    Il trasfertismo ricorre quando la mobilità è connaturata alla prestazione lavorativa: il lavoratore non ha una sede fissa e si sposta continuamente per natura del contratto (es. rappresentanti di commercio, autisti, tecnici manutentori itineranti). In questi casi l’art. 51, comma 6, TUIR prevede che le indennità e i rimborsi siano imponibili nella misura del 50%, indipendentemente dai limiti della trasferta ordinaria.

    Come si distingue in pratica

    La distinzione non dipende dalla frequenza delle trasferte ma dal contratto e dalla natura della mansione. Se il contratto individuale o il CCNL qualifica la prestazione come «itinerante» o «trasfertismo», si applica il regime del comma 6. Se invece il lavoratore ha una sede e viene episodicamente inviato fuori, si applica il comma 5. La qualificazione è rilevante ai fini del controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.

    Casi pratici

    Tizio – impiegato in trasferta per un convegno

    Tizio ha sede a Milano e viene inviato a Roma per tre giorni per un convegno. Il datore rimborsa analiticamente vitto e alloggio: le spese documentate non sono imponibili. L’eventuale indennità aggiuntiva è esente entro il limite giornaliero del TUIR per trasferte in Italia.

    Caia – rappresentante di commercio

    Caia è rappresentante e si sposta ogni giorno in zone diverse: il suo contratto prevede un’indennità di trasfertismo. In busta paga il 50% dell’indennità è imponibile ai fini IRPEF e contributi; l’altra metà non concorre al reddito.

    Sempronio – tecnico con molte trasferte ma sede fissa

    Sempronio ha sede fissa ma effettua molte trasferte mensili. Anche se le trasferte sono frequenti, finché non è qualificato contrattualmente come trasfertista si applica il regime del comma 5 (trasferta ordinaria), più favorevole, con esenzione entro i limiti giornalieri.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra trasferta e trasfertismo?

    La trasferta è un invio temporaneo fuori sede di un lavoratore che ha una sede fissa; il trasfertismo è la condizione di chi per natura della mansione svolge l’attività in luoghi variabili senza una sede determinata.

    Le spese di vitto e alloggio in trasferta sono sempre esenti?

    Se rimborsate analiticamente con documenti giustificativi, le spese di vitto e alloggio non concorrono al reddito. Se invece si eroga un’indennità forfettaria, questa è esente solo entro i limiti giornalieri previsti dal TUIR.

    Quanto è imponibile l'indennità di trasfertismo?

    Il 50% dell’indennità corrisposta ai trasfertisti è imponibile ai fini IRPEF e contributi, ai sensi dell’art. 51, comma 6, TUIR.

    Le trasferte estere hanno limiti diversi?

    Sì. L’art. 51 TUIR prevede limiti giornalieri di esenzione più elevati per le trasferte all’estero rispetto a quelle in Italia.

    Il rimborso del carburante per trasferta è imponibile?

    Il rimborso del carburante con ricevute documentate rientra nel rimborso analitico delle spese di viaggio e non è imponibile, purché non si eccedano i limiti previsti dalla normativa vigente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 70 Reg. (UE) 2022/2065 – Misure provvisorie

    Art. 70 Reg. (UE) 2022/2065 – Misure provvisorie

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Nell'ambito di un procedimento che può portare all'adozione di una decisione di non conformità a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, in caso di urgenza dovuta al rischio di danni gravi per i destinatari del servizio, la Commissione può ordinare, mediante decisione, misure provvisorie nei confronti del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione sulla base di una constatazione prima facie della sussistenza di una violazione.

    2. Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 si applicano per un periodo determinato e possono essere rinnovate se necessario e opportuno.

  • Art. 1310 Codice della Navigazione – Contribuzione alle avarie comuni

    Art. 1310 Codice della Navigazione – Contribuzione alle avarie comuni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni degli articoli 469 a 480 non si applicano quando i contratti di noleggio o di trasporto relativi al viaggio contributivo siano stati conclusi anteriormente all’entrata in vigore del codice.

  • Art. 36 D.Lgs. 286/1998 – Ingresso e soggiorno per cure mediche

    Art. 36 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Ingresso e soggiorno per cure mediche. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).